Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28506 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28506 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Rimborso. Silenzio
rifiuto – Rilievo.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUADRIFOGLIO SPA – SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA con

sede

a

Firenze,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del ricorso, dagli Avvocati
Antonio Andreani ed Andrea D’Addario, elettivamente
domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II ° n.18,
o

presso lo studio del dott. Gian Marco Grez
RICORRENTE
CONTRO
MAGLIFICIO LAURA PATRIZIA SRL con sede a Signa, in
persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.17/08/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze

RSiz

Data pubblicazione: 19/12/2013

Sezione n. 08,

in data

U

c. f.

25.02.2011, depositata il 25 marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23345/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1

E’ chiesta la cassazione della sentenza

n.17/08/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze,
Sezione n.08, il 25.02.2011 e DEPOSITATA il 25 marzo
2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
della società contribuente, riconoscendo il relativo
diritto al rimborso della TIA, relativa agli anni 2003,
2004 e 2005.
2 – Il ricorso della Quadrifoglio spa, che riguarda
impugnazione del silenzio rifiuto sulla domanda di
rimborso della TIA versata per gli anni 2003, 2004 e
2005, è affidato a cinque mezzi.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso sembra potersi
risolvere sulla base di principio, espressione di
consolidato orientamento giurisprudenziale.
2

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.

Costituisce, in vero, ius receptum che

tema

contenzioso tributario, la valorizzazione del

silenzio-rifiuto

dell’Amministrazione al fine di

individuare un atto impugnabile

da parte del

contribuente si giustifica solo nei casi in cui

il

versamento o la ritenuta del tributo non siano
stati preceduti

da

un

atto

suscettibile di impugnazione diretta,
quando

imposizione

di
e

pertanto,

la riscossione avviene per mezzo del ruolo,

l’impugnazione

del

contribuente

deve

essere

proposta tempestivamente contro il predetto atto
impositivo, senza alcuna necessita’ di provocare il
silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. Cio’
che qualora
impugni

comporta

(come nella specie) il contribuente non
l’avviso

di

mora

con

il

quale

l’amministrazione ha esplicitato la pretesa
tributaria, ma presenti istanza di rimborso, dopo aver
pagato nei termini richiesti, dalla definitivita’
per mancata impugnazione dell’atto impositivo deriva
l’inammissibilità della istanza, perche’ contrastante
con il titolo, ormai definitivo, che giustifica
l’attivita’

esattiva

dell’amministrazione”(Cass.

n.672/2007, n. 12009/2006, n.6029/2002).
Nel caso, la sentenza, che ha considerato impugnabile
il silenzio rifiuto serbato dall’Ente impositore sulla
3

di

“In

domanda di rimborso della somma versata in base alle
fatture in precedenza notificate e non impugnate entro
il prescritto termine, riconoscendo, indi, il diritto
al chiesto rimborso, non sembra in linea con i

5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con il relativo
accoglimento, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto, per
manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata
l’impugnata sentenza;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai citati
principi, pronuncerà nel merito e sulle spese del
presente giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
4

richiamati principi.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA