Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14282 del 13/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 13/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14282
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. IZZO Fausto – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. CATENA Rossella – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15790/2010 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI
giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 20/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito per il ricorrente l’Avvocato COGLITORE per delega dell’Avvocato
MANZI che ha chiesto raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto
il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto
di ragione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTR di Genova, con sentenza 2 aprile 2009, ha rigettato il gravame di C.L. avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento, emesso in rettifica del suo reddito derivante dall’attivita’ professionale di avvocato, per l’anno d’Imposta 2001.
Il contribuente aveva dedotto l’inapplicabilita’ degli studi di settore, avendo egli optato per il regime contabile ordinario, e la infondatezza e illegittimita’ dell’accertamento, basato su inammissibili presunzioni, spettando all’Ufficio di dare prova dei maggiori redditi non dichiarati.
L’Agenzia delle Entrate aveva rilevato che i redditi dichiarati erano incompatibili con le caratteristiche e le condizioni della sua attivita’ e che gli studi di settore erano stati utilizzati solo come termine di valutazione per la determinazione dei compensi, peraltro calcolati prudenzialmente nella misura del 50% di quelli previsti dal pertinente studio di settore.
La CTR ha ritenuto legittimo l’operato dell’Ufficio, che aveva rilevato un comportamento antieconomico e ingiustificabile del contribuente, per avere rappresentato notevoli e non verosimili perdite di esercizio derivanti dall’attivita’ professionale, in diverse annualita’ e, quindi, aveva rideterminato in via presuntiva i compensi di lavoro autonomo, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, con riferimento agli studi di settore, utilizzati come parametro di valutazione nella ridotta misura del 50%.
Avverso questa sentenza C.L. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui si oppone l’Agenzia delle Entrate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, nel denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, imputa alla CTR di Genova di essere incorsa in extra o ultrapetizione, poiche’, pur ritenendo inapplicabili gli studi di settore al contribuente in regime di contabilita’ ordinaria, anziche’ annullare la sentenza di primo grado (che aveva erroneamente ritenuto legittima l’applicabilita’ degli studi di settore senza distinzione tra i contribuenti in regime di contabilita’ ordinaria e semplificata), l’aveva confermata, in base all’erroneo assunto della legittimita’ dell’accertamento.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 546 del 1992, art. 62 sexies e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere, un lato, correttamente escluso l’applicabilita’ degli studi di settore (avendo optato per il regime di contabilita’ ordinaria) e, dall’altro, contraddittoriamente ritenuto legittimo un accertamento standardizzato basato su quegli studi, seppure nei limiti del 50% dell’ammontare attribuibile al settore di attivita’ del contribuente.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi suindicati, in relazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181, lett. d, per avere applicato una metodologia di accertamento, con riferimento agli standard degli studi di settore, ancorche’ nella ridotta misura del 50%, non consentita, avendo il ricorrente optato per il regime ordinario di contabilita’ e non essendo la contabilita’ stata esaminata.
I motivi in esame, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Il ricorso all’accertamento induttivo del maggior reddito d’impresa non e’ precluso dal riscontro di una contabilita’ (ordinaria o semplificata) formalmente regolare, allorche’ gravi, precisi e concordanti indizi militino nel senso dell’esistenza di maggiori ricavi, non desumibili dalla contabilita’ stessa (Cass. nn. 26130/2007, 8643/2007, 5977/2007, 26919/2006). Tale orientamento giurisprudenziale trova conferma nella disposizione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, convertito con modificazioni nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, per cui l’accertamento condotto ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, puo’ essere fondato “anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivita’ svolta, ovvero dagli studi di settore”, contemplati dal citato D.P.R.. Si deve pertanto riconoscere, sulla base di tale premessa, la piena legittimita’ dell’accertamento induttivo di un maggior reddito d’impresa, rispetto a quello dichiarato ed eventualmente risultante dall’esame della contabilita’ aziendale pur formalmente regolare, qualora sussistano le gravi incongruenze configurate dal citato art. 62 sexies, in relazione alle caratteristiche proprie dell’azienda soggetta ad indagine (Cass. n. 27085/2008, 5731/2012, 7838/2015).
Nella specie, la sentenza impugnata ha evidenziato come il comportamento del contribuente non fosse suffragato da idonea giustificazione, risultando dalla sua dichiarazione che l’attivita’ professionale svolta non era remunerativa e, addirittura, presentava perdite rilevanti in diverse annualita’, con la conseguenza che correttamente i suoi compensi sono stati rideterminati in via presuntiva. L’Ufficio non ha effettuato un accertamento basato sugli studi di settore, ma ha rilevato gravi incongruenze tra i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attivita’ svolta; quindi ha provveduto a rideterminare i compensi da lavoro autonomo, prendendo a riferimento gli studi di settore, utilizzati come termine di valutazione per la determinazione dei compensi, peraltro calcolati in misura prudenziale del 50%. Ne’, del resto, il contribuente ha dimostrato l’esistenza di una realta’ reddituale diversa da quella accertata dall’Ufficio.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi suindicati, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, per non avere tenuto conto che e’ normale che un professionista in alcuni periodi puo’ subire perdite e in altri puo’ avere guadagni e per non avere considerato le dichiarazioni riguardanti gli anni precedenti e successivi a quello ispezionato.
Il motivo e’ inammissibile, sollecitando il riesame del fatto la cui valutazione e’ riservata al giudice di merito.
Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4000,00, oltre SPAD. Cosi’ deciso in Roma, il 13 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016