Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14296 del 13/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 13/07/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 13/07/2016), n.14296
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
Dott. DAVIGO Piercamillo – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1125/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 98/27/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 24/11/2008, depositata il 24/11/2008, non
notificata;
sulla relazione della causa del Consigliere Relatore Dott.
Piercamillo Davigo nella pubblica udienza del 30/06/2016;
udito l’Avvocato difensore della ricorrente che si riporta agli
scritti;
udito il Procuratore Generale della Repubblica in persona del
Sostituto Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 98/27/08, pubblicata il 24 novembre 2008, con la quale essa accoglieva l’appello di R.C. contro la decisione di quella provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso contro la reiezione di domanda di condono tombale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, limitatamente agli anni 1999 e 2000, in conseguenza di mancata definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Gorgonzola per gli anni 1999 e 2000. In conseguenza della reiezione della domanda di condono L’Ufficio aveva notificato avvisi di accertamento per gli anni 1999 e 2000.
2. Il contribuente aveva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Milano sia gli avvisi di accertamento che il provvedimento di diniego del condono, ma con sentenza 245/27/06 del 13/11/2006, la predetta Commissione rigetto’ i ricorsi riuniti.
3. Il contribuente proponeva appello deducendo gli stessi argomenti gia’ svolti in primo grado e cioe’ che il D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 terdecies, consentiva il condono anche in ipotesi di verbale di constatazione.
4. La Commissione Tributaria regionale accoglieva l’appello sull’assunto che gli avvisi di accertamento per gli anni 1999 e 2000 erano stati notificati il 5/11/2004 e quindi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003 e quindi non erano tali da inficiare gli effetti del condono tombale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce i vizi di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 e D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 terdecies, in quanto la CTR non aveva considerato che il contribuente non poteva fruire del condono tombale ex art. 9, posto che essa era stata gia’ nel 2001 oggetto di verifica della polizia tributaria, ed il verbale di constatazione era stato notificato il 21 settembre dello stesso anno, come indicato nell’avviso di accertamento ed enunciato nei gradi di merito.
2. Con memoria depositata 24.6.2016 l’Avvocatura dello Stato ribadisce la ammissibilita’ e fondatezza del ricorso, del quale chiede l’accoglimento con vittoria di spese, come da nota prodotta.
3. Il motivo e’ fondato.
Invero il giudice di appello ha affermato la regolarita’ del tipo di condono richiesto sul presupposto che alcuna prova fosse stata fornita in ordine alla notificazione del verbale di verifica. Si tratta all’evidenza di motivazione viziata, sotto il profilo della violazione di legge.
Questa Corte ha chiarito che, in tema di condono fiscale, la notifica del verbale di constatazione costituisce causa ostativa al condono c.d. tombale per anni pregressi a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, come nella specie, persino anche per i contribuenti che non abbiano ancora ricevuto il conseguente avviso di accertamento alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2 terdecies, introdotto dalla Legge di Conversione 1 agosto 2003, n. 212. Infatti questa previsione ha la funzione di precisare la portata del principio, escludendo l’efficacia preclusiva del verbale previamente notificato solamente nel caso in cui l’esito positivo della verifica fiscale sia smentito da una contraria determinazione dell’ufficio impositore, ovvero l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio sia stato annullato per autotutela”, il che non si era verificato nella fattispecie in esame (Cass. Sez. 6-5 Sent. n. 34 del 07/01/2015 RV. 634231. Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 13442 del 27/07/2012, Sent. n. 8616 del 2011).
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”, altra sezione, per nuovo esame (anche in relazione agli ulteriori profili dedotti nel giudizio di merito vale a dire la richiesta subordinata della rettifica del valore degli accertamenti) e che dovra’ uniformarsi al suindicato principio di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 30 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016