Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14316 del 13/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 13/07/2016), n.14316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27480-2013 proposto da:

METALMICANTI S.N.C. DI M. A. & L., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29 presso lo studio

dell’Avvocato ALIBERTI ERNESTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO SALARI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– P.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA FILIPPONI, ANNA

MICHELANGELI, giusta delega in atti;

GENERALI ITALIA S.P.A. c.f. (OMISSIS), già INA ASSITALIA

S.P.A., conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per

l’Italia di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

che la rappresenta e difende, giusta memoria di costituzione nuovo

difensore del 15/02/2016;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 190/2013 della CORTE D’APPETIO di PERUGIA,

depositata il 18/09/2013 R.G.N. 413/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato ALIBERTI ERNESTO per delega verbale Avvocato

SALARI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Popa Andrei conveniva la ditta Metalmicanti s.n.c. di M. A.& L. avanti il Tribunale del lavoro chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguente all’Infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS). La società convenuta chiamava in garanzia la compagnia assicuratrice Assicurazioni generali Italia spa. Il Tribunale acquisiti documenti, espletate prove testimoniali e disposta una consulenza tecnica, ritenuto il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 30%, condannava la ditta convenuta al risarcimento del danno liquidato nelle somme di Euro 168.143,60, Euro 4.620,00 ed Euro 1.911,00; respingeva invece la domanda di manleva della convenuta nei confronti della chiamata in causa. La Corte di appello con sentenza del 18.8.2013 rigettava l’appello della ditta Mitalmicanti; la Corte osservava che il P., all’epoca dipendente esclusivamente di fatto in quanto regolarizzato solo in seguito, per un blocco improvviso del meccanismo di apertura e di chiusura della morsa, mentre stava eseguendo una lavorazione alla pressa meccanica rimaneva con la mano destra imprigionata tra le due leve della detta pressa. Per le lesioni subite gli erano state amputate le prime quattro dita della mano destra; emergeva che l’incidente era stato causato dal blocco del pulsante di sicurezza attuato per consentire all’operatore di avere una mano libera, prassi costante nell’azienda non solo da parte del P., ma anche da parte di altri lavoratori ed applicata (e tollerata) dagli stessi titolari.

Pertanto la Corte di appello riteneva che sussistesse responsabilità del datore di lavoro (alla luce dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità)che conosceva e tollerava tale prassi, pur nel concorso di colpa del lavoratore. Non poteva ritenersi fondata la domanda di garanzia nei confronti delle Assicurazioni generali Italia perchè la polizza stipulata tra le parti si riferiva ai lavoratori in regola con gli obblighi di assicurazione di legge mentre il P. era stato regolarizzato solo in virtù di una sanatoria del 2002, che non aveva alcun effetto retroattivo sui rapporti privati. Inoltre la polizza era precedente all’emanazione del decreto- legge di sanatoria.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la ditta Metalmicanti con due motivi illustrati (Ndr: testo originale non comprensibile); resiste il P. con controricorso, nonchè le Assicurazioni generali Italia spa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., difetto di motivazione. La sentenza impugnata aveva ribadito le argomentazioni del Giudice di primo grado senza approfondire le censure svolte nell’atto di appello e senza considerare gli elementi di prova che portavano ad escludere ogni responsabilità della parte oggi ricorrente; ci si era basati su quanto emerso nel giudizio penale senza considerare che le deposizioni testimoniali in sede civile avevano precisato lo svolgimento dei fatti.

Il motivo, con il quale in sostanza si censurano carenze di motivazione della sentenza impugnata, appare inammissibile in quanto non coerente con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis (essendo la sentenza impugnata stata depositata il 18.9.2013) non rilevando che si siano fatte valere violazioni di norme di diritto che in realtà si sostanziano nella prospettazione di vizi motivazionali. Va ricordato sul punto l’orientamento di questa Corte che si condivide e cui si intende dare continuità secondo il quale “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SSUU n. 8053/2014). Il “fatto” di cui si discute è già stato ampiamente esaminato dai Giudici dl appello che hanno ritenuto di dover privilegiare le risultanze del processo penale, secondo una valutazione discrezionale ampiamente motivata dai Giudici di merito in relazione al fatto che dopo il deposito del verbali la parte oggi ricorrente non aveva chiesto ulteriori mezzi di prova ex art. 420 c.p.c. (o sviluppato nuove argomentazioni con l’atto di appello).

Pertanto è stato rispettato Il cosidetto “minimo costituzionale” nel valutare il “fatto” di cui si discute e cioè la responsabilità della parte ricorrente nella causazione dell’evento (pur con un concorso di responsabilità del P.).

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c.), nonchè il difetto di motivazione. Non era stato considerato l’elemento per cui le Assicurazioni generali Italia in contratto avevano assunto la copertura assicurativa per 15 dipendenti ed al momento dell’infortunio la Metalmicanti non aveva più di 15 dipendenti compreso li P..

Il motivo appare inammissibile per le ragioni già evidenziate prospettando carenze motivazionali non proponibili più alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il fatto, e cioè l’allegata copertura assicurativa da parte delle Assicurazioni generali Italia, è già stato ampiamente congruamente esaminato dalla Corte di appello che ha ritenuto decisivo che il P. non dovesse essere incluso nella copertura lavorando in nero e non operando retroattivamente, per giunta in rapporti interprivati, l’avvenuta regolarizzazione in sanatoria. Peraltro con chiarezza questo tipo di argomentazione, che appare logicamente Ineccepibile e coerente con il dato contrattuale, esclude che possa aver significato alcuno il numero di dipendenti assicurati, posto che ovviamente il contratto necessariamente contemplava dipendenti non “In nero”.

Deve quindi dichiararsi inammissibile il ricorso. Le spese di lite-

liquidate al dispositivo per ciascuna parte contro ricorrente-

seguono la soccombenza.

La Corte al sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile a ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge per ciascuna delle parti contro-ricorrenti.

La Corte ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA