Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28415 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28415 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

Contro
Dionici Giovanna, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di Santo Spirito 48, presso l’avv. Giovanni Bardanzellu, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
(Genova), Sez. 7, n. 90/07/06 del 6 giugno 2006, depositata il 29 luglio
2006, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 21 novembre 2013
dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Uditi l’avv. Giovanni Bardazanellu per la parte controricorrente e ricorrente incidentale;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento
eseguito con il metodo sintetico per l’anno 1996, principalmente accredi-

Oggetto:

IRPEF. Accertamento sintetico.
Immobile in comunione legale.

Data pubblicazione: 19/12/2013

tando alla contribuente l’acquisto di un immobile, che la contribuente,
invece, sosteneva essere un acquisto in comunione legale tra i coniugi, e
pertanto a lei accreditabile solo per il 50%, oltre a contestare la ricorrenza nel caso delle condizioni giustificatrici di un accertamento sintetico.
La Commissione adita accoglieva il ricorso. L’appello dell’Ufficio era parzialmente accolto, con la sentenza in epigrafe, la quale annullava
l’accertamento limitatamente alla quota del 50% dell’immobile posseduto. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste la contribuente con controricorso proponencondono presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 12,
D.L. n. 98 del 2011 è stata respinta, in quanto il valore della lite è superiore a C 20.000,00. Il rigetto della domanda di condono non risulta impugnata dalla contribuente stessa.

MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso principale e
del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con l’unico motivo articolato a sostegno del ricorso principale viene censurata la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che la comunione legale non costituisce prova che l’acquisto sia avvenuto con danaro di entrambi i coniugi e risulta, pertanto, irrilevante ex se ai fini della
valutazione della capacità contributiva.
La censura così dedotta con il ricorso principale, che si concreta nella
contestazione di una corretta e completa valutazione del rapporto tra capacità contributiva dimostrata dalla contribuente ed accertamento sintetico giustificato dalla reale capacità contributiva, è fondata. Invero tutta
la motivazione si esaurisce nella non sufficientemente spiegata affermazione che «l’Ufficio è incorso nell’errore di non considerare che la quota di
proprietà dell’appartamento da attribuirsi alla ricorrente era quello del
50% e non dell’intero, in virtù dell’acquisto stesso, avvenuto in regime di
comunione di beni della ricorrente». Manca con tutta evidenza una indagine sulla capacità contributiva della contribuente ed una argomentata
valutazione del rapporto tra detta capacità e reddito accertato.
Resta assorbito il ricorso incidentale con il quale si evidenzia come il giudice a quo abbia esaurito la propria valutazione nella dichiarazione di sussistenza della comunione legale rispetto all’immobile, senza tener conto di
tutte le altre prove della inesistenza delle condizioni per l’accertamento
sintetico dedotte ed allegate dalla contribuente.
Pertanto riuniti i ricorsi, deve essere accolto il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regiona-

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do con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo. La domanda di

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MAILRIA V.1–0131J TARI4
le della Liguria, che provvederà anche in ordine alle spese della presente
fase del giudizio.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consig del 21 novembre 2013.

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