Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14404 del 14/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/07/2016), n.14404
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14347/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RUSSO COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO
N. 42, presso lo studio FORENSE SRL GNOSIS, rappresentato e difeso
dall’avvocato MICHELE DI FIORE, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10591/44/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARLA
REGIONALE della CAMPANIA del 13/11/2014, depositata il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti della Russo Costruzioni srl in liquidazione (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10591/44/2014, depositata in data 4/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento, per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di rideterminazione, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, del reddito d’impresa, sulla base di diversi rilievi concernenti varie operazioni commerciali, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame principale dell’Agenzia delle Entrate per difetto di specificita’, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ed inefficace quello incidentale della contribuente, in quanto notificato ben oltre Il termine lungo semestrale per impugnare.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 324 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere inammissibile l’appello, per difetto di specifici motivi.
2. La censura e’ fondata. Ed infatti questa Corte ha affermato che “in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilita’ del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora l’atto di appello, benche’ formulato in modo sintetico, contenga una motivazione e questa non possa ritenersi “assolutamente” incerta, essendo interpretabile, anche alla luce delle conclusioni formulate, in modo non equivoco” (Cass. 6473/2002) ed, inoltre, “non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purche’ in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (Cass. 1224/2007).
Come poi ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. ord. 14908/2014), nel processo tributario, anche “la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo (grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa patta valere – assolve l’onere di specificita’ dei motivi di impugnazione imposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.
Nella specie, dalla stessa esposizione nel presente ricorso per cassazione, si evince che l’appellante, chiedendo l’annullamento della decisione di primo grado, contestava la contraddittorieta’ della motivazione e l’erronea valutazione degli elementi probatori offerti (in primis, il PVC redatto dai verificatori) da parte dei giudici della C.T.P.. Risulta, pertanto, che l’appello fosse sufficientemente specifico e contenesse quella necessaria “parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass. S.U. 23299/2011).
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2016