Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14443 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 15/07/2016, (ud. 15/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14103-2013 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., ((OMISSIS)), in persona dell’avv.

R.R. in qualità di procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio

dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., (già Compagnia Assicuratrice UGF

Assicurazioni S.p.A. e già Aurora Assicurazioni S.p.A.), in

persona del suo Procuratore ad negotia, Dott. L.G.M.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

V.M.N.; ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON;

– intimati –

nonchè da:

V.M.N., ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo studio

dell’avvocato FABIO ROSCIOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO VASSALLI giusta procura speciale

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. ((OMISSIS)), in persona dell’avv.

R.R. in qualità di procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio

dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

contro

ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON; AURORA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

nonchè da:

ASSICURATORI LLOYD’S OF LONDON ((OMISSIS)), in persona dell’avv.

S.L. in qualità di Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO IRTI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. (già Compagnia Assicuratrice UGF

Assicurazioni S.p.A. e già Aurora Assicurazioni S.p.A.), in

persona del suo Procuratore ad negotia, Dott. L.G.M.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A.; V.M.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2743/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2012, R.G.N. 1267/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato DARIO MARTELLA;

udito l’Avvocato FEDERICO MARIA CORBO’;

udito l’Avvocato DANIELA BIONDI per delega;

udito l’Avvocato ALFREDO IRTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quelli incidentali.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Banco di Napoli S.p.A. evocò in giudizio il notaio V.M.N. per sentirla condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento del danno, pari a lire 240.000.000, oltre accessori, rappresentato dall’importo del mutuo concesso dalla banca a tale G.O., con atto rogato dal notaio convenuto in data 18 dicembre 1998.

Il mutuo richiesto dalla G. era finalizzato all’acquisto di un immobile, sito in Roma, di proprietà di tale Ca.Li.

G.. La domanda di mutuo, nel novembre 1998, venne sottoscritta anche da tale C.A. in qualità di fideiussore. A quest’ultimo il notaio Vassalli autenticò procura speciale a vendere l’appartamento da parte della alienante Ca..

In base alla documentazione presentata in sede di richiesta del mutuo dalla G. e dal C., nonchè in forza della relazione redatta il 23 novembre 1998 dal notaio Giorgio Intersimone di Roma, collega di studio della V., il Banco di Napoli, in data 18 dicembre 1998, accordò il mutuo richiesto e, in pari data, per atto del notaio V., si procedette alla compravendita dell’immobile in questione.

La parte acquirente e il suo fideiussiore, tuttavia, si resero inadempienti e nel novembre 1999 l’autorità giudiziaria dispose il sequestro della documentazione relativa al conto corrente della sedicente G.O., nei confronti della quale si aprì procedimento penale, poichè la documentazione da questa presentata per l’ottenimento del mutuo era falsa, così come quella relativa alla venditrice Ca..

Il Banco di Napoli S.p.A. addusse la responsabilità del notaio V. per violazione del dovere di diligenza professionale nell’esecuzione dell’incarico e per violazione della L. notarile n. 89 del 1913, art. 49 (come novellato dalla L. n. 333 del 1976, art. 1) per inosservanza delle formalità prescritte dalla legge in tema di accertamento dell’identità personale delle parti.

1.1. – Nel costituirsi in giudizio, V.M.N. contestò la fondatezza della domanda attorea e, comunque, chiese ed ottenne di chiamare in causa il proprio assicuratore Lloyd’s of London, affinchè la tenesse indenne dalle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni.

1.2. – I Lloyd’s, costituendosi in giudizio, sostennero l’insussistenza della responsabilità del notaio e, comunque, l’infondatezza della domanda di manleva in ragione, segnatamente, dell’esistenza di altra polizza assicurativa a primo rischio stipulata dal notaio con la Winterthur S.p.A., della quale società venne autorizzata alla chiamata in causa.

La Winterthur S.p.A. contestò, a sua volta, la proponibilità della domanda dei Lloyd’s, deducendone, in ogni caso, l’infondatezza, poichè la polizza conclusa con la V. risaliva al giugno 2000 e non copriva sinistri avvenuti e noti all’assicurato prima della stipula.

1.3. – Con sentenza del settembre 2004, l’adito Tribunale di Roma condannò il notaio V. e i Lloyd’s of London, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del Banco di Napoli, liquidandolo in Euro 131.036,00, nonchè la V. in proprio all’ulteriore somma di Euro 10.329,00, oltre al lucro cessante ed interessi legali e spese di lite; rigettava invece la domanda proposta dai Lloyd’s nei confronti della società Winterthur, condannando la prima alla rifusione delle spese seconda.

2. Avverso tale decisione proponevano impugnazione il notaio V. in via principale e la società Lloyd’s of London in via incidentale.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 22 maggio 2012, accoglieva in parte entrambi i gravami e pertanto: condannava V.M.N. al pagamento, in favore di Sanpaolo IMI S.p.A. (incorporante il Banco di Napoli S.p.A.), della metà della somma originariamente richiesta dall’attore, che, rivalutata all’attualità, liquidava in Euro 92.228,00, oltre interessi legali e metà delle spese del doppio grado; condannava i Lloyd’s di Londra a tenere indenne l’assicurata V. “di quanto da questa verrà pagato a Sanpaolo IMI”, nonchè al pagamento delle spese del doppio grado, sia in favore della stessa V., che in favore della Aurora Assicurazioni (già Winthertur).

2.1. – La Corte territoriale – premesso che, alla luce della vigente formulazione dell’art. 49 della legge notarile, il notaio aveva l’obbligo di accertarsi della identità personale delle parti non solo in base alla personale conoscenza delle stesse, ma potendo anche far leva su elementi idonei a formare il suo convincimento a tal riguardo – riteneva che le stesse circostanze allegate dalla V. erano idonee a fondare la relativa responsabilità professionale.

Il giudice di appello osservava, infatti, che, al momento di autenticare la firma della sedicente venditrice, il notaio non disponeva di alcun serio elemento di valutazione per dichiararsi certo dell’identità della parte; al contrario, l’apertura del conto corrente contestualmente alla richiesta di mutuo presso il Banco di Napoli avrebbe dovuto indurre il professionista ad escludere una pregressa conoscenza del cliente da parte della banca; la relazione preliminare del notaio Intersimone, collega di studio, nulla garantiva sull’identità del venditore; il fatto che i clienti fossero indirizzati presso lo studio notarile della banca escludeva una pregressa conoscenza degli stessi da parte dell’Intersimone;

infine, la conoscenza delle parti tra loro nulla provava in ordine alla convinzione di genuinità della documentazione prodotta ai fini dell’accertamento dell’identità, anzi provava il concorso nel reato da parte dei tre.

2.2. – La Corte territoriale accoglieva, tuttavia, l’appello principale nella parte in cui la V. si doleva del mancato riconoscimento di un concorso di responsabilità della banca ex art. 1227 c.c., comma 1.

A tal fine, il giudice del gravame rilevava che la relazione del notaio Intersimone era esclusivamente volta ad accertare l’inesistenza iscrizioni gravanti sull’immobile e alla descrizione dello stesso, non garantendo affatto l’identità delle parti e il valore dell’appartamento.

Sicchè, la banca aveva concesso il finanziamento in mancanza di una effettiva perizia tecnica, la quale, invece, avrebbe agevolmente dimostrato che l’immobile in questione non era in vendita: il mutuo, infatti, era stipulato a seguito di una brevissima istruttoria, basata unicamente “sui documenti prodotti dai due truffatori”, peraltro facilmente falsificabili.

Di qui la sussistenza di un concorso di colpa del Sanpaolo IMI nella causazione dell’evento dannoso, da ritenersi in misura pari a quello del notaio, posto che “in difetto di ciascuna delle mancanze sopra individuate (la corretta identificazione della venditrice al momento della procura o l’accertamento del fatto che l’immobile non era in vendita, attraverso un semplice accesso di un tecnico di fiducia della banca) il danno non si sarebbe prodotto”.

Quanto all’appello incidentale proposto dai Lloyd’s, la Corte territoriale rigettava, anzitutto, il motivo di doglianza concernente l’accoglimento della domanda di manleva della V..

A tal riguardo, il giudice di secondo grado osservava che, al momento del sinistro l’unico contratto di assicurazione in essere per i rischi derivanti dall’attività professionale era proprio quello stipulato con la società Lloyd’s of London, “operante a primo rischio per sinistri non coperti da altre polizze”.

La polizza conclusa con la Winterthur il 19 giugno 2000 non copriva, infatti, “quel sinistro che era già noto all’assicurato prima della stipulazione”, là dove era da escludere che il notaio assicurato, “giurista esperto”, allorquando, nel gennaio 2000, venne a conoscenza delle indagini in corso e della truffa perpetrata in danno di Sanpaolo IMI, non fosse consapevole della “possibilità di una richiesta di risarcimento della banca per la negligente identificazione della venditrice di aver lasciato la procura a vendere… come evento giuridicamente assai probabile certamente rilevante ai fini assicurativi”, tant’è che “provvide a proporre querela e si costituì parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno”, per poi chiamare in causa, nel presente giudizio civile, a titolo di manleva i soli Lloyd’s londinesi.

2.4. – La Corte territoriale accoglieva, invece, il gravame incidentale là dove con esso si lamentava l’ultrapetizione del giudice di primo grado sulla condanna in solido della compagnia assicuratrice con la V. in favore di Sanpaolo IMI, nonostante che la banca attrice non avesse proposto – nè avrebbe potuto proporre – azione diretta nei confronti degli stessi Lloyd’s.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Intesa Sanpaolo S.p.A. (incorporante Sanpaolo IMI S.p.A.) sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso V.M.N., gli assicuratori dei Lloyd’s in ordine alla polizza n. 1211009 e la Unipol Assicurazioni S.p.A. (incorporante la Aurora Assicurazioni S.p.A.).

La V. ed i Lloyd’s hanno, altresì, proposto distinti ricorsi incidentali, affidati, rispettivamente, a cinque motivi e ad un solo motivo, quest’ultimo illustrato da memoria.

Intesa Sanpaolo S.p.A. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale della V..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso di Intesa Sanpaolo S.p.A. sollevata dalla controricorrente/ricorrente incidentale V., in quanto, a fronte della notificazione in data 28 maggio 2013, l’atto di impugnazione in questa sede è stato deposito nel termine di venti giorni, ossia il 13 giugno 2013.

I. Ricorso principale proposto da Intesa Sanpaolo S.p.A..

1. – Con il primo motivo di ricorso la società Intesa Sanpaolo S.p.A. deduce omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del concorso di responsabilità della banca senza considerare alcuni decisivi elementi e, segnatamente, la circostanza per cui la domanda di mutuo risaliva al 26 novembre 1998 e, quindi, era successiva alla relazione del notaio Intersimone del 23 novembre 1998.

Difatti, nessun atto di causa dimostrava che la banca avesse inviato i clienti presso lo studio notarile, essendo invece pacifico che questi fossero clienti dello studio, tant’è che richiesero il finanziamento solo dopo aver ricevuto la relazione del notaio Intersimone.

Inoltre, la certificazione delle consistenze immobiliari, l’autentica delle firme e la sottoscrizione di atti pubblici avrebbe fatto ritenere incolpevolmente alla stessa Banca che l’operazione fosse realizzata con la conoscenza diretta dei contraenti da parte dei notai.

Il giudice d’appello finiva, invece, per attribuire ad esso Istituto di credito la conoscenza diretta delle “controparti”, così da ritenere il concorso colposo con il notaio convenuto.

2. – Con il secondo motivo è prospettata contraddittoria e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale avrebbe incongruamente valutato la relazione preliminare del notaio Giorgio Intersimone del 23 novembre 1998 –

che precedeva l’istruttoria per il rilascio del muto – attribuendo ad essa un “rilievo meramente formale”, tale da rendere possibile il solo accertamento dell’inesistenza di iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile offerto in garanzia, ma non già l’identità del venditore, nè tantomeno il valore dell’immobile, senza considerare, però, che il notaio Intersimone, collega di studio della V., dimostrava, con tale relazione, di avere conoscenza diretta delle parti che sarebbero, di lì a poco, intervenute negli atti di procura a vendere, vendita e mutuo.

3. – Con il terzo motivo è denunciata contraddittoria ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sarebbe insufficiente e contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata là dove si afferma che un’approfondita perizia tecnica per accertare il valore effettivo dell’immobile avrebbe sicuramente impedito la vendita, mentre la brevissima istruttoria svolta avrebbe integrato una grave ed inescusabile negligenza della banca.

Il giudice d’appello avrebbe omesso di motivare in ordine al valore commerciale del bene oggetto di compravendita, che era senz’altro superiore al prezzo parametrato al reddito catastale, di prassi dichiarato negli atti pubblici di compravendita. D’altronde il T.U. bancario non vieta l’erogazione di mutui per importi pari al valore commerciale del bene immobile cauzionato, nè limita l’erogazione alla misura del 50-80%.

Con la relazione preliminare il notaio Intersimone indicava l’assenza di gravami sull’immobile, ciò che costituisce presupposto indefettibile per la concessione del finanziamento. Inoltre la perizia, ove disposta, non avrebbe comunque potuto impedire il nesso causale tra la condotta colpevole del notaio e il danno subito dalla banca, considerato che la perizia si limita, il più delle volte, a descrivere catastalmente l’immobile e la zona in cui esso si trova, e ben può essere redatta senza visionare all’interno l’immobile stesso.

Del resto, proprio la circostanza che la G. sembrasse nota alla V. e al suo collega Intersimone induceva la banca a ritenersi esonerata dall’ulteriore ed oneroso adempimento di disporre la perizia.

Il giudice d’appello avrebbe, invece, attribuito alla perizia tecnica la funzione di accertare che l’immobile non fosse in vendita e non semplicemente quella di accertare il valore effettivo dello stesso, ciò che, nel caso di specie, poteva ricavarsi da parametri statistici quali quelli stabiliti dall’Agenzia per il Territorio, senza alcuna necessità di accesso in loco.

4. – Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 41 cod. pen..

Il giudice d’appello avrebbe violato le norme sopra richiamate per non aver considerato che, in realtà, la sola condotta del notaio V.M.N. era idonea a determinare l’evento dannoso.

L’eventuale predisposizione della perizia tecnica sull’immobile, infatti, non avrebbe comunque potuto escludere la produzione dell’evento dannoso, sia per le modalità con le quali tali perizie vengono svolte (non necessariamente con l’accesso all’immobile), sia per la conoscenza, precedente e diretta da parte del notaio Intersimone e, per mezzo di questi, della V., delle parti, sia, infine, per la serie causale delle condotte della professionista, da sole sufficienti a convincere la banca della bontà e regolarità formale dell’operazione.

5. – Con il quinto mezzo è prospettata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 49 della legge notarile.

La Corte d’appello di Roma avrebbe erroneamente quantificato il concorso di colpa tra la banca e il notaio V., non essendo possibile parificare le due condotte, attribuendo alle stesse pari rilevanza, là dove la professionista aveva violato uno specifico dovere che trova la sua fonte in una norma di rango primario (l’art. 49 della incorreva in una semplice violazione di norma regolamentare ovvero di prassi bancaria.

II. Ricorso incidentale proposto da V.M.N..

1. – Con il primo mezzo è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte d’appello sarebbe incorsa in evidente vizio logico per avere ritenuto sussistente la responsabilità del notaio V. ai sensi dell’art. 49 legge notarile, pur avendo accertato che: la sedicente G., nel novembre del 1998, si recò all’agenzia n. 5 del Banco di Napoli con il sig. C. per chiedere un mutuo fondiario di Lire 240.000.000, finalizzato all’acquisto dell’immobile della sig.ra Ca.Li.Gi.; di conseguenza, la Banca incaricò il notaio Intersimone di redigere la relazione preliminare; in occasione della richiesta di mutuo, alla fine del novembre 1998, venne acceso il conto corrente bancario sul quale furono successivamente versate le somme mutuate, senza che l’Istituto di credito procedesse a disporre ulteriore perizia sull’immobile e ad una istruttoria più accurata, ritenendo che nulla ostasse all’iscrizione ipotecaria sull’immobile oggetto della compravendita.

Tali elementi di giudizio, dunque, sarebbero stati valutati in modo del tutto illogico ed insufficiente dal giudice di secondo grado, giacchè, in base ad essi, era consentito inferire in ordine alla ragionevole certezza, in capo al notaio, della genuina identità delle parti contraenti.

Con il secondo mezzo è prospettata omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale, nel giudizio sulla responsabilità professionale del notaio, non avrebbe considerato taluni fatti decisivi e determinanti, ossia: la sottoscrizione dell’atto di compravendita e del contratto di mutuo presso il Banco di Napoli, tra le stesse persone ed i funzionari della banca che nulla obiettavano sull’identità degli altri contraenti; la produzione dei documenti riguardanti certificati di residenza, dichiarazioni dei redditi, busta paga in favore della G. e una polizza assicurativa contratta da quest’ultima; la mancanza di indagini, da parte della Banca, prima di deliberare la concessione di un finanziamento, in riferimento sia ai soggetti interessati, sia all’immobile da acquistare con la somma mutuata, siccome imposte anche dalla normativa antiriciclaggio; la concessione di un mutuo per lire 240.000.000, in assenza di perizia sull’immobile, che veniva compravenduto per lire 211.000.000 e sul quale era iscritta ipoteca per lire 480.000.000.

Sicchè, il notaio, nel formare il proprio convincimento sull’identità dei contraenti, aveva ragionevolmente assunto i dati riportati non solo dalle parti, ma anche dichiarati dal Banco di Napoli, riponendo affidamento sulla professionalità di quest’ultimo.

3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1.

Il giudice d’appello non avrebbe correttamente applicato l’art. 1227 c.c., comma 1, in quanto la banca avrebbe potuto evitare l’evento dannoso con un comportamento diligente (e non già con l’avere erogato una rilevante somma in difetto di una approfondita perizia tecnica e l’aver basato la brevissima istruttoria unicamente sui documenti prodotti dai “due truffatori”) e con l’adozione delle normali cautele del caso, imposte anche dalla normativa antiriciclaggio, sicchè la condotta stessa del danneggiato doveva ritenersi di tale gravità da interrompere il nesso causale tra il comportamento asseritamente negligente del notaio e l’evento di danno.

4. – Con il quarto mezzo è prospettato vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte capitolina, nonostante abbia riconosciuto espressamente la grave negligenza della banca – che erogava il mutuo avente ad oggetto somma rilevante in difetto di perizia e in seguito ad una breve ed insufficiente istruttoria, omettendo di verificare l’autenticità della documentazione prodotta – è approdata però ad una decisione del tutto contraddittoria rispetto a tali premesse, non potendosi logicamente attribuire a tale inescusabile condotta il medesimo disvalore della condotta del notaio nella produzione dell’evento lesivo.

5. – Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1227, 2043 e 2056 cod. civ..

La Corte territoriale avrebbe errato a liquidare il danno in misura pari all’importo della somma concessa a titolo di mutuo dal Banco di Napoli S.p.A. alla sedicente G., in assenza di allegazioni e prova sulla sussistenza del danno risarcibile, ossia della mancata restituzione della somma di lire 240.000.000 da parte della beneficiaria del mutuo e dell’infruttuoso esperimento di tutte le possibili azioni recuperatorie “a carico dei truffatori”.

III. Ricorso incidentale proposto da Lloyd’s of London S.p.a..

1. – Con l’unico articolato motivo è dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione sul punto della non operatività della convenzione assicurativa, nonchè denunciata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa interpretazione degli artt. 1346 e 1418 cod. civ..

La Corte di appello avrebbe malamente inteso la clausola “claim made” inserita nel contratto di assicurazione stipulato dal notaio con la Winterthur nel giugno 2000 – con la quale era esclusa la garanzia “a primo rischio” della predetta compagnia ove i danni fossero “conseguenti a fatti o circostanze già note all’assicurato all’inizio del periodo di assicurazione” -, dando rilievo alla pretesa consapevolezza del notaio circa la propria responsabilità professionale allorquando, nel gennaio 2000, venne informato delle indagini penali sulla vicenda truffaldina e non già ad “accadimenti precisi ed oggettivi, quali possono essere una richiesta di risarcimento ricevuta dall’assicurato o, quantomeno, una qualche contestazione del suo operato”, tali da consentire l’identificazione, ai sensi dell’art. 1346 cod. civ., dell’oggetto della clausola, altrimenti da ritenersi affetta da nullità per indeterminatezza ex art. 1418 cod. civ..

IV. Lo scrutinio della Corte.

1. – I primi tre motivi del ricorso principale della Intesa Sanpaolo S.p.A. ed i primi due motivi del ricorso incidentale del notaio V., da esaminarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

1.1. – Occorre premettere, in linea più generale, che lo scrutinio di questa Corte in ordine a censure che veicolino vizi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione antecedente alla novella legislativa di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (applicabile ratione temporis per essere la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata il 22 “stretto”, nel senso che essomaggio 2012) è uno scrutinio – per conformarsi ai caratteri che l’ordinamento processuale imprime al giudizio di legittimità non può oltrepassare determinati limiti, posti a presidio di una non consentita ingerenza nel “merito” della decisione assunta dal giudice “del fatto” che ha emesso la sentenza impugnata. E’ in quest’ottica, dunque, che la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Cass., 21 agosto 2006, n. 18214; Cass., 26 gennaio 2007, n. 1754; Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608) ha affermato che la delibazione sulla motivazione, denunciata con ricorso per cassazione, si configura come uno scrutinio sulla logicità del giudizio di fatto e non consente, dunque, un riesame del merito dell’intera vicenda processuale, ma soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.

A quest’ultimo spetta, quindi, dare adeguata contezza dell’iter logico-argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione, ma, a tal fine, al medesimo giudice del merito è riservato in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere e bilanciare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi.

Sicchè, la revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, deborda dai confini della giurisdizione di legittimità e si risolve, invero, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato esclusivamente, come detto, allo stesso giudice del merito.

Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia (a tal fine occorrendo che emerga necessariamente un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità), ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

1.2. – Scrutinata alla luce dei principi appena ribaditi, la decisione assunta dalla Corte territoriale – in forza della motivazione riportata in sintesi ai 2.1. e 2.2. del “Ritenuto in fatto” che precede e cui si rinvia integralmente, da essa chiaramente evincendosi l’adeguato esame complessivo dei fatti rilevanti in base a tutte le risultanze probatorie acquisite – si sottrae alle censure mosse dalla Intesa Sanpaolo e dalla V., le quali convergono essenzialmente in una critica ab externo del ragionamento decisorio seguito dal giudice del merito, mettendo in risalto non già effettive insufficienze, illogicità o aporie che affliggano intrinsecamente detto ragionamento, ma prospettando un diverso percorso logico argomentativo, sulla scorta di una propria lettura delle emergenze probatorie, che, seppur plausibile, non inficia la plausibilità che, del pari, assiste la alternativa ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito, al quale soltanto – come innanzi detto – spetta tuttavia il compito di conchiudere il “giudizio di fatto”.

2. – Il quarto motivo del ricorso principale della Intesa Sanpaolo S.p.A. ed il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale del notaio V., da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

2.1. – Alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., 18 maggio 1979, n. 2861; Cass., 8 aprile 2003, n. 5511;

Cass., 15 marzo 2006, n. 5677; Cass., 21 gennaio 2010, n. 1002), il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del risarcimento secondo la previsione dell’art. 1227 c.c., comma 1, comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purchè legato da nesso eziologico con l’evento medesimo.

Con la precisazione che, ai fini della determinazione della riduzione del risarcimento del danno, occorre fare riferimento sia alla gravità della colpa, rapportata alla misura della diligenza violata, che all’entità delle conseguenze che ne sono derivate, restando escluso che possa ricorrersi al criterio equitativo (previsto dall’art. 1226 cod. civ. e richiamato anche dall’art. 2056 cod. civ.), il quale può essere adottato solo in sede di liquidazione del danno, ma non per la determinazione delle singole colpe.

L’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della suindicata disciplina integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se assistita da motivazione congrua.

2.2. – Ciò premesso, le doglianze oggetto di scrutinio non scalfiscono la decisione impugnata, sorretta da motivazione (cfr.

ancora sintesi ai 2.1.e 2.2. anzidetti) che si colloca nell’alveo dei principi appena richiamati, sotto la cui lente sono stati vagliati i comportamenti tenuti dalla Banca e dal notaio V. ai fini della valutazione dell’incidenza causale degli stessi nella produzione dell’evento, valutandosi in concreto quale fosse la gravità delle rispettive colpe, per giungere, infine, a stabilirle nella misura del 50%.

Del resto, attesa la logicità e plausibilità delle premesse argomentative da cuimuove la Corte territoriale,non è dato apprezzare alcun vizio motivazionale nella indicata espressione percentuale del concorso di colpa (in ottica similare, cfr. Cass., 24 marzo 2011, n. 6752), che soltanto un’insanabile contraddittorietà (nella specie non ravvisabile) con le anzidette premesse avrebbe potuto inficiare.

E’, altresì, priva di consistenza la doglianza (veicolata con il quinto motivo del ricorso principale) con cui si assume l’esistenza di una. violazione di legge nel comparare una colpa per violazione di legge (in quanto tale, asseritamente più grave) e una colpa per violazione di prassi bancarie (in quanto tale, asseritamente meno grave).

L’assunto è infondato perchè la valutazione operata ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 1 (e in concreto correttamente effettuata dalla Corte territoriale), si poggia, come detto, sulla gravità della colpa, in rapporto alla misura della diligenza violata, e l’entità delle conseguenze derivate dalla condotta colposa, ossia su criteri di accertamento che non sono indefettibilmente condizionati dalla natura dell’obbligo presupposto, se di legge o generico (di comune prudenza).

In altri termini, la gravità del comportamento del danneggiante non è variabile che dipenda automaticamente dalla posizione che la norma violata occupa nella gerarchia delle fonti nel sistema ordinamentale, ben potendo l’inosservanza di una norma di rango primario risolversi in una condotta colposa non grave e produttiva di conseguenze pregiudizievoli circoscritte, al contrario. la violazione di una norma cautelare di condotta essere sorretta da colpa grave e produrre rilevanti conseguenze lesive.

3. – Il quinto motivo del ricorso incidentale del notaio V. è inammissibile.

Con esso si censura la sentenza di appello per aver ritenuto sussistente il danno risarcibile in assenza di allegazioni e prova da parte del danneggiato e, tuttavia (a prescindere che la Corte di appello ha evidenziato l’esistenza dell’inadempimento dei mutuanti, sottoposti a procedimento), è assorbente rilevare che sulla questione relativa alla stessa risarcibilità del danno la ricorrente incidentale, posto che già in primo grado vi era stata la sua condanna al risarcimento in favore della banca, non afferma affatto di aver proposto specifico appello sul punto (tanto da evitare anche l’inammissibilità del gravame in parte qua per assenza di censura specifica ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.), nè una siffatta impugnazione è evidenziata dalla sentenza impugnata.

Ed invero nello stesso ricorso (cfr. pp. 12 e 13) si indicano i motivi di appello a suo tempo proposti e, tra questi, non è affatto ricompreso quello sulla asserita non risarcibilità del danno già liquidato dal primo giudice. Sicchè, il giudicato interno formatosi sul punto non è stato contrastato dalla ricorrente incidentale, che avrebbe dovuto calibrare le proprie censure anzitutto dimostrando di aver già proposto rituale e utile appello al riguardo e dolersi, semmai, di una omessa pronuncia sul motivo stesso.

4. – L’unico motivo del ricorso incidentale dei Lloyd’s non può trovare accoglimento e ciò anche a prescindere dal rilievo che la giurisprudenza prevalente, e più recente, di questa Corte è orientata nel senso della validità della clausola “claims made” (tra le altre, Cass., 22 marzo 2013, n. 7273; Cass., 17 febbraio 2014, n. 3622) e che l’accertamento operato, in modo adeguato e plausibile, dalla Corte territoriale sui presupposti di fatte rilevanti ai fini della inoperatività della predetta clausola è, quindi, incensurabile in questa sede.

E’, infatti, assorbente rilevare che, seppure si giungesse, come divisato dai Lloyd’s ad una declaratoria di nullità della clausola (là dove, peraltro, nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. si sviluppano, in modo non consentito dalla funzione solo illustrativa di tale atto, profili di censura in parte diversi da quelli veicolati con il ricorso incidentale), inserita nel contratto assicurativo stipulato dalla V. con la Winthentur ed efficace dal 19 giugno 2000, tale nullità colpirebbe interamente la clausola stessa e, quindi, non soltanto il limite alla operatività della garanzia per i fatti noti all’assicurato, posto che tale limite è intimamente correlato – ed in esso trova ragione d’essere – all’ambito di efficacia della copertura assicurativa rispetto ai fatti pregressi alla sua stipulazione.

Sicchè, una volta dichiarata nulla la clausola in questione, tornerebbe ad operare pienamente l’art. 1917 c.c., comma 1, con conseguente limitazione della copertura assicurativa ai fatti accaduti nella sua vigenza; il che, per l’appunto, escluderebbe comunque la operatività della garanzia della Winterthur – e, di conseguenza, l’interesse dei Lloyd’s all’accoglimento della proposta impugnazione, in quanto priva di utilità – giacchè la polizza è stata stipulata dalla V. con la Winthentur il 19 giugno 2000 (p. 14 della sentenza impugnata) e, dunque, dopo l’evento dannoso (dicembre 1998).

5. – Tutti i ricorsi vanno, dunque, rigettati.

Stante la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate le spese del presente giudizio di legittimità tra Intesa Sanpaolo S.p.A., V.M.N. e Lloyd’s (come controricorrenti in posizione sostanzialmente adesiva alla soccombente V.), mentre gli stessi Lloyd’s, soccombenti nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.A., vanno condannati al pagamento di dette spese in favore di quest’ultima parte controricorrente, come liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, nei confronti di tutti i ricorrenti, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso principale di Intesa Sanpaolo S.p.A. e quelli incidentali di V.M.N. e dei Lloyd’s assuntori del rischio per la polizza n. (OMISSIS);

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra Intesa Sanpaolo S.p.A., V.M.N. e i Lloyd’s;

condanna i Lloyd’s al pagamento delle predette spese in favore di Unipol Assicurazioni S.p.A., che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per i ricorsi incidentali, a norma del comma 1bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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