Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14626 del 18/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 18/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 18/07/2016), n.14626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25491/2013 proposto da:

G.D.L. S.R.L., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ODOARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato IVAN MARRAPODI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MAZZOTTA, SERGIO

LAGANA’, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1418/2012 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 26/10/2012 R.G.N. 13/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato SCUTIERI RAFFAELLA per delega Avvocato Macino

Giuseppe;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenze depositate il 26 ottobre 2012 la Corte di appello di Reggio Calabria, su appello proposto da V.C., ha riformato parzialmente la sentenza resa dal tribunale di Palmi riconoscendo, per quel che interessa, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e la G.D.L. s.r.l. dall’1.9.1999 al 4.12.2000 nonchè lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al 2 livello di cui al CCNL Commercio, con conseguenza condanna della società al pagamento della somma complessiva di Euro 9.077,24 oltre accessori di legge.

Avverso la sentenza, la società G.D.L. s.r.l. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. La lavoratrice resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la Corte territoriale accertato l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dal settembre 1999, nonostante il libretto di lavoro indicasse la data del 2.11.1999 e la stessa lavoratrice avesse dichiarato di aver svolto, prima di essere assunta, un corso al fine di acquisire la professionalità di preposta alle vendite.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo e controverso nonchè violazione e falsa applicazione del CCNL Commercio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo la Corte territoriale riconosciuto lo svolgimento di mansioni corrispondenti al 2^ livello (anzichè al 4^, come indicato nel contratto individuale) attribuendo valore determinante alla lettera di contestazione disciplinare inviata dalla società alla V. nell’agosto 2000 ove si ordinava alla lavoratrice di svolgere mansioni di commessa addetta alle vendite. La ricorrente rileva che trattasi di errato procedimento logico induttivo e che le mansioni svolte effettivamente dalla lavoratrice erano del tutto sganciate dai livelli 1^ e 2^ di cui all’art. 3 del CCNL. 3. I motivi, che possono essere affrontati congiuntamente considerata la stretta connessione, appaiono inammissibili sotto vari profili e, in ogni caso, infondati.

7. Preliminarmente, va osservato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la decisione può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ebbene, la sentenza impugnata ha affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti e due i profili oggetto delle censure avanzate dalla ricorrente, rilevando, quanto alla durata del rapporto di lavoro, che dalle allegazioni contenute nella memoria di costituzione della società, dalle dichiarazioni della lavoratrice, dalle deposizioni dei testimoni emergeva la frequenza di un corso regionale di formazione da parte della V. il cui impegno orario non era incompatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata, il cui inizio andava individuato dopo l’estate 1999, ossia una volta cessato l’affiancamento dei precedenti gestori l’esercizio commerciale. La sentenza impugnata ha, inoltre, approfonditamente affrontato la questione dello svolgimento di mansioni superiori da parte della lavoratrice ritenendo che il quadro delle risultanze probatorie (di fonte documentale e testimoniale) consentisse di ritenere accertato che “la V. svolgesse mansioni promiscue, senza preposizione a un particolare settore, nell’ambito delle quali certamente v’era quella di coordinamento dell’attività quantomeno dei cassieri e di sostituzione del titolare” (pag. 7). Ed ha, inoltre, aggiunto che “Nel caso in esame la prevalenza delle mansioni vicarie e di coordinamento prevalgono proprio per volontà delle parti, in quanto la stessa GDL, attraverso la citata lettera del 14 agosto 2000 e la dizione utilizzata nel libretto di lavoro, aveva manifestato inequivocamente di ritenere le stesse decisive ai fini dell’inquadramento”.

E’, pertanto, rilevabile l’inammissibilità dei motivi nella parte in cui si censura la carenza o contraddittorietà della motivazione, non essendo ravvisabile alcuna anomalia motivazionale come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Le censure sono, inoltre, prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, con particolare riguardo alla mancata indicazione delle clausole del contratto collettivo di lavoro di cui si denunzia la violazione e del loro contenuto (che non è stato riportato). Invero, parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, indicare nel ricorso la disposizione negoziale ritenuta violata, trascriverne il contenuto ed esporre l’errore di interpretazione compiuto dal giudice di merito, potendosi solo così ritenere assolto l’onere previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

5. In realtà, non può sottacersi che le svolte censure si traducono in critiche ed obiezioni avverso la valutazione delle risultanze istruttorie quale operata dal giudice del merito nell’esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall’art. 116 c.p.c. e si risolvono altresì nella prospettazione del risultato interpretativo degli elementi probatori acquisiti, ritenuto dallo stesso ricorrente corretto ed aderente alle suddette risultanze, con involgimento, così, di un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità (cfr. in motivazione, ex plurimis, Cass. 21 ottobre 2014 n. 22283).

Per consolidato orientamento di questa Corte, invero, tale sindacato è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. 25 ottobre 2013 n. 24148, Cass. 4 aprile 2014 n. 8008). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (cfr. S. U., Sentenza n. 26242 del 2014).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza.

7. Il ricorso è stato notificato il 26.10.2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite a favore della controricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA