Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14720 del 19/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 19/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 19/07/2016), n.14720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25727/2013 proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA

DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CIME, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), RAGIONERIA TERRITORIALE STATO;

– intimati –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rapppresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3211/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3/4/2013, depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato EMANUELA FERRELLI per delega dell’avvocato PAOLA

CIMEI, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, difensore del resistente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Roma ha respinto il ricorso proposto da S.A. ed ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento della L. n. 18 del 1980, ex art. 1 e/o la pensione non reversibile per ciechi parziali ex L. n. 382 del 1970 e l’indennità della L. n. 508 del 1988, ex art. 3, non avendo ritenuto sussistente il requisito sanitario.

La Corte territoriale, aderendo alle conclusione della consulenza medica disposta in appello, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento azionata evidenziando che la domanda per il conseguimento della speciale indennità della L. n. 508 del 1988, ex art. 3, non era stata reiterata in appello.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.A. che denuncia l’avvenuta violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Sostiene in particolare la ricorrente che ove, come nel caso in esame, sia stata impugnata una decisione di integrale rigetto della domanda originaria, pur nel contesto di specifiche censure formulate nel gravame, il giudice è tenuto ad accertare se – nonostante la materiale omissione di una domanda in sede di conclusioni – sussistano sufficienti elementi per ritenere che la parte abbia inteso abbandonare la domanda pur non riproposta integralmente nelle conclusioni.

L’Inps ha depositato procura.

Tanto premesso va rilevato che “Il thema decidendi nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex artt. 342 e 434 c.p.c., per l’individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata. Tuttavia, allorquando sia impugnata una sentenza di totale reiezione della domanda originaria, poichè il bene della vita richiesto non può che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero delimitato dagli stessi motivi di impugnazione, ove questi siano “specifici” e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda, va escluso che, pur in mancanza di conclusioni precise, possa ravvisarsi acquiescenza alla reiezione di essa, dovendosi viceversa ravvisare la riproposizione della domanda negli identici termini iniziali,con le eventuali delimitazioni evidenziate dalla specificazione dei motivi di gravame e dalla eventuale incompatibilità rispetto ad essi” (cfr. Cass. n. 11372 del 2006 e n. 4053 del 2004)”.

Proprio applicando tale principio tuttavia appare condivisibile la decisione della Corte di appello che ha rilevato che l’intero gravame era incentrato sulla richiesta di indennità di accompagnamento.

I motivi articolati erano specificatamente incentrati solo e soltanto nel dimostrare come, diversamente da quanto affermato dal primo giudice sulla scorta delle considerazioni svolte dal consulente medico in quel grado nominato, le patologie da cui era affetta la ricorrente ne compromettevano la capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l’aiuto di un accompagnare. Nessun riferimento è rinvenibile nel gravame che possa far ritenere che si sia inteso insistere nella richiesta, formulata in primo grado, di pensione non reversibile per ciechi parziali ai sensi della legge n. 382 del 1980 e di indennità della L. n. 508 del 1980, ex art. 3.

Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto.

Le spese, limitate alla partecipazione alla discussione stante l’avvenuto deposito della sola procura, seguono la soccombenza mancando le condizioni per l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Poichè il ricorso è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 si impone di dare atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Scz. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Inps che si liquidano in Euro 1000,00 per compensi professionali oltre agli accessori dovuti per legge.

Nulla per le spese in favore delle parti rimaste intimate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2016

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