Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28457 del 19/12/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 28457 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso 14837-2007 proposto da:
DELL’AQUILA SALVATRICE, elettivamente domìciliata in
ROMA, PIAZZA GIOVANE ITALIA 7, presso lo studio
dell’avvocato PONTISSO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FILOSA LUCIO giusta delega in atti;
rícorrente contro
GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –
avvero la
nentAnZa p_ i30/2006
del TRIDUNAL
DT
NAPOLI SEDE DISTACCATA DI PORTICI, depositata il
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Data pubblicazione: 19/12/2013
12/04/2006 R.G.N. 752/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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I FATTI
Salvatrice Dell’Aquila convenne dinanzi al giudice di pace di
Napoli la s.p.a. Assicurazioni Generali – impresa designata ex
art. 20 della legge 990/69 – chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente
quale essa istante aveva riportato lesioni.
Il giudice di primo grado accolse in parte la domanda.
Il tribunale di Napoli,
investito del gravame proposto
dall’attrice che lamentava una insufficiente quantificazione del
risarcimento, lo rigettò.
Per la cassazione della sentenza del giudice partenopeo
Salvatrice Dell’Aquila ha proposto ricorso illustrato da 3
motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato quanto al suo primo e secondo motivo.
Con il primo motivo,
si denuncia
omessa e insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c..
La censura è corredata dalla esposizione del seguente fatto
controverso (formulata ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis, nel vigore del D.lgs. 40/2006):
Ricorre il vizio denunciato in ordine ai fatti controversi e
decisivi costituiti dalla non giustificata applicazione delle
tabelle di cui alla legge 57/01 operata dal primo giudice ed
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stradale il cui responsabile era rimasto ignoto e all’esito del
espressamente
l’effetto
censurata per
riduttivo portato
all’importo liquidato, nonché dalla omessa applicazione degli
aggiornamenti disposti con il D.M. indicato, ed ancora dalla
immotivata applicazione della percentuale minima valutata dal
CTU.
si denuncia violazione degli artt. 1223 e
1224 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
La censura è corredata dal seguente quesito:
E’ necessario che l’istanza del danneggiato per la liquidazione
del danno da svalutazione monetaria sia avanzata
litis,
in limine
non soccorrendo quella specificata in corso di causa,
ovvero detta liquidazione rientra nel potere-dovere di ufficio
del giudicante.
Entrambi i motivi sono fondati, tanto con riferimento al
criterio di liquidazione adottato in prime cure ed erroneamente
confermato in appello, nonostante la fondatezza di entrambe le
censure oggi rappresentate a questa Corte, quanto con riguardo
alla (non) riconosciuta rivalutazione monetaria, con decisione
che contrasta con una ormai più che consolidata giurisprudenza
di legittimità in subiecta materia.
E’ viceversa infondato il
processuali, denuncia
terzo motivo,
che, in tema di spese
violazione e falsa applicazione degli
artt. 81, 93 e 100 c.p.c., e che pone al collegio il quesito di
diritto afferente alla legittimazione ad impugnare il relativo
capo di sentenza in caso di distrazione ex art. 93 c.p.c.,
quesito cui deve essere fornita risposta opposta a quella
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Con il secondo motivo,
auspicata dal ricorrente, quanto alla relativa legittimazione
soggettiva, secondo il recente insegnamento di cui a Cass.
15745/09, al quale il collegio intende dare continuità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso,
motivi accolti e rinvia il procedimento al tribunale di Napoli
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, li 21.6.2013
rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai