Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14890 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 20/07/2016), n.14890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25963/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MR INVESTIMENTS DI V. MORELLI & C. SAS;

– intimato –

nonchè da:

MR INVESTIMENTS DI V. MORELLI & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NEBBIA giusta delega a

margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 37/2011 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato NEBBIA che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso principale e l’accoglimento del

ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato il 28 ottobre 2009 alla MR Investments di V.M. & C. s.a.s. avviso di rettifica e liquidazione per minori imposte di registro, ipotecaria e catastale, versate in dipendenza della compravendita del 9 novembre 2007 concernente immobile commerciale, in locazione alla (OMISSIS), adiacenti la (OMISSIS).

Con ricorso la società ha impugnato nei confronti dell’agenzia l’avviso e l’adita commissione tributaria provinciale di Campobasso ha rigettato il ricorso. La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata riformata dalla commissione tributaria regionale del Molise in Campobasso, che ha accolto parzialmente il ricorso originario riducendo il valore rettificato di Euro 5.080.000 (a fronte di quello dichiarato in sede di compravendita di euro 2.900.000) a Euro 3.233.000, prescegliendo uno dei valori presi a base della stima in relazione peritale depositata da parte contribuente.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale la parte contribuente resiste con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a quattro motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 307, in tema di determinazione del valore normale dei fabbricati. Sostiene la parte ricorrente che, a fronte dell’adozione da parte dell’ufficio dei valori OMI diminuiti di circa il 20% onde tener conto della grande dimensione dell’immobile, nonchè tenendo conto di altre informazioni in possesso quale il collaudo ctg D del 7 febbraio 2005 per il quale – diversamente da quanto ritenuto dalla commissione regionale – non sussisteva obbligo di allegazione all’accertamento, la commissione regionale aveva conferito valore probatorio alla sola perizia di parte, disconoscendo la valenza della quotazione OMI rettificata e del collaudo predetti, nonchè dei valori indicati in altre compravendite oggetto di comparazione in quanto non precisato l’iter di rivalutazione seguito onde tener conto della loro collocazione temporale, nonchè ponendo in dubbio la validità di sopralluogo meramente esterno, pur essendo già l’ufficio in possesso dei dati relativi alle superfici per avere la parte presentato denuncia di accatastamento verificata dall’agenzia del territorio.

2. – Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, per non avere i giudici di merito esplicitato le ragioni per le quali i dati risultanti dalla perizia erano stati ritenuti convincenti ed in grado di superare il carico indiziario di segno contrario fornito dall’ufficio. Sostiene altresì la parte ricorrente essere viziata la motivazione, laddove la commissione tributaria regionale ha omesso di considerare che la discordanza di superfici tra quanto indicato in accertamento e quanto in perizia avrebbe potuto essere riconducibile non già a errore, quanto all’aver formato oggetto della perizia il solo locale commerciale e non il deposito.

3. Con un primo motivo di ricorso incidentale la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

Sostiene la parte ricorrente in via incidentale che i giudici del merito – avendo rilevato il difetto di motivazione dell’atto impugnato e le carenze probatorie – non avrebbero potuto determinare essi stessi il valore rilevante, ma avrebbero dovuto arrestarsi all’invalidazione dell’atto.

4. – Con il secondo motivo di ricorso incidentale la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, come omessa, insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, per avere i giudici di merito, da un lato, accertato vizi idonei a condurre all’invalidazione dell’atto mentre la pronuncia che ne seguiva aveva natura correttiva del valore stimato e, dall’altro, avendo essi seguito parzialmente a tal fine la perizia di parte; in particolare, mentre in quest’ultima, attraverso una media tra i risultati cui si perveniva con il metodo comparativo (valore medio di mercato della zona, con risultato di Euro 3.233.000) e con il metodo analitico (capitalizzazione del reddito da locazione a (OMISSIS), con risultato di Euro 2.612.000), si quantificava il valore in Euro 2.923.000 in pratica coincidente con quello della compravendita, la commissione regionale aveva prescelto uno degli elementi posti a base della media, e precisamente quello più elevato, senza dar conto delle ragioni del disconoscimento delle effettive risultanze peritali.

5. – Con il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale, la parte contribuente ripropone da altro angolo visuale – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 e in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c. – le doglianze prospettate con riferimento al dedotto vizio motivazione in ordine all’avere i giudici di merito disapplicato i criteri valutativi di cui al medesimo art. 51, comma 3, invocati anche dalla parte contribuente con la domanda, su cui dunque si era anche omesso di pronunciare.

6. – Il primo motivo del ricorso principale, nonchè il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale sono infondati, mentre sono fondati il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale.

7. – Al riguardo, deve rilevarsi che, dal confronto tra la idonea sintesi negli atti del giudizio di legittimità – ai fini del rispetto sia da parte ricorrente che controricorrente della prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – dei fatti di causa e il testo della sentenza impugnata emerge che la commissione tributaria regionale ha adottato (seppur con riferimento ad una superficie di estensione contestata, e assunta come incontestata in sentenza) un valore espunto (seppur eventualmente nell’ambito dei dati di premessa e non di quelli di conclusione dell’iter estimativo) da relazione tecnica di parte, “che” – come si legge nel testo – “questo Collegio ritiene equo ai fini dell’imposta di registro”. Ciò posto, basta richiamare, al fine di esaminare congiuntamente i numerosi correlati profili sollevati dalle parti con i rispettivi motivi di censura, che in altre consimili vicende questa corte ha già escluso che l’utilizzo da parte del giudice tributario dell’apprezzamento equitativo ai tini dell’espressione di un giudizio di stima possa costituire violazione di legge. L’apprezzamento, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è infatti riconducibile ad una decisione della causa secondo la cosiddetta equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. Rientrando il suddetto apprezzamento nei generali poteri conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della corrispondente motivazione (cfr. ad es. sez. 6-5, n. 25707 del 2015; sez. 5, n. 4442 del 2010; sez. 5, n. 24520 del 2005). Ciò – a prescindere da ogni altro aspetto – consente dunque il rigetto del primo motivo del ricorso principale, nonchè del primo, del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale.

8. – Sono invece fondati il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale che, da punti vista opposti ma convergenti circa la critica di inidoneità della motivazione, e pur senza affrontare il dato dianzi evidenziato circa la natura equitativa della decisione, hanno sottolineato:

a) come, illogicamente, mentre la perizia di parte, attraverso una media tra i risultati cui si perveniva con il metodo comparativo e con il metodo analitico, quantificava un valore in pratica coincidente con quello della compravendita, la commissione regionale avesse prescelto, senza fornire adeguate spiegazioni, uno degli elementi posti a base della media (secondo motivo del ricorso incidentale);

b) come, con illogicità ancora più radicale e contraddittorietà manifesta, la commissione tributaria regionale, a prescindere da quanto sub a), avesse deciso comunque di far ricorso per la stima a una relazione tecnica di parte fondata su criteri propri, a fronte di risultanze di altri atti di compravendita pacificamente addotte dall’Ufficio e assai rilevanti, e considerabili – se del caso – sostituendo i criteri di rivalutazione usati dall’ufficio con altri specificamente predisposti dalla giurisprudenza e controllabili in sede giudiziale, senza che dubbi sulla tecnica di rivalutazione potessero inficiare (come ritenuto da parte della commissione regionale) del tutto i dati informativi disponibili (secondo motivo di ricorso principale, in relazione ai dati di cui alle pp. 6 e 7 del ricorso);

c) come, parimenti con illogicità manifesta, la commissione tributaria regionale non avesse attribuito alcun peso, neppure di larga massima, alle quotazioni OMI, già rettificate dall’Ufficio per tenere conto delle caratteristiche specifiche dell’immobile; ciò a fronte di indicazioni giurisprudenziali (v. sez. 6-5, n. 25707 del 2015) che oramai asseverano che le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, costituiscono – seppur non una fonte tipica di prova – comunque strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicchè, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, esse sono utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 2 (secondo motivo di ricorso principale, in relazione ai dati di cui alle pp. 6 e 7 del ricorso);

d) come, sempre illogicamente e senza un supporto argomentativo idoneo, non si fosse tenuto conto della stima dell’agenzia del territorio di Roma, a nulla valendo – di per sè – che essa si fosse fondata su un mero sopralluogo esterno, a fronte dell’esistenza di numerosi atti relativi alle dimensioni dell’immobile (secondo motivo di ricorso principale, in relazione ai dati di cui alle pp. 6 e 7 del ricorso);

e) come, infine, con motivazione contraddittoria, i primi giudici, nel dar atto che l’ufficio supponeva nell’accertamento una maggior superficie, affermavano che lo stesso ufficio non aveva contestato il sussistere in effetti di una minor superficie quale dichiarata in perizia di parte, tralasciando anche di considerare che quanto rilevato in perizia avrebbe potuto essere riconducibile all’aver formato oggetto della perizia stessa il solo locale commerciale e non il deposito (secondo motivo di ricorso principale).

9. Vanno dunque accolti il secondo motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale, ad eccezione – quanto a quest’ultimo – del profilo per cui la parte contribuente denuncia come omessa, insufficiente o contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata, per avere i giudici di merito accertato vizi idonei a condurre all’invalidazione dell’atto mentre la pronuncia che ne seguiva aveva natura correttiva del valore stimato. Su tale profilo, valgono le precedenti statuizioni concernenti l’apprezzamento equitativo in effetti svolto dai giudici del merito.

10. – Deriva da quanto innanzi che va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale in diversa composizione, che rivaluterà liberamente i fatti già accertati e/o valuterà altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi, nonchè statuirà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

PQM

La corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione – alla commissione tributaria regionale del Molise in diversa composizione; rigetta i ricorsi principale e incidentale per il resto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA