Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14836 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11273/2013 proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 56, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO FIOCCA, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA MOSCATO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO MOSCATO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1437/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato ROBERTO FIOCCA;

udito l’Avvocato FABRIZIO PERSI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., del 14 marzo 2012 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da C.P. avverso sentenza n. 12431/2010 del Tribunale di Roma – che lo aveva condannato a eseguire lavori per eliminare le cause di una infiltrazione subita dall’attrice M.M.E., a pagarle Euro 2650 oltre a interessi e a rifonderle le spese -, condannando l’appellante a rifondere all’appellata M. le spese del grado.

2. Ha presentato ricorso C.P., sulla base di due motivi, il primo denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, artt. 160 e 327 c.p.c. e il secondo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo e prospettato dalle parti riguardante il motivo precedente.

Si difende con controricorso M.M.E., chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

I due motivi possono essere vagliati congiuntamente, per quanto ora si verrà ad illustrare a proposito della inammissibilità dell’impugnazione.

In entrambi i motivi, d’altronde, il ricorrente sostanzialmente contesta la tardività della proposizione dell’appello sulla quale la corte territoriale ha fondato la sua declaratoria di inammissibilità. In particolare, la corte ha rilevato che all’attuale ricorrente era stata notificata la sentenza di primo grado con raccomandata spedita il 12 ottobre 2010 nella sua residenza (egli era rimasto contumace in primo grado) ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 e che l’agente postale per “temporanea assenza del destinatario” aveva immesso avviso in cassetta postale e depositato il 14 ottobre 2010 l’atto all’ufficio postale inviando la raccomandata di avviso e indicandone gli estremi sulla cartolina; e si formò poi la compiuta giacenza. Da questo la corte dedusse la tardività dell’appello in quanto quest’ultimo era stato notificato con raccomandata spedita l’11 luglio 2011, ben oltre quindi il termine breve che con la notificazione della sentenza era stato fatto decorrere. Nel primo motivo, allora, si adduce che il termine breve non decorse affatto, perchè non sarebbe stata valida la notifica della sentenza non avendo l’agente postale attestato di avere ricercato anche altre persone abilitate alla ricezione L. n. 890 del 1982, ex art. 7 e non avendo dato atto della loro assenza. Nel secondo, si lamenta vizio motivazionale perchè la corte territoriale non si sarebbe espressa sull’eccezione di nullità della notifica della sentenza – per le ragioni riproposte nel primo motivo – che l’attuale ricorrente aveva avanzato nell’atto d’appello.

Non vi è nessuna altra doglianza nel ricorso.

Il ricorrente, dunque, presenta censure esclusivamente di rito, senza nulla addurre in punto di merito così da dimostrare il proprio interesse processuale alla proposizione del ricorso stesso, prospettando cioè la fondatezza dell’appello che non è stato esaminato dalla corte territoriale nel suo contenuto in conseguenza delle questioni di rito qui impugnate. Il che significa assorbendo ogni altro profilo – inammissibilità del ricorso per difetto ad impugnare (v. p.es. Cass. sez. 3^, 7 maggio 2009 n. 10486, per cui rileva ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare “la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione e va apprezzata in relazione all’utilità concreta che può derivare alla parte proponente il gravame dall’eventuale accoglimento di quest’ultimo”, e Cass. sez. 3, 6 agosto 2002 n. 11778, per cui l’interesse ex art. 100 c.p.c. “si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si ricollega pertanto ad una soccombenza sostanziale della parte nel precedente giudizio, correlata agli effetti pregiudizievoli che derivano nei suoi confronti dalle statuizioni contenute nella sentenza, idonee a formare il giudicato”).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 1800, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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