Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14873 del 20/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13150-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
STUDIO LEGALE P., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo
studio dell’avvocato EMANUELA MAZZOLA, rappresentato e difeso dagli
avvocati GIORGIO GIOVANNI STELLA, GREGORIO FERRARI giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/4/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 31/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte dell’Associazione professionale Studio legale P., in persona del legale rappresentante, di cartella di pagamento portante IRAP per l’anno di imposta 2003, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti per la pretesa impositiva in quanto lo studio associato aveva beni strumentali di modesta entita’ e non si era avvalso di lavoro altrui in modo non occasionale.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su due motivi. La contribuente associazione resiste con controricorso.
2.A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio con rituali comunicazioni alle parti.
3.Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e dell’art. 3, comma 1, laddove il Giudice di appello aveva ritenuto che l’esercizio in forma associata di una professione liberale non costituisse di per se’ presupposto impositivo ai fini dell’IRAP. 3.1.La censura e’ fondata. Sulla res controversa sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.7371/16) le quali, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito il seguente principio: “presupposto dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e’ l’esercizio abituale di un’attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione di scambi e servizi; ma quando l’attivita’ e’ esercitata dalle societa’ e dagli enti che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1977, n. 446, art. 3 -comprese quindi le societa’ semplici e le associazioni senza personalita’ giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e di professioni- essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attivita’ e’ svolta, costituisce ex lege, in ogni caso presupposto di imposta, dovendosi percio’ escludere la necessita’ di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.
4.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, avanzato in subordine, la cassazione della sentenza impugnata, che da detti principi si e’ discostata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla Associazione contribuente.
La novita’ della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare tra le parti le spese dei gradi di merito e di questo giudizio
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del solo primo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016