Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14977 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7691/2015 proposto da:

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ e RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1918/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/03/2014, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 12 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso in opposizione del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (da ora MIUR) avverso il decreto ingiuntivo recante l’ordine di pagamento, in favore di A.M., della somma di Euro 184,34 a titolo di indennità di vacanza contrattuale relativa agli anni 2002/2003, a seguito del mancato tempestivo rinnovo del c.c.n.l. del comparto scuola, scaduto il 31.12.2001.

Per la cassazione della sentenza di appello propone ricorso il MIUR sulla base di due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5 del c.c.n.l. comparto Scuola del 3 maggio 1999 e dell’art. 1 c.c.n.l. comparto Scuola quadriennio 2002-2005 in comb. Disp. con il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48. Deduce l’errore del giudice di appello per avere ritenuto l’automatica insorgenza del diritto all’indennità di vacanza contrattuale per effetto del decorso del periodo di tempo previsto alla scadenza del contratto collettivo, senza considerare che, in virtù del richiamo operato dalla norma collettiva (art. 1 comma 5, c.c.n.l. al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 47 e 48, il perfezionamento del diritto alla percezione della indennità in oggetto risulta subordinato alla sottoscrizione di un apposito accordo negoziale all’uopo predisposto, secondo le modalità previste dal cit. D.Lgs. n. 165, art. 47, anche al fine di quantificare il relativo onere a carico del bilancio statale ed alla procedura generale prevista per tutti gli oneri relativi ai contratti di lavoro.

Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’Accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993 punto 2.5, violazione del c.c.n.l. Comparto Scuola del 3.5.1999 e del c.c.n.l. Scuola del 24.7. 2003 (quadriennio normativo 2002/2005 e per il primo biennio economico 2002/2003). Premette che in base al punto 2.5 dell’Accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993 “la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto”. Rileva, quindi, che il c.c.n.l. 2002-2005, di rinnovo del c.c.n.l. 1998/2001 – scaduto il 31.12.2001 – benchè sottoscritto solo in data 24.7.2003, ha previsto la decorrenza degli effetti economici dal 1.1.2002 andandosi così a saldare con il precedente; in conseguenza, il periodo di vacanza contrattuale risulta già “retribuito” mediante la corresponsione retroattiva dei miglioramenti contenuti del nuovo contratto collettivo; l’efficacia retroattiva di tali miglioramenti determina il venir meno del diritto alla corresponsione della indennità di vacanza contrattuale, pena un’inammissibile duplicazione di poste stipendiali per la medesima causale.

I motivi, esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati.

Invero l’art. 1 punto 5 del c.c.n.l. del comparto Scuola così recita: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 23/7/1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 53, commi 1 e 2”. Nella norma dell’Accordo 23/7/1993 si legge “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi vigenti, esclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà uguale per tutti i lavoratori”.

La Corte territoriale non ha correttamente interpretato la disciplina di riferimento. Occorre infatti considerare che l’istituto in esame è stato introdotto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993 con il dichiarato intento di incanalare la dinamica salariale nei parametri dell’inflazione programmata e di cadenzare i periodici rinnovi delle fonti collettive prevedendo un periodo di vacanza contrattuale di tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. e la corresponsione di “un elemento provvisorio della retribuzione” commisurato ad una percentuale del tasso di inflazione programmata.

Come affermato da recenti pronunzie di questa Corte, la norma dell’Accordo sul costo del lavoro costituisce la fonte di orientamento sul punto per i contratti di settore trattandosi di Accordo interconfederale (Cass. n. 8803/2014, n. 9066 del 2014, n. 9188 del 2014, n. 9189 del 2014 n. 9581 del 2014 n. 14356 del 2014, ord. n. 26207 del 2015, ord. n. 26158 del 2015, ord. n. 26157 del 2015, ord. n. 26156 del 2015, ord. n. 74 del 2016, n. 187 del 2016, n. 188 del 2016). In questa prospettiva si è sottolineato che l’indennità di vacanza contrattuale, espressamente definita in detto Accordo come “elemento provvisorio della retribuzione” che cessa di essere corrisposto dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto, ha certamente la finalità di assicurare alla parte più debole una (non integrale) copertura nei confronti dell’aumento del costo della vita, nel caso di trattative di rinnovo troppo lunghe. Ma è proprio la natura provvisoria – a titolo di acconto – di questa attribuzione patrimoniale che esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito e resista alla regolamentazione che la rinnovata contrattazione collettiva faccia in un quadro più ampio di nuova disciplina del trattamento economico (Cass. n. 14356 del 2014, cit.). La finalità dell’istituto è quella di consentire alla parte più debole del rapporto di non rimanere vittima dell’incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali ma solo in via provvisoria come anticipazione di futuri miglioramenti. La corretta interpretazione dei dati testuali forniti dal richiamato accordo del 1993 che definisce l’indennità “elemento provvisorio della retribuzione” nonchè della specifica previsione secondo cui la stessa cessa di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo, letti in correlazione con la previsione di decorrenza del nuovo contratto – parte economica – dalla scadenza del precedente, induce quindi ad escludere che la indennità di vacanza contrattuale possa cumularsi con gli aumenti retributivi stabiliti dal nuovo contratto.

Quanto alla tesi secondo cui con l’istituzione di detta indennità si sarebbe introdotta una forma sanzionatoria o anche di risarcimento del danno presunto per l’ipotesi di rinnovi contrattuali intervenuti a distanza di notevole lasso di tempo, la stessa, come rilevato da questa Corte (Cass. n. 8803 del 2014, n. 9066 del 2014,n. 9188 del 2014, n. 9189 del 2014 n. 9581 del 2014 n. 14356 del 2014), è priva di pregio, non trovando alcun riscontro testuale o sistematico nella disciplina di riferimento.

E’ stato in particolare osservato che il fatto che il sindacato abbia per tempo presentato la propria piattaforma non è elemento idoneo a far ricadere sulla sola controparte la responsabilità per la mancata sollecita firma del nuovo contratto, posto che la piattaforma può essere anche del tutto irragionevole e che comunque il processo negoziale è lasciato alla libera valutazione delle parti ed ai loro rapporti di forza. In relazione a questa situazione l’ordinamento costituzionale interno e sovranazionale attribuisce un particolare diritto come quello di sciopero onde poter fare pressioni sulla controparte ed il sistema interno prevede nelle more della stipula del nuovo contratto – almeno dal punto di vista retributivo – l’ultrattività del contratto scaduto.

Infine non appare pertinente il richiamo operato dal giudice di appello al principio espresso da Cass. n. 17429 del 2009, secondo cui il diritto dei dipendenti all’indennità di vacanza contrattuale sorge autonomamente allo spirare dei termini previsti dalla norma contrattuale, senza la necessità di stipulazione di un successivo contratto. La questione risolta dalla decisione sopra richiamata non concerneva, infatti, la cumulabilità o meno della indennità in esame con gli aumenti riconosciuti con effetti retroattivi dai contatti collettivi stipulati successivamente alla scadenza dei precedenti (Cass. n.. 9189 del 2014 cit.).

In conclusione in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, in quanto manifestamente fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza in Camera di consiglio.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale”.

Ritiene questo Collegio, verificata la ritualità della notifica del ricorso per cassazione, che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre, quindi, con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con rigetto della originaria domanda.

Il consolidarsi dell’orientamento del giudice di legittimità sopra richiamato, solo in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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