Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15073 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 21/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 21/07/2016), n.15073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.P.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Michela Vecchi e Simone

Ferroni, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Alessandra

Vicinanza in Roma, piazza Camerino, n. 15;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DI RAVENNA, in persona del presidente pro tempore,

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avv. Nicola Rossi, con domicilio eletto nello

studio dell’Avv. Mario Piselli in Roma, via della Giuliana, n. 101;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

CONSIGLIO NOTARILE DI RAVENNA, in persona del presidente pro tempore,

rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avv. Nicola Rossi, con domicilio eletto nello

studio dell’Avv. Mario Piselli in Roma, via della Giuliana, n. 101;

– ricorrente in via incidentale –

contro

P.P.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bologna in data 29

luglio 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2016 dal Consigliere relatore dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Simone Ferroni e Mario Piselli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

sesto motivo (con decisione nel merito) del ricorso principale e

rigetto nel resto; rigetto dell’incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Dal testo dell’ordinanza impugnata si ricava che “con Delib. 13 marzo 2013, la Commissione regionale di disciplina CO.RE.DI. Emilia – Romagna, decidendo sull’iniziativa disciplinare assunta a carico del notaio dott. P.P.M. dal Collegio notarile di Ravenna, lo ha assolto, perchè il fatto non sussiste, dalle incolpazioni delle violazioni: A) della L.N., art. 147, lett. b) e c), in relazione al paragrafo 31 dei principi di deontologia professionale; B) dell’art. 47 L.N., dell’art. 67 del regolamento notarile e dell’art. 147, lettere b) e c), in relazione ai paragrafi 36, 37 e 42 dei principi di deontologia professionale; C) dell’art. 147, lett. a) L.N.”. Con la stessa Delib., la CO.RE.DI. ha dichiarato il notaio P. “responsabile della violazione della L.N., art. 147, lett. a) e b), in relazione ai par. 1, comma 2, e 14, lett. b), dei principi di deontologia professionale, nonchè dell’art. 28 L.N. e, riconosciute le attenuanti di cui all’art. 144 L.N., ha applicato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di cui all’art. 138 L.N. nella misura di Euro 5.000 complessivi e la sospensione per mesi due”.

2. – Avverso la suddetta delibera il notaio P. ha proposto reclamo, cui ha resistito il Consiglio notarile di Ravenna, proponendo a sua volta reclamo in via incidentale.

2.1. – Con ordinanza in data 29 luglio 2014, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione della CO.RE.DI., ha dichiarato la responsabilità del P. “per le incolpazioni di cui ai capi D) sub a) e A)” ed ha applicato nei confronti del notaio la sospensione di quindici mesi (così nel dispositivo dell’ordinanza).

L’ordinanza della Corte d’appello è così motivata:

“Premesso che il reclamo del notaio investe i capi della decisione della CO.RE.DI. concernenti l’affermazione di responsabilità per l’incolpazione di cui al capo D) e al capo Da), nonchè l’applicazione della sospensione per mesi due e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 138-bis L.N. nella misura di Euro 5.000, va osservato che l’incolpazione sub D) formulata dall’organo promotore a carico del notaio dott. P. è duplice, contenendo sia una generale contestazione di violazione di norme deontologiche, sia una serie di contestazioni specifiche riferite a singoli atti indicate sotto le lett. da a) a q).” “I vizi dei singoli atti sono stati considerati sia in rapporto alle specifiche norme violate e alla conseguente invalidità o irregolarità del singolo atto, sia quale espressione di un frettoloso e superficiale esercizio della professione notarile, integrante, comunque, violazione dell’art. 147 L.N., lett. a) e b).” “In particolare il capo D lettera a) riguarda quattro atti di compravendita (repertori 87454, 87336, 87522, 87600) privi della dichiarazione relativa alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria depositata in catasto, in violazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, con conseguente violazione dell’art. 28, n. 1 L.N.”.

“Per questi atti la CO.RE.DI. nella decisione impugnata ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 28 L.N. che vieta al notaio di ricevere o autenticare atti proibiti dalla legge o contrari a norma di legge.”.

“La doglianza del notaio dott. P., che eccepisce il carattere meramente formale della nullità della L. n. 52 del 1985, ex art. 29, comma 1-bis, in quanto derivante dal mancato rispetto di norme poste a tutela degli interessi di una sola parte (c.d. nullità di protezione) e non di interessi pubblici e generali e quindi la non riconduciblità di tale nullità alla previsione dell’art. 28 L.N., è infondata non già perchè l’art. 28 L.N. sanzioni anche violazioni formali – come erroneamente ha eccepito il Consiglio notarile sulla base di un orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 12081/1992) ormai superato (in tal senso di veda Cass. n. 3526/2008) ma perchè, come correttamente osservato nella decisione impugnata, la disposizione violata, cioè la L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, è dettata a tutela di un interesse generale da identificarsi nell’esigenza di contrastare la circolazione dei fabbricati abusivi e non conformi e la nullità comminata è assoluta e insanabile.” “Relativamente a questa violazione il Consiglio notarile ha proposto appello incidentale lamentando che la CO.RE.DI. ha erroneamente applicato la pena pecuniaria in sostituzione della sospensione ai sensi dell’art. 138-bis della legge notarile previo riconoscimento, immotivato, delle attenuanti di cui all’art. 144 legge notarile.” “Osserva la Corte che il gravame incidentale è fondato in quanto, in difetto di motivazione, non è dato comprendere in base a quali elementi la CO.RE.DI. ha ritenuto di applicare le attenuanti e quindi di irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 138-bis legge notarile in luogo della sospensione.” “Pertanto, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 144 legge notarile non può farsi luogo alla sostituzione della pena pecuniaria alla sanzione della sospensione per le violazioni sub D) lett. a).”.

“Per quanto concerne le altre sub incolpazioni della lettera D), la CO.RE.DI. ha dichiarato non luogo a provvedere per quelle di cui ai capi Df), Dg), Dh), Dn), Dp), e Dq), non avendo il Consiglio notarile chiesto l’applicazione di alcuna sanzione, ha escluso per quelle di cui ai capi Db), Dc), Dd), De), D1), Dm) e Do) la violazione di cui all’art. 28 L.N. implicitamente contestata, ha escluso la violazione di cui agli artt. 49 e 138, comma 2, L.N. implicitamente contestata nel capo Di) e le ha ritenute tutte rilevanti quali fattispecie integranti la lettera D).” “In relazione alle indicate sottoincolpazioni della lettera D) il dott. P. ha proposto reclamo eccependo che, a parte le incolpazioni sub D) lettere f), g), h) ed i), che avrebbero potuto costituire fondamento per la irrogazione delle diverse e specifiche sanzioni di cui all’art. 137, comma 2 L.N., e quindi non possono essere riconsiderate alla luce dell’art. 147 L.N., per le altre incolpazioni sub D) non è stata individuata alcuna specifica violazione e pertanto le condotte ivi contestate non possono essere valutate quali elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria a condotta aperta di cui all’art. 147 L.N., non essendo neanche chiaro a quale delle due previsioni delle lettere a) e b) dell’art. 147 L.N. andrebbero ricondotte.” “Il reclamo è fondato in quanto la riconduzione di una serie di atti, indipendentemente dalla loro validità, alla previsione dell’art. 147 L.N. genericamente richiamato senza il riferimento specifico alle diverse ipotesi dallo stesso contemplate sub lettera a) e sub lettera b) viola il principio di tipicità e di legalità degli illeciti disciplinari (Cass. n. 25408/2013).”.

“Va infine esaminato l’appello incidentale proposto dal Consiglio notarile avverso il capo della decisione della CO.RE.DI. che ha escluso la sussistenza delle incolpazioni di illecito professionale di cui ai punti A), B) e C) per essersi il dott. P. avvalso dell’avv. Piraccini come “procacciatore d’affari a titolo oneroso”, per avere spersonalizzato il proprio ministero affidando ad una struttura esterna al notariato le attività preliminari e preparatorie rispetto agli atti da stipulare e per avere compromesso la dignità, il prestigio e il decoro della classe notarile accettando di rivestire un ruolo subordinato e di mero certificatore al servizio di una struttura esterna al notariato.”.

“Secondo quanto fondatamente rilevato dal Consiglio notarile in sede di appello incidentale, gli elementi raccolti consentono di ritenere provata la condotta contestata sub A). Sono significative di un rapporto di procacciatore d’affari tra l’avv. Piraccini e il notaio dott. P. le seguenti circostanze di cui la CO.RE.DI. ha dato atto pur attribuendo alle stesse mero valore indiziario: la diversità dei caratteri degli atti redatti nella sede del notaio P. e di quelli redatti nella sede dell’avv. Piraccini, la rilevanza dei compensi corrisposti dal notaio P. all’avv. Piraccini per le attività preliminari e propedeutiche agli atti, genericamente descritte nelle fatture emesse dall’avv. Piraccini (pari ad Euro 100.655 per l’anno 2010 e ad Euro 131.000 per l’anno 2011), l’indicazione “Notaio” sul campanello dell’avv. Piraccini, le ammissioni rese dallo stesso dott. P. secondo cui i clienti erano dell’avv. Piraccini che prendeva i primi contatti e curava gli adempimenti preliminari e vi era tra i due professionisti un accordo in base al quale il notaio versava all’avvocato circa la metà dei propri compensi.”.

“Le indicate circostanze, se effettivamente non consentono di ritenere integrati gli illeciti contestati sub B) e sub C) rispetto ai quali come condivisibilmente ritenuto dalla CO.RE.DI. hanno solo valore indiziario, sicuramente costituiscono prove sufficienti dell’illecito contestato sub A), rivelando l’esistenza tra i due professionisti di un accordo stabile, anche di natura economica, concernenti i clienti provenienti dallo studio dell’avv. Piraccini.”.

“Tenuto conto della sanzione della sospensione applicabile per la violazione di cui al capo D) sub a e per quella di cui al capo A), si reputa equa la sanzione di mesi otto di sospensione.”.

“Tenuto conto della complessità degli accertamenti, si reputa equo compensare le spese del grado.”.

3. – Per la cassazione del’ordinanza della Corte d’appello il notaio P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 gennaio 2015, sulla base di sei motivi.

Ha resistito, con controricorso, il Consiglio notarile di Ravenna, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza il ricorrente in via principale ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – E’ preliminare in ordine logico l’esame del primo motivo di ricorso incidentale (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio), con cui il Consiglio notarile deduce che la costituzione del notaio P. nel secondo grado di giudizio avanti la Corte d’appello di Bologna “ha scontato il vizio del mancato deposito del fascicolo di parte del precedente grado di giudizio contenente gli originali degli atti e n. 31 documenti allora prodotti”. L’ordinanza impugnata non avrebbe “pronunciato sulla inammissibilità della produzione del notaio P. per la sua tardività e/o irritualità” (essendo avvenuta “oltre la costituzione nel giudizio di appello, anzi in fase di riserva del collegio sulla decisione finale”) e, conseguentemente, sarebbe viziata “per non avere dichiarato l’improcedibilità dell’appello promosso ad iniziativa del notaio P.”.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il mancato deposito del fascicolo di parte della fase amministrativa svoltasi davanti alla Commissione amministrativa regionale di disciplina non è causa di improcedibilità del reclamo proposto dal notaio contro il provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare.

Infatti, le cause di improcedibilità del reclamo sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione o estensione analogica, e IL D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 26 che disciplina le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 158 della Legge Notarile con richiamo al rito sommario di cognizione, ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., non prevede una siffatta sanzione processuale.

Occorre d’altra parte considerare che il procedimento che si svolge dinanzi alla Commissione regionale di disciplina ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè detto procedimento non si pone, rispetto alla fase di impugnazione del provvedimento disciplinare dinanzi alla Corte d’appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, come un giudizio di primo grado o di grado precedente, e la fase di impugnazione del provvedimento non si presenta, a sua volta, come un giudizio di appello cui sia applicabile l’art. 348 c.p.c.. In ogni caso, l’onere di presentazione del fascicolo di parte, che l’art. 348 c.p.c., ma nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, fissava a pena di improcedibilità dell’appello, si riferiva al fascicolo di secondo grado, contenente i documenti previsti dall’art. 74 disp. att. c.p.c., e non a quello del grado precedente (Cass., Sez. 1, 6 aprile 1993, n. 4108; Cass., Sez. 2, 15 marzo 1994, n. 2456; Cass., Sez. 3, 26 settembre 2005, n. 18787).

E non essendo appunto quello che si svolge dinanzi alla Corte d’appello un giudizio di appello, non era preclusa al notaio reclamante la produzione, nel corso del giudizio di impugnazione del provvedimento disciplinare, dei documenti già versati dinanzi alla Commissione amministrativa regionale di disciplina.

2. – Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo (falsa applicazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, come introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19 comma 14, in combinato disposto con l’art. 28 Legge Notarile), il notaio sostiene che dovrebbe essere escluso che il precetto dell’art. 28 Legge Notarile possa essere esteso sino a sanzionare ipotesi di nullità a carattere meramente formale, discendenti dalla mancata osservanza di prescrizioni non poste, come nella specie, a presidio di interessi pubblici e privati, ma solo legate al mancato rispetto di requisiti redazionali dell’atto e non incidenti sui suoi effetti sostanziali.

2.1. – Il motivo è infondato.

Ai sensi della L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1-bis, aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14come modificato dalla relativa Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”.

Questa Corte (Sez. 2, 11 aprile 2014, n. 8611) ha già statuito che in tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, comma 14, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l’omissione determina la nullità assoluta dell’atto, perchè la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi della L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 28, comma 1.

Il principio è stato di recente ribadito da Cass., Sez. 11, 3 giugno 2016, n. 11507, affermandosi che sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, a norma dell’art. 28, primo comma, n. 1 L.N., per avere redatto un atto espressamente proibito dalla legge, in ipotesi di omissione della dichiarazione, richiesta dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1bis, di conformità allo stato di fatto dei dati catastali relativi alla identificazione ed alla capacità reddituale del bene, senza che rilevi la sola dichiarazione di conformità della planimetria dell’immobile, a sua volta recante i dati catastali informativi.

A questo orientamento si è attenuta, correttamente, la Corte d’appello, la quale ha riconosciuto la responsabilità disciplinare del notaio P. per avere redatto quattro atti di compravendita di fabbricato privi della dichiarazione relativa alla conformità dei dati catastali e della planimetria depositata in catasto allo stato di fatto dell’immobile. Si tratta, infatti, agli effetti dell’art. 28 della legge notarile, di nullità inequivoca ed indiscutibile, in quanto testuale, ovvero espressa dalla lettera del citato art. 29, comma 1-bis.

3. – Il secondo motivo del ricorso principale censura falsa applicazione dell’art. 144 L.N. e conseguente denegazione delle attenuanti per le violazioni di cui al capo di incolpazione sub D, lett. a). Avendo il notaio volontariamente impedito ogni conseguenza dannosa ai propri clienti attraverso la riconvenzione di tutti gli atti contestati (come risulta dagli atti di ripetizione allegati in copia autentica alla prima memoria CO.RE.DI.), l’applicazione della sanzione di grado inferiore avrebbe dovuto essere automatica.

Il terzo mezzo lamenta violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, per assenza assoluta di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in favore del notaio delle attenuanti ex art. 144 Legge Notarile per le violazioni di cui al capo di incolpazione sub D, lettera a).

3.1. – Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati, nei termini di seguito precisati.

Ai sensi dell’art. 144 Legge Notarile, come sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, art. 26, comma 1, “quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti – l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’art. 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione”.

A tale riguardo, occorre precisare che l’art. 144 L.N. individua come attenuante tipica il ravvedimento operoso, ossia l’essersi il notaio adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o l’avere lo stesso riparato interamente il danno prodotto.

Questa Corte (Sez. 2, 5 giugno 2014, n. 12672) ha già precisato che l’eliminazione delle conseguenze dannose si realizza mediante ogni condotta idonea a rimediare alla lesione del bene protetto dall’ordinamento notarile, non essendo di ostacolo l’eventuale carattere omissivo di questa, e che la doverosità della condotta omessa non è argomento valido ad escludere l’attenuante in questione.

L’applicazione della agevolazione sanzionatoria di cui all’art. 144 cit. segue obbligatoriamente il mero accertamento dell’esistenza della circostanza del ravvedimento operoso tipizzata dal legislatore.

Ora, la Corte d’appello si è limitata ad affermare che “non è dato comprendere in base a quali elementi la CO.RE.DI. ha ritenuto di applicare le attenuanti e quindi di irrogare la sanzione pecuniaria”, escludendo che ricorrano le condizioni per “farsi luogo alla sostituzione della pena pecuniaria alla sanzione della sospensione per le violazioni sub D), lettera a)”; ma non ha preso in considerazione la specifica deduzione del dott. P. di avere proceduto alla “riconvenzione” degli atti notarili, procedendo a nuova stipulazione contenente la prescritta dichiarazione di conformità.

In questo senso, la Corte territoriale ha escluso l’esistenza del presupposto attenuante, ma omettendo di prendere in esame un fatto decisivo, e così incorrendo nel vizio denunciato.

4. – Con il quarto motivo il ricorrente in via principale prospetta, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e conseguente contraddittoria motivazione in sede di applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 147e del R.D.L. n. 166 del 1937, art. 14 nonchè del principio deontologico del paragrafo 31 del codice deontologico notarile vigente relativamente alle violazioni di cui al capo di incolpazione sub A). Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe preso in esame tutti gli elementi di fatto emersi in corso di giudizio, non avrebbe effettuato una valutazione critica degli elementi indiziari e non avrebbe motivato il percorso logico che ha portato alla pronuncia di condanna. E’ esatto che il notaio si è avvalso della prestazione dell’avv. Piraccini per evadere gli adempimenti materiali connessi ad alcuni atti; ma – si sostiene – l’attività dell’avv. Piraccini si è “sempre limitata a visure e adempimenti post atto”, mentre “la decisione in ordine al contenuto degli atti rogati è sempre rimasta” nella sfera di controllo di esso notaio. Deduce inoltre il ricorrente che, in assenza di incarico da parte del notaio verso l’ipotetico procacciatore, non vi potrebbe essere contestazione di procacciamento.

4.1. – Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, accogliendo il reclamo in via incidentale del Consiglio notarile, ha riconosciuto il dott. P. responsabile dell’illecito di essersi avvalso dell’avv. Piraccini come procacciatore d’affari a titolo oneroso.

A tale conclusione la Corte di Bologna è giunta valorizzando, in una logica unitaria, le seguenti circostanze di fatto cui la CO.RE.DI. aveva attribuito un valore meramente indiziario: la diversità dei caratteri degli atti redatti nella sede del notaio P. e di quelli redatti nella sede dell’avv. Piraccini; la rilevanza dei compensi attributi dal notaio P. all’avv. Piraccini per le attività preliminari e propedeutiche agli atti, genericamente descritte nelle fatture emesse dall’avv. Piraccini (pari ad Euro 100.655 per l’anno 23010 e ad euro 131 per l’anno 2011); l’indicazione “notaio” sul campanello dell’avv. Piraccini; le ammissioni rese dallo stesso dott. P. secondo cui i clienti erano dell’avv. Piraccini che prendeva i primi contatti e curava adempimenti preliminari, essendovi tra i due professionisti un accordo in base al quale il notaio versava all’avvocato circa la metà dei propri compensi.

Si tratta di un risultato al quale i giudici del reclamo sono pervenuti sulla base di una motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici.

Il ricorrente, anche là dove prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge e del codice deontologico, mira in realtà ad una diversa lettura degli elementi indiziari posti a base della valutazione del giudice del merito.

Il sindacato sollecitato dal ricorrente non è consentito in questa sede, posto che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la rivalutazione delle prove e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

5. – Con il quinto motivo (violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, Cost., dell’art. 111 Cost., commi 1 e 6, e art. 112 c.p.c.) il notaio ricorrente deduce l’illegittimità della riforma del provvedimento della CO.RE.DI. con riferimento all’ipotesi di incolpazione del capo D sub a), trattandosi di riforma “ultrapetita e per questo non coerente con la domanda di appello incidentale all’apparenza accolta, espressa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed in violazione del principio di difesa e di contraddittorio tra le parti, con conseguente sua nullità ad ogni effetto di legge”.

5.1. – Il motivo è infondato.

Non sussiste il vizio di extrapetizione, perchè l’esistenza di una impugnazione in via incidentale sul punto da parte del Consiglio notarile emerge dalla lettura delle pagine 21, 22 e 23 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.

6. – Con il sesto motivo (violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, , dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 112 c.p.c.) il ricorrente in via principale lamenta che l’ordinanza della Corte d’appello presenterebbe una palese incongruenza tra la parte motiva ed il dispositivo oggetto di contestazione, che renderebbe indeterminata e indeterminabile la sanzione irrogata al notaio incolpato, nonchè del tutto assente la motivazione che ha condotto alla sua determinazione. Infatti – si sostiene – la determinazione della Corte d’appello nella parte motivazionale è stata quella di applicare al notaio una sanzione di mesi otto in dipendenza delle incolpazioni ascrittegli.

6.1. – Il motivo è fondato.

La statuizione relativa alla sanzione irrogata è affetta da una irresolubile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in punto di trattamento sanzionatorio: la pena applicata nel dispositivo dell’ordinanza è di quindici mesi, mentre quella irrogata nella motivazione è quella (cumulativa per la violazione di cui al capo D sub a e per quella di cui al capo A) di otto mesi.

7. – Tornando all’esame del ricorso incidentale, con il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e conseguente contraddittorietà della motivazione) il Consiglio notarile si duole che la Corte d’appello abbia erroneamente accolto il reclamo del notaio P. in ordine alle violazioni di cui al capo D, lettere da b) a q). Ad avviso del ricorrente in via incidentale, l’ordinanza impugnata “sconta il vizio di una lettura distorta degli atti difensivi del Consiglio notarile e dei motivi di appello incidentale rispetto alla decisione CO.RE.DI.”.

7.1. – Il motivo è inammissibile.

Esso, sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, mira ad una rivalutazione del merito dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello in ordine al difetto di tipicità e di legalità degli illeciti disciplinari contestati; inoltre sovrappone, in un’unica indistinta censura, le doglianze riferite all’accoglimento, sul punto, del reclamo del notaio con quelle concernenti l'”appello incidentale” in relazione ad altre ipotesi sub D).

8. – Del ricorso principale sono accolti il secondo ed il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, ed il sesto motivo, mentre gli altri motivi sono rigettati.

Il ricorso incidentale è rigettato.

La causa è rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

La Corte d’appello dovrà quindi procedere ad una nuova determinazione della sanzione per ciascuno degli illeciti di cui il dott. P. è stato riconosciuto responsabile, all’esito della riconsiderazione del profilo delle attenuanti di cui all’art. 144 Legge Notarile per l’incolpazione inerente alla violazione della L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis.

9. – Poichè il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, ed il sesto motivo del ricorso principale; rigetta i restanti motivi del ricorso principale;

rigetta il ricorso incidentale; cassa l’ordinanza impugnata limitatamente alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via incidentale Consiglio notarile di Ravenna, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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