Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15005 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/07/2016), n.15005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13330/2013 proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARONNE BONA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE MOLINARI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.A., FRAVET SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 700/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato MARIA LUISA BELLINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.E., quale trasportata, è stata coinvolta in un sinistro tra le autovetture condotte da P.G. e da M.A.; propone oggi ricorso per cassazione, anche in qualità di erede del P., contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia che, a conferma della sentenza di primo grado, ha respinto le loro richieste di risarcimento danni, che i giudici di merito avevano giustificato con l’assenza di colpa in capo alla controparte (della quale non era stata provata la velocità eccessiva o comunque inadeguata, mentre gli attori erano in colpa per aver violato il segnale di STOP).

2. Il ricorso è affidato a tre motivi; resiste con controricorso la Groupama Assicurazioni Spa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2054 c.c., laddove la Corte non si è uniformata all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale per superare la presunzione di corresponsabilità non è sufficiente individuare la colpa della controparte, ma si deve fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe sbagliato laddove ha sostenuto che il tribunale aveva motivatamente escluso l’esistenza della prova di una velocità eccessiva, atteso che il giudice di primo grado aveva ammesso la possibilità che il mezzo non procedesse alla velocità di 50 km/h o comunque commisurata allo stato dei luoghi.

2. Questo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed in ogni caso non pertinente; la Corte, affermando che era stata provata la velocità adeguata del mezzo condotto dal M., non ha violato l’art. 2054, nemmeno nell’interpretazione propugnata dalla ricorrente, ma semmai potrebbe aver interpretato erroneamente le prove o aver letto erroneamente la sentenza di primo grado, ma in tal caso la censura avrebbe dovuto essere svolta contro la motivazione e non per violazione di legge.

3. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877).

4. In ogni caso, occorre rilevare che i giudici di merito non hanno affatto riconosciuto l’esistenza di una velocità non idonea, ma hanno esaminato tale possibilità sono in via subordinata, per giungere alla conclusione che anche in tale ipotesi non vi sarebbe corresponsabilità del M. nella causazione dell’evento. In linea principale, i giudici di merito hanno ritenuto la sua velocità adeguata e su tale valutazione hanno fondato la sua assenza di responsabilità, nè la ricorrente ha individuato altri possibili profili di colpa del M..

5. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., perchè la decisione non avrebbe potuto prescindere dall’espletamento di una perizia cinematica, atteso che le conclusioni dei giudici di merito si sono basate su una ricostruzione priva di qualsiasi valore probatorio poichè eseguita dai carabinieri, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da una delle parti interessate, e comunque contrastante con quanto accertato dal c.t.u. Dott. G..

6. Questo secondo motivo di ricorso è prima di tutto inammissibile per la sua genericità e comunque manifestamente infondato; la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito e, in ogni caso, la parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento di detto mezzo istruttorio avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata. Inoltre, anche il preteso contrasto con la consulenza tecnica d’ufficio non è stato minimamente illustrato, nè si è fatto alcun riferimento specifico a tale atto, non riprodotto e non allegato al presente ricorso. Il motivo, dunque, si presenta generico, valutativo e totalmente privo di autosufficienza.

7. Il terzo motivo di ricorso lamenta contraddittorietà della motivazione laddove sostiene che con l’atto di appello non vi è stata contestazione circa l’assenza di nesso causale tra l’ipotetico superamento dei limiti di velocità e l’evento; sostiene la ricorrente che con l’atto di appello si fosse osservato che il limite vigente nel tratto di strada era pari a 50 km/h.

8. Anche questo motivo di ricorso non può essere accolto; è lo stesso passaggio dell’atto di appello, riportato alla pagina 22 del ricorso per cassazione, che evidenzia come la motivazione della Corte di secondo grado sia tutt’altro che erronea. Tale passaggio, infatti, si limita a svolgere generiche considerazioni sul limite di velocità vigente in quel tratto di strada, senza argomentare in ordine al rapporto di causalità tra la velocità e l’evento. Al contrario, la Corte si sofferma sull’argomento alla pagina 7, motivando in ordine alla irrilevanza della velocità nella causazione del sinistro, atteso il subitaneo ingresso nell’area di incrocio, come testimoniato dall’assenza di tracce di frenata e dallo spazio percorso dai mezzi prima dell’urto. Su tutto ciò non vi è nel ricorso una specifica contestazione, nè si premura la ricorrente di indicare a quale velocità viaggiasse la controparte e quale sarebbe stata la velocità idonea da tenere nel caso di specie. Ancora una volta, dunque, il ricorso pecca di mancanza di specificità ed invoca circostanze di fatto (in ordine alla condotta di guida del M.) senza indicare i motivi per cui la valutazione compiuta dai giudici di merito sarebbe manifestamente erronea e senza fare alcun riferimento preciso ad atti istruttori.

9. D’altronde, è noto che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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