Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15224 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 22/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 22/07/2016), n.15224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 816-2011 proposto da:

I. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURO CIMINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 395/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 05/10/2010 R.G.N. 443/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Ancona con la sentenza n. 395 del 2010, in accoglimento dell’appello proposto da N.R. avverso la sentenza del Tribunale di Fermo depositata in data 2.5.2006, rigettava l’opposizione proposta da Iter s.r.l. avverso il precetto notificatole in data 1/12/2005.

Avverso tale sentenza Iter s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a ad un unico motivo. N.R. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A fondamento del gravame, Iter s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616, 617 e 618 c.p.c., della L. n. 52 del 2006, artt. 14 e 22, della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2 e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che la sentenza del Tribunale, depositata in data 2.5.2006 e resa in materia di opposizione al precetto ai sensi dell’art. 616 c.p.c. nella formulazione operante ratione temporis, non era impugnabile, ma al più ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost..

2. Il motivo è fondato.

Basta qui ribadire i principi in più occasione affermati da questa Corte, secondo i quali ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, In forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c., ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, (v. ex multis Cass. ord. n. 17321 del 17/08/2011). Inoltre, l’art. 616 c.p.c., per il periodo di tempo in cui ha previsto l’inappellabilità della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione all’esecuzione (e cioè tra il 1 marzo 2006, L. 24 febbraio 2006, n. 52, ex art. 22 ed il 4 luglio 2009, L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 58), si applica sia ai giudizi aventi ad oggetto un’esecuzione già iniziata, sia a quelli di opposizione a precetto (Cass. ord. n. 9591 del 2011, Cass. n. 18161 del 23/10/2012, Cass. n. 2072 del 29/01/2013).

3. Inoltre, la Corte di cassazione deve rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare, perchè non si può riconoscere, all’appello inammissibilmente spiegato (con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (tra le altre, v. Cass. 2 febbraio 2010, n. 2361, Cass. 27 novembre 2014, n. 25209, Cass., ord. 21 marzo 2014, n. 6757; Cass., ord. 17 giugno 2014, n. 13758; Cass. 4 settembre 2014, n. 18717)). Quest’ultima considerazione – non potendo le parti disporre di quelle norme, di autentico ordine pubblico processuale rende priva di rilevanza la mancata rilevazione della questione in appello, nè può essersi formato sulla medesima alcun giudicato interno, visto che la statuizione sul punto, resa per la prima volta (inevitabilmente, trattandosi di una questione preliminare di rito relativa appunto a quello stesso grado di giudizio) in appello, è resa oggetto di ricorso.

4. Segue la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, visto che l’Intero giudizio di appello non poteva essere iniziato, nè proseguito: con conseguente definitività della sentenza di primo grado, in quanto non attinta da valida impugnazione.

5. Quanto alle spese di lite, non vi è luogo a pronunciarsi in relazione a quelle del giudizio d’appello, in cui I. è rimasta contumace, mentre quelle del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio la sentenza Impugnata. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado e condanna N.R. al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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