Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15132 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 22/07/2016), n.15132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13053/2013 proposto da:

N.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 26, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO

DELLARCIPRETE, che la rappresenta e difende giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), in persona dell’Amministratore p.t.

sig.ra P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CORRADO SELVANETTI giusta

procura a margine del controricorso;

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIVORNO, 51, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PERFETTI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1649/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato ACHILLE CARONE FABIANI per delega non scritta;

udito l’Avvocato PAOLO PERFETTI;

udito l’Avvocato ARMANDO PLACIDI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. N.D. conveniva in giudizio il Condominio (OMISSIS) e B.G., quale titolare della ditta omonima, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno cagionato da un malfunzionamento dell’ascensore; il tribunale rigettava la domanda per mancata prova del fatto causativo delle lesioni. La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado.

2. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la N., affidandolo ad un unico motivo; resistono con controricorso sia il Condominio (OMISSIS) che B.G., il quale ultimo chiede altresì la condanna di controparte al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96, comma 1, del codice di procedura civile. La N. ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività; la sentenza della Corte d’appello è stata depositata il 27 marzo 2012 ed andava pertanto impugnata nel termine massimo di un anno, maggiorato dl 46 giorni per la sospensione feriale dei termini (Sez. 5, Sentenza n. 4310 del 04/03/2015, Rv. 634909) e pertanto entro la data finale del 12 maggio 2013. Il 12 maggio del 2013, tuttavia, cadeva di domenica e pertanto il termine deve intendersi prorogato al giorno successivo. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell’ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anzichè dall’ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell’autore della notificazione, con l’unica differenza che alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l’Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall’art. 83 c.p.c., alla data dell’avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. n. 53 del 1994; Sez. 1, Sentenza n. 17748 del 30/07/2009, Rv. 609832). Nel caso di specie, risulta dalla relata di notifica che l’atto è stato spedito dall’ufficio postale di Roma alla data corrispondente a quella del timbro postale, che reca la data del 13 maggio 2013, primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza. L’atto, dunque, risulta notificato tempestivamente.

2. Passando all’esame del ricorso, si osserva che è stata eccepita la insufficiente, illogica ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, con violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att..

3. Il ricorso è inammissibile; per quanto riguarda le dedotte violazioni di legge, esse non sono minimamente illustrate, se non attraverso una critica alla motivazione, peraltro non puntuale e basata su una personale rivalutazione del quadro istruttorio.

4. In merito ai dedotti vizi di motivazione, essi non sussistono; innanzitutto, la Corte ha preso in esame e considerato i fatti dedotti dalla N. (esame della teste F. e del teste M.; valutazione del certificato del pronto soccorso), per cui non può dirsi che vi sia stata alcuna omissione. Quanto alla dedotta illogicità od insufficienza, si tratta di mere affermazioni di parte non supportate da alcuna precisa indicazione, ma unicamente e inammissibilmente argomentate con riferimento ad una valutazione meramente alternativa delle prove (“..sembra che dovrebbe ritenersi..”; cfr. pag. 8, secondo capoverso, del ricorso).

5. Occorre ricordare che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012, Rv. 622001).

6. In tema di ricorso per cassazione, qualora le deposizioni testimoniali, ancorchè ritualmente portate all’esame del giudice di legittimità, affermino o neghino obiettivamente fatti costitutivi dei diritti controversi e non siano state esaminate dal giudice di merito, è configurabile il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), mentre qualora – come nel caso in esame comportino comunque valutazioni ed apprezzamenti di fatto, ivi compresa la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, ovvero presunzioni ex art. 2727 c.c., il motivo è inammissibile, soprattutto laddove si pretenda una valutazione atomistica delle singole deposizioni e non già il necessario esame complessivo delle stesse, non essendo consentito alla S.C. di procedere ad un nuovo esame di merito attraverso una autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014, Rv. 631686).

7. Quanto alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata, si ricorda che la facoltà, concessa dall’art. 96 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 (l’atto di citazione e del 17 dicembre 1999), di liquidare d’ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all’onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l’effettività: tale facoltà, invero, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, nè in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere invece, carattere sanzionatorio od afflittivo; tale interpretazione è, altresì, avvalorata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12, il quale ha aggiunto all’art. 96 c.p.c., comma 3, introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell’avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010, Rv. 615027).

8. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma l quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidandole in favore di ciascun controricorrente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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