Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15118 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16576/2013 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 157,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BORRELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PUSTORINO giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 09/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato ANTONELLA PUSTORINO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. convenne davanti al tribunale di Messina l’Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere condanna al risarcimento del danno subito alla propria reputazione commerciale in seguito all’illecita diffusione da parte di agenti della Guardia di Finanza di Messina di esiti provvisori di indagine circa una ipotizzata illecita rigenerazione, da parte dell’attore, di olii combustibili esausti da miscelarsi con olii genuini.

Il tribunale condannò lo Stato al pagamento di Euro 500.000,00 circa a titolo di risarcimento dei danni.

Adita dall’amministrazione finanziaria, la corte di Messina riformò la sentenza di primo grado, assumendo l’insussistenza del fatto illecito.

Ricorre in cassazione M.A. con unico motivo illustrato in memoria. Resiste con controricorso il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione dell’art. 366 bis c.p.p., art. 2042 c.c., artt. 2 e 3 Cost., art. 326 c.p., artt. 55 e 329 c.p.p., lamentando che la corte di appello non abbia considerato che i finanzieri, nell’espletare le indagini e nel redigere il verbale di sequestro in data 2.4.1981, abbiano ampiamente trattato nello stesso dell’ipotesi investigativa formulata nei confronti dell’odierno ricorrente, così portandola a conoscenza di terzi soggetti contattati nel corso delle indagini, i quali avevano relazioni commerciali, poi conseguentemente interrotte, con il M..

Il fatto è dettagliatamente ricostruito per l’intero svolgimento del ricorso, il quale, pertanto, si conclude con l’affermazione della sussistenza di un fatto illecito commesso dai finanzieri, fonte di danno ingiusto provato anche nell’ammontare come subito dall’odierno ricorrente.

In via preliminare, sul verbale di sequestro genericamente citato in ricorso, deve osservarsi che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso – di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr., per es., Cass. 07/02/2011, n. 2966).

Nel caso di specie il ricorrente non ha adempiuto a tale onere, limitandosi ad uno stringato riferimento a detto verbale senza riportarne il testo nè indicarne l’eventuale collocazione nel fascicolo di questo processo.

Ciò impedisce alla corte di esprimere una qualsiasi valutazione sul punto, non potendo, peraltro, il giudizio di legittimità investire i numerosi profili fattuali della vicenda dettagliatamente richiamati nel ricorso e fatti oggetto di valutazioni di merito da parte della corte di appello non ulteriormente sindacabili, come tali, in sede di legittimità.

Nè deve osservarsi alcunchè circa le denunciate violazioni di legge, in quanto nonostante la rubrica del motivo, l’argomentazione si esaurisce in considerazioni volte a suscitare una alternativa ricostruzione del fatto rispetto a quanto effettuato dalla corte di appello, e ciò senza prospettare l’esistenza di errori di diritto.

Poichè il presente giudizio si è svolto attraverso il susseguirsi di valutazioni sul merito della vicenda ad opera dei giudici di merito diametralmente opposte le une dalle altre, così creandosi, almeno in astratto, taluni presupposti per un’eventuale ricorso in cassazione, le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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