Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15488 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11991/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE GIOIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 74/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO del 25/11/2013, depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Molise indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento notificato alla Immobiliare Gioia s.r.l. per l’anno 2002.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il ricorso dell’Agenzia, fondato sulla violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, è fondato.

La CTR non si è uniformata al principio fissato da questa Corte, secondo il quale in tema di condono fiscale, la notifica del verbale di constatazione costituisce causa ostativa al condono c.d. tombale per anni pregressi a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 14, anche per i contribuenti che non abbiano ancora ricevuto il conseguente avviso di accertamento alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1, comma 2 terdecies, introdotto dalla Legge di Conversione 1 agosto 2003, n. 212, poichè questa previsione ha la funzione di precisare la portata del principio, escludendo l’efficacia preclusiva del verbale previamente notificato solamente laddove l’esito positivo dello stesso sia smentito da una contraria determinazione dell’ufficio impositore – cfr. Cass. n. 34/2015, Cass. n. 26702/2014; Cass. n. 13442/2012-. A ciò non si è uniformato il giudice di appello ritenendo l’illegittimità dell’accertamento ancorchè risultasse la notifica, anteriore al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 14, di un processo verbale di constatazione notificato alla società.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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