Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15489 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 23/06/2013, dep. 26/07/2016), n.15489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12155/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in VIA DEI PORTOGHESI
12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2349/26/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA DI FOGGIA, depositata il
18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Puglia meglio indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso di C.P. contro l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro in dipendenza dell’atto di acquisto di un fondo effettuato con richiesta dei benefici previsti dalla L. n. 604 del 1954, in materia di proprietà contadina.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, essendo questa Corte ferma nel ritenere che, in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, per la piccola proprietà contadina, e che all’atto della registrazione si sia limitato a produrre l’attestazione di cui all’art. 4, comma 1, di detta legge, in luogo del certificato previsto dall’art. 3, è tenuto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell’ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell’atto – Cass. n. 21050/2007; Cass. n. 16425/2015.
A tale principio non si è uniformato il giudice di appello che ha per contro ritenuto la natura ordinatoria del termine triennale per il deposito della certificazione attestante il possesso dei requisiti per godere della detta agevolazione.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
La sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e per dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016