Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15519 del 26/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 26/07/2016), n.15519
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15203/2014 proposto da:
IREN SERVIZI E INNAVAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, IREN SPA, in persona dell’Amministratore delegato,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO VESCI, che le rappresenta e difende unitamente
agli avvocati RUGGERO PONZONE, MARCO GUASCO giuste procure a margine
della prima e della seconda pagina del ricorso;
– ricorrenti –
e contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONIO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1143/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
29/10/2013, depositata il 05/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Nicola Staniscia delega avvocato Vesci difensore
delle ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato Carla D’Aloisio difensore del controricorrente che
si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La s.p.a. IRIDE SERVIZI e, ad adiuvandum, la IREN s.p.a. (già IRIDE s.p.a) proponevano opposizione avverso cartella esattoriale con la quale alla prima società era chiesto il pagamento in favore dell’INPS di somme a titolo di contributi per CIGO, CIGS e mobilità e disoccupazione involontaria oltre sanzioni ed interessi.
Il Tribunale accoglieva la opposizione annullando la cartella opposta. La Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Inps confermava la cartella di pagamento limitatamente all’importo di Euro 3683,37 oltre accessori escludendo dalle somme chieste quelle relative a contribuzioni per personale dirigenziale.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso IRIDE SERVIZI E INNOVAZIONE s.p.a (già IRIDE SERVIZI) e IREN s.p.a (già IRIDE s.p.a) sulla base di cinque motivi.
L’INPS, anche quale procuratore speciale di S.C.CI. s.p.a., si è difeso con tempestivo controricorso.
Equitalia Nomos s.p.a. (ora Equitalia Nord s.p.a.) è rimasta intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Tanto premesso ritiene il Collegio che la controversia non possa essere decisa con ordinanza in Camera di consiglio alla luce delle novità legislative sopravvenute.
Con la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità) è stato modificato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali che aveva abrogato il D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 3.
Tale disposizione, che prevedeva l’esclusione dall’applicazione della C.I.G.O./C.I.G.S. per le “imprese industriali degli enti pubblici”, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148 del 2015, era stata abrogata ed il legislatore aveva affermato l’obbligo contributivo per la C.I.G.O. anche per le imprese industriali degli enti pubblici a capitale misto.
Nel verificare l’incidenza di tale modifica legislativa sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia si è affermato che “le società partecipate a capitale misto non beneficiano dell’esonero dall’obbligo contributivo per la cassa integrazione straordinaria ed ordinaria di cui del D.Lgs.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, abrogato ma ratione temporis vigente, che resta riservato alle imprese industriali degli enti pubblici a partecipazione totalitaria, senza che assuma rilievo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 148 del 2015, che ha introdotto un sistema di ammortizzatori sociali nuovo, unitario ed autonomo rispetto a quello previgente, avendo il legislatore ridefinito i criteri di concessione ed utilizzo della cassa integrazione, con semplificazione delle procedure burocratiche ed introduzione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese che ricorrono all’integrazione salariale, a carico delle quali è previsto un contributo aggiuntivo, sicchè da essa non possono trarsi, neppure in via interpretativa, indicazioni sulla portata della normativa abrogata” (cfr. Cass. 29.12.2015 n. 26016).
L’esclusione del D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, dal novero delle norme abrogate rende necessario verificare se il legislatore abbia inteso escludere che la disciplina sopravvenuta nel 2015 (D.Lgs. n. 148 del 2015) costituisca un quid novi, come ritenuto da questa Corte e se la pregressa interpretazione giurisprudenziale possa restare ferma anche dopo le modifiche legislative apportate.
Ne segue che, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la decisione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 4, la controversia deve essere rimessa alla quarta sezione lavoro per la discussione in pubblica udienza.
PQM
La Corte, dispone la rimessione del procedimento alla pubblica udienza dinnanzi alla quarta sezione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016