Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15658 del 27/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15658
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9540-2015 proposto da:
C.G., C.C., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA SABOTINO 2-A, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PARIS,
rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO VIOZZI, giusta procura in
calce rilasciata su foglio separato;
– ricorrenti –
contro
B.E., B.G., S.M., elettivamente
domiciliati in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’Avvocato FEDERICO PEZZONI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 158/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
27/05/2014, depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
udito l’Avvocato Federico Pezzoni difensore dei resistenti che chiede
il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– C.G. e C.C. convennero in giudizio S.M., B.G. e B.E., chiedendo l’accertamento del confine tra i rispettivi fondi delle parti;
– i convenuti resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto, deducendo che il confine era corrispondente alla rete metallica esistente in loco;
– il Tribunale di Macerata accolse la domanda attorea e accertò il confine in conformità alle risultanze della disposta C.T.U., rigettando l’eccezione di usucapione proposta da parte convenuta;
– sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò che il confine tra i due fondi era corrispondente alla rete di recinzione esistente;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono C.G. e C.C. sulla base di due motivi;
– resistono con controricorso S.M., B.G. e B.E.;
Atteso che:
– i due motivi di ricorso (con i quali si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., nonchè l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello determinato il confine sulla base delle prove testimoniali assunte e omettendo di considerare i titoli di proprietà, i frazionamenti ad essi allegati e la relazione del C.T.U.) appaiono manifestamente infondati, in quanto, al fine della determinazione del confine tra due fondi limitrofi ex art. 950 c.c., può essere utilizzato qualsiasi mezzo di prova (Cass., Sez. 2, sentenza n. 27170 del 22 dicembre 2014, Rv. 633742; Cass., Sez. 2, sentenza n. 7498 del 24 agosto 1994, Rv. 487763) e il ricorrente ha omesso comunque di trascrivere le risultanze degli atti invocati che contrasterebbero con le prove testimoniali richiamate dalla Corte territoriale, risultando sotto tale profilo i motivi di ricorso inammissibili sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto non consentono alla Corte di apprezzare il carattere “decisivo” del preteso fatto non considerato;
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;
Considerato che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016