Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15527 del 27/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/07/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 27/07/2016), n.15527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7340/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 473/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 3/06/2014, depositata il 09/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La CTR della Basilicata, con sentenza n. 473/3/14, depositata il 9.9.2014, accoglieva l’appello proposto da D.N. avverso la sentenza della CTP di Potenza che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento relativo a redditi non dichiarati nell’anno 2008. Secondo la CTR l’atto impugnato, emesso senza il rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, era affetto da nullità, risultando inesistenti le ragioni di urgenza che avrebbero potuto giustificarne la deroga. Ed infatti, l’imminenza della scadenza del termine per l’esercizio dell’azione impositiva e la rilevanza penale delle condotte ascritte al contribuente che l’Ufficio aveva indicato nel corso del giudizio non integravano i presupposti derogatori previsti dal ricordato art. 12.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR escluso le ragioni di urgenza esaminando una deduzione mai esposta dall’ufficio in ordine all’imminenza della scadenza del termine per l’esercizio della pretesa fiscale e per avere omesso di pronunziarsi sulla pericolosità tributaria che l’Ufficio aveva posto a base della deroga al rispetto del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Lamenta poi, con il secondo motivo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La CTR aveva erroneamente escluso la ricorrenza delle ragioni di urgenza in relazione alla rilevanza penale del comportamento del contribuente senza nemmeno esaminare la pericolosità fiscale pure dedotta dall’ufficio a sostegno della legittimità dell’accertamento.

Il primo motivo è fondato nei termini di cui alla parte motiva.

Risulta, in effetti, per tabulas che l’Ufficio non ha mai posto a base del mancato rispetto del termine dilatorio l’approssimarsi del termine di decadenza del potere impositivo. Pertanto, la decisione della CTR integra, sotto tale profilo, il vizio di ultrapetizione lamentato.

Non ricorre, invece, il vizio di omessa pronunzia sulla circostanza della pericolosità fiscale non esaminata dalla CTR che ha comunque escluso la ricorrenza delle ragioni di urgenza non ravvisandole negli elementi dalla stessa esaminati.

E’ parimenti fondato il secondo motivo di ricorso.

Ha infatti errato il giudice di merito nell’escludere che la rilevanza penale della condotta del contribuente non poteva avere rilevanza ai fini del mancato rispetto del termine dilatorio e della ricorrenza di ragioni di urgenza.

Ed invero, come questa Corte ha di recente chiarito, che il pericolo derivante da reiterate condotte penali tributarie è, in astratto, un’indubitabile e valida ragione d’urgenza atta a giustificare l’anticipazione della notifica dell’atto impositivo in deroga al termine imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 – cfr. Cass. n. 2587/2014. In tale occasione la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avrebbe dovuto verificare se tale ragione d’urgenza potesse, come si esprimono le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 18184 del 2013), essere specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione. Ma di tanto non v’è traccia nel ragionamento che ha portato alla decisione oggetto di impugnazione in questa sede di legittimità.

Orbene, nel caso di specie la CTR non ha nemmeno ponderato il valore della pericolosità penale delle condotte ascritte al contribuente, limitandosi ad escluderne ogni valenza perchè di pertinenza esclusiva del giudice penale.

La CTR, inoltre, ha parimenti male applicato l’art. 12, ult. cit., escludendo di considerare la pericolosità tributaria correlata alla reiterazione di plurime violazioni di natura tributaria ai fini della ricorrenza dei motivi di urgenza.

Ed infatti, come chiarito da questa Corte, l’urgenza dell’atto impositivo ben può profilarsi “…allo scopo di infrenare per tal verso una condotta, che appariva di patente e grave violazione continuata degli obblighi fiscali” – cfr. Cass. n. 14287/2014.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento parziale del primo motivo di ricorso e del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo per quanto di ragione ed il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

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