Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15744 del 28/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6691-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5384/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 24/09/2014 depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Ufficio fiscale di Pavia notificava ad A.A. un invito a produrre documentazione relativa alla determinazione dei redditi per gli anni di imposta dal 2006 al 2009 al quale la contribuente ottemperava.
Successivamente veniva emesso a carico della contribuente un avviso di accertamento per l’anno 2008 relativo alla ripresa a tassazione di IVA, IRAP e IRPEF, avviso che veniva impugnato.
La CTP di Pavia respingeva il ricorso con sentenza riformata dalla CTR della Lombardia n. 5384/2014/02, depositata il 16.10.2014. Secondo il giudice di appello la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e il termine dilatorio ivi previsto trovavano applicazione per qualsiasi attività di natura istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione fiscale o tale da comportare l’esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente, dovendo il contribuente essere posto in condizioni di conoscere le rilevazioni eseguite e le contestazioni effettuate.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.
La ricorrente prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e L. n. 212 del 2000, art. 7.
La CTR non aveva considerato che in ipotesi di accertamenti c.d. a tavolino senza accesso nei locali della parte contribuente non trovava applicazione la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, nemmeno sussistendo un obbligo dell’Ufficio di dare conto di tutta la fase del contraddittorio che aveva preceduto l’emanazione dell’avviso.
Il ricorso, nei termini di seguito esposti, è manifestamente fondato e va accolto.
Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.
Orbene, la decisione impugnata si pone in contrasto con gli enunciati principi di diritto.
Ha, infatti, per l’un verso disposto l’annullamento integrale dell’atto impositivo dedotto in controversia per difetto di contraddittorio endoprocedimentale ancorchè, quanto all’accertamento a fini IRPEF e IRAP non sussistesse in capo all’Amministrazione fiscale, sul presupposto – contrario a quanto ritenuto dalle S.U. – che il termine dilatorio di 60 giorni trovasse applicazione anche per le ipotesi delle verifiche a tavolino e, quanto all’accertamento a fini IVA/pure oggetto di contestazione, ha omesso di acclarare l’assolvimento, da parte della parte contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.
La CTR avrebbe infatti dovuto verificare che la parte contribuente aveva assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, ed ancora che “…l’opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto “- cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 -.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso va pertanto cassata e la causa rinviata, anche per l’esame delle questioni ritenute assorbita dal giudice di appello e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016