Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15672 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 28/07/2016, (ud. 16/02/2016, dep. 28/07/2016), n.15672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9765-2011 proposto da:

L.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

COLUCCI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

lo studio dell’avvocato ANNA MARIA URSINO, (AREA LEGALE TERRITORIALE

CENTRO DI POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.G.; C.E. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 150/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/05/2010 R.G.N. 196/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato DI PIERRO NICOLA per delega Avvocato COLUCCI ANGELO;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 150/2010, depositata il 25 maggio 2010, la Corte di appello di Ancona, in accoglimento del gravame proposto dalla Poste Italiane S.p.A. e in riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, respingeva la domanda di L.G. volta a far dichiarare la nullità e/o la illegittimità del termine apposto ai contratti in data 31/1/2001, con decorrenza dall’1/2 al 31/5/2001; in data 28/1/2002, con decorrenza dall’1/2 al 30/4/2002; in data 27/6/2002, con decorrenza dall’1/7 al 30/9/2002.

La Corte di appello, respinta l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, osservava, con riferimento al primo dei tre contratti dedotti in giudizio (recante la causale “per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” del C.C.N.L. 2001, ex art. 25, per il personale non dirigente di Poste Italiane), che esso risultava esente da rilievi di genericità, essendo stato stipulato ancora nel vigore L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, e del regime di “delega in bianco” a favore delle organizzazioni sindacali che tale legge aveva introdotto; che, inoltre, la datrice di lavoro, cui spettava il relativo onere, aveva fornito adeguata dimostrazione del rispetto dei limiti percentuali del numero delle assunzioni a termine in rapporto al numero totale dei propri dipendenti (limiti identificati nel 3% su base nazionale), avendo prodotto il prospetto informativo 22/1/2001, relativo ai contratti con decorrenza 1/2/2001, senza che ad altra conclusione potesse condurre la mancanza del confronto previsto dall’art. 25, comma 2, seconda parte, C.C.N.L. cit., non trattandosi di integrazione necessaria di quanto alla contrattazione collettiva delegato dal legislatore. Con riferimento, poi, ai successivi contratti a termine, stipulati entrambi nel 2002 e, quindi, nel vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, la Corte richiamava il principio di diritto di cui a Cass. 26 gennaio 2010, n. 1576.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la L., affidandosi a cinque motivi; la S.p.A. Poste Italiane ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto altresì ricorso incidentale per la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli L. n. 56 del 1987, art. 23, L. n. 230 del 1962, art. 3 e art. 115 c.p.c.: deduce al riguardo che la Corte territoriale era incorsa in errore non avendo applicato le disposizioni di cui L. n. 230 del 1962, art. 3, e conseguentemente avendo omesso di accertare se il datore di lavoro avesse superato l’onere probatorio a suo carico circa l’effettiva esistenza delle ragioni legittimanti la singola assunzione a tempo determinato.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione C.C.N.L. 11 gennaio 2001, art. 25, comma 3, sul rilievo della erroneità dell’interpretazione data dalla Corte a tale disposizione, la quale stabiliva la percentuale del 5% e come base di calcolo il numero dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente nell’ambito della stessa regione (anzichè la percentuale del 3% e come base di calcolo il numero dei lavoratori a tempo indeterminato su base nazionale).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione C.C.N.L. 11 gennaio 2001, art. 25, comma 2, in relazione art. 1353 e ss. c.c., art. 1362 e ss. c.c., avendo la Corte erroneamente considerato come residuale la previsione del confronto tra datrice di lavoro e organizzazioni sindacali, di cui alla norma collettiva, mentre essa costituiva una condizione necessaria per il venire ad esistenza del diritto ad assumere lavoratori a tempo determinato.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce in proposito che la circostanza della omissione della procedura di confronto sindacale era stata allegata già nel ricorso introduttivo e non aveva formato oggetto di contestazione da parte della società datrice di lavoro, così che su tale punto di fatto la Corte territoriale era priva di discrezionalità decisionale.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la Corte territoriale non aveva pronunciato neppure per implicito sulla domanda di dichiarazione di nullità del termine apposto ai successivi contratti del 2002, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia.

2. Deve preliminarmente disporsi ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, principale e incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza.

3. Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale non possono essere accolti.

Quanto al primo motivo, si richiama il consolidato orientamento di questa Corte, per il quale “in tema di contratti a termine, C.C.N.L. 11 gennaio 2001, art. 25, per il personale non dirigente delle Poste italiane nel prevedere, quale causale, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi non è affetto da genericità, ma costituisce legittima espressione della cosiddetta “delega in bianco” demandata alla contrattazione collettiva dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23″: Cass., Sez. 6, 7 gennaio 2015, n. 30 (ord.).

Quanto al terzo e al quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, si osserva che il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto in parte qua ma che la motivazione, posta dalla Corte di appello a suo fondamento, è da ritenersi erronea, alla stregua dell’orientamento di questa Corte, secondo la quale l’Accordo del 18/1/2001 costituisce l’espletamento della procedura di confronto sindacale prevista C.C.N.L. 11 gennaio 2001, art. 25, (cfr., fra le altre, Cass. n. 1655/2008). In tal senso, la motivazione della sentenza è da intendersi corretta (art. 384 c.p.c., u.c.).

Con riferimento, poi, al quinto motivo, si osserva che è del tutto priva di fondamento la censura relativa all’omessa pronuncia, neppure implicita, sulla domanda di dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti del 28/1/2002 e del 27/6/2002, atteso che su di essi la Corte si è manifestamente espressa, facendo richiamo “ai più recenti contratti di lavoro (di cui alle subordinate conclusioni)” per la lavoratrice (cfr. sentenza, pp. 20, 22).

4. E’ invece fondato, e deve essere accolto, il secondo motivo del ricorso principale.

La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto (cfr. sentenza, pp. 24, 25) che il datore di lavoro avesse fornito dimostrazione dell’osservanza del rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine, in particolare osservando che “già in prime cure, Poste Italiane S.p.A. aveva prodotto il prospetto trasmesso via telefax in data 22.1.2001 alle OO.SS. firmatarie dei detti accordi, relativo ai contratti con decorrenza dall’1.2.2001 (come nella specie) al 31.5.2001 (documento 11 del fascicolo di parte), nel quale viene tra l’altro evidenziato il numero delle unità in servizio al 31.12.precedente con contratto a tempo indeterminato (164.000 unità, il 3% delle quali equivale a 4.920,00) e la distribuzione per regioni ed attività dei lavoratori assunti a tempo determinato (complessivamente 3.950 unità), contenuta nel suddetto limite percentuale”.

Da tali asserzioni si evince che la Corte territoriale ha applicato la percentuale del 3%, anzichè del 5%, secondo quanto disposto dal C.C.N.L. 11 gennaio 2001, art. 25 comma 3; e che, inoltre, ha applicato tale percentuale sul totale nazionale delle unità in servizio al 31/12 dell’anno precedente (164.000), anzichè, secondo quanto stabilito dalla stessa disposizione, sul numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione.

5. La sentenza va, pertanto, cassata in relazione a tale motivo e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

6. Il ricorso incidentale è assorbito.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigettati gli altri e assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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