Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15806 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 29/07/2016), n.15806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul sul ricorso 5727 – 2015 R.G. proposto da:
A.T. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso giusta
procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Felice Amato ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via delle Acacie, Centro
Caf, presso lo studio dell’avvocato Giancarlo Di Genio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
Avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del tribunale di
Salerno in data 6.2.2015, pronunciata nell’ambito del procedimento
sommario di cognizione n. 848/2013;
Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’11 aprile
2016 del consigliere Dott. ABETE Luigi;
Letta la relazione ex art. 380 bis c.p.c., del Dott. Abete Luigi.
Fatto
RILEVA IN FATTO
Il tribunale di Salerno, giudice del lavoro, con Decreto dei 5/12.4.2013, liquidava in favore dell’avvocato A.T., difensore di S.M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato (nella controversia da costei promossa nei confronti dell’INPS ed iscritta al n. 485/2012 R. G.), la somma complessiva di Euro 945,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale decreto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno proponeva opposizione ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170. Deduceva che l’ammontare liquidato non era stato ridotto alla metà giusta il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130. Instava per la rideterminazione del compenso accordato.
Resisteva l’avvocato A.T.. Deduceva che la somma di Euro 945,00 era già comprensiva della riduzione imposta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130.
Veniva dichiarato contumace il Ministero della Giustizia, parte necessaria giacchè soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. sez. un. 29.5.2012, n. 8516,- Cass. 26.10.2015, n. 21700).
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, in data 6.2.2015 il Tribunale di Salerno rideterminava le competenze dovute all’avvocato A.T. nel minor complessivo importo di Euro 700,00, oltre accessori di legge; compensava le spese del procedimento.
Esplicitava che, “tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, dell’oggetto e della non particolare complessità dello stesso, secondo lo scaglione fino a Euro 25.000” (così ordinanza impugnata, pag. 3), l’importo delle competenze era da determinare in Euro 1.400,00, da ridurre alla metà – ovvero ad Euro 700,00 – D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130.
Avverso tale ordinanza l’avvocato A.T. ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Il Ministero della Giustizia ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione non ha formulato conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato memoria datata 6.4.2016; ha chiesto che si decida conformemente alla relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Con un unico motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 e del D.M. n. 140 del 2012 (artt. 1 – 4 – 11) nonchè dei parametri di cui alla tabella “A Avvocati” e della relazione ministeriale allegata al medesimo D.M..
Adduce che, in considerazione del valore indeterminabile della originaria controversia, lo scaglione cui occorre aver riguardo, era ed è quello “di riferimento”, di valore compreso tra Euro 25.000,01 ed Euro 50.000,00; che gli onorari minimi correlati a tale scaglione sono pari ad Euro 2.250,00, sicchè, ridotti alla metà D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 130, le sue competenze sarebbero state eguali ad Euro 1.125,00, importo superiore, per giunta, a quello liquidato dal primo giudice; che in ogni caso la somma – Euro 945,00 – liquidata dal primo giudice “era (ed è) certamente congrua e rispettosa delle norme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, perchè comprensiva, anche, della riduzione di cui all’art. 130 del detto D.P.R.” (così ricorso, pag. 17); che il Decreto dei 5/12.4.2013 dunque andava confermato.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si premette che, alla stregua della tabella “A – Avvocati”, allegata al D.M. 20 luglio 2012, n. 140, (tabella “A” i cui parametri sono di regola applicabili D.M. n. 140 del 2012, ex art. 11, comma 1), per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile il valore medio di liquidazione corrisponde a quello medio dello scaglione “di riferimento”, di importo compreso tra Euro 25.000,01 ed Euro 50.000,00. L’onorario medio per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, altresì, può essere aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%.
Ne consegue che l’onorario complessivo medio per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è pari ad Euro 4.500,00 (Euro 1.200,00 per la fase di studio, Euro 600,00 per la fase introduttiva, Euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.500,00 per la fase decisoria); l’onorario complessivo massimo per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è pari ad Euro 11.250,00 (Euro 3.000,00 per la fase di studio, Euro 1.500,00 per la fase introduttiva, Euro 3.000,00 per la fuse istruttoria ed Euro 3.750,00 per la fase decisoria); l’onorario complessivo minimo per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile è pari – siccome indica il ricorrente – ad Euro 2 250 00 (Euro 600,00 per la fase di studio, Euro 300,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase istruttoria ed Euro 750,00 per la fase decisoria).
L’onorario minimo di Euro 2.250,00, inoltre, giusta la previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130, va ridotto alla metà fino all’importo di Euro 1.125,00.
Ne discende quindi che l’importo di Euro 700,00 liquidato dal tribunale di Salerno, in verità erroneamente “secondo lo scaglione fino ad Euro 25.00,00” (così ordinanza impugnata, pag. 3), non si conforma ai parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012.
L’ordinanza impugnata va pertanto cassata.
Si rileva, al contempo, che parte ricorrente si è univocamente espressa per la conferma del decreto dei 5/12.4.2013, pronunciato in prime cure.
In tal guisa non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicchè nulla osta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, a che la causa sia decisa nel merito e, dunque, con il rigetto dell’opposizione proposta (ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170) dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso il Decreto dei 5/12 aprile 2013, con cui il tribunale di Salerno, in qualità di giudice del lavoro, liquidava in favore dell’avvocato A.T. (difensore di S.M., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella controversia da costei promossa nei confronti dell’I.N.P.S. ed iscritta al n. 485/2012 R. G) “la somma complessiva di Euro 945,00, oltre i.v.a. e c.n.a. come per legge” (e, pertanto, sia decisa nel merito con il riconoscimento – come da richiesta del ricorrente – degli importi anzidetti).
Con condanna altresì del Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell’avvocato Felice Amato, difensore del ricorrente, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese, delle spese – liquidate come da dispositivo – del procedimento scaturito dell’opposizione proposta, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salem.
E con condanna inoltre, in dipendenza del buon esito del ricorso a questa Corte, del Ministero della Giustizia al pagamento del pari in favore dell’avvocato Felice Amato, difensore antistatario del ricorrente, delle spese – liquidate come da dispositivo – del giudizio di legittimità.
Ovviamente l’accoglimento del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R. art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte così provvede.
accoglie il ricorso;
cassa l’impugnata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Salerno in data 6.2.2015 e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso il Decreto dei 5/12 aprile 2013, con cui il tribunale di Salerno, in qualità di giudice del lavoro, liquidava in favore dell’avvocato A.T. “la somma complessiva di Euro 945,00, oltre i.v.a. e c.n.a. come per legge; condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare all’avvocato Felice Amato. difensore antistatario del ricorrente, le spese del procedimento scaturito dell’opposizione proposta, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, spese che si liquidano nel complesso in Euro 300,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cassa come per legge;
condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare all’avvocato Felice Amato, difensore antistatario del ricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano nel complesso in Euro 500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016