Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15868 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 29/07/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17931-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in CAMPOBASSO TRAVERSA

VIA ZURLO 8, presso Io studio dell’avvocato ANGELO WALTER CIMA, che

10 rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO COLUCCI con

procura notarile del Not. Dr. FABRIZIO PASCUCCI di FOGGIA rep. n.

19295 del 07/06/2016;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 49/2009 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 18/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2016 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO CENTONZE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato COLUCCI che si riporta alla

memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e chiede il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate, in data 09/07/2007, notificava a G.V. un avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, relative all’anno 2003, cui conseguiva l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. L’accertamento traeva origine dalla ricostruzione indiretta del reddito d’impresa e dei ricavi della ditta individuale del contribuente, esercente un’attività di noleggio di autoveicoli, quale affiliata alla società AVIS s.p.a..

Avverso tale avviso il G. ricorreva davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso chiedendone l’annullamento, avendo l’Agenzia delle Entrate emesso l’atto impugnato sull’erroneo presupposto che erano stati dichiarati acquisiti di carburante inesistenti e comunque non inerenti che non consentivano il recupero a tassazione delle relative somme.

La Commissione Tributaria adita respingeva il ricorso, ritenendo corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria, a fronte del quale il contribuente non aveva fornito elementi utili a dimostrare l’effettività e la regolarità degli acquisiti di carburante controversi.

2. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello, eccependo l’incongruità della ricostruzione operata dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento, deducendo che il carburante era stato regolarmente acquistato presso la ditta individuale di C.A. per essere successivamente rivenduto alla società Rubicone Corse s.r.l..

Con sentenza del 05/05/2009 la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, annullava la decisione impugnata.

3. Avvero tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo si eccepiva violazione di legge, in riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4 e art. 111 Cost., conseguente al fatto che la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso aveva accolto il ricorso del contribuente senza esplicitare le ragioni che imponevano di ritenere incongrua la ricostruzione del reddito d’impresa compiuto dall’Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo si eccepiva violazione di legge, in riferimento al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, conseguente al fatto che, a prescindere dall’effettività delle operazioni contestate, nel caso in esame, la detrazione fiscale non poteva essere riconosciuta, riguardando l’acquisto di carburante per la rivendita alla società Rubicone Corse s.r.l., costituente un’attività non inerente a quella di noleggio di autoveicoli esercitata dal G..

Con il terzo motivo si eccepiva l’omessa valutazione di elementi decisivi ai fini della decisione, specificamente riguardanti le presunzioni indicate dall’Agenzia delle Entrate come sintomatiche dell’inesistenza delle operazioni commerciali contestate al contribuente; il mancato rilascio delle schede carburante; l’antieconomidtà delle operazioni commerciali medesime.

Con il quarto motivo si eccepiva violazione di legge, In riferimento all’esecuzione di operazioni commerciali superiori alla somma di 12.000,00 Euro giornalieri; alla valutazione della perizia tecnica eseguita nell’interesse del contribuente; alla mancanza del documenti di accompagnamento per i prodotti assoggettati ad accisa; all’Illegittima emissione di fatture sostitutive delle schede carburante.

Con il quinto motivo si eccepiva violazione di legge, in riferimento agli artt. 2697 e 2727 c.c. e alle norme del D.P.R. n. 600 del 1973, conseguente al fatto che erano state accolte le doglianze difensive del ricorrente senza chiarire le ragioni che imponevano il superamento delle presunzioni applicate nel caso in esame dall’Ufficio impositore.

Con il sesto motivo di ricorso, infine, si eccepiva violazione di legge, in parte richiamando le doglianze sottese al quarto motivo, conseguente al fatto che le fatture commerciali emesse in luogo delle schede carburante, a prescindere dalla legittimità di tali operazioni, non risultavano annotate nella contabilità della ditta della C., presso cui, secondo quanto documentato dal contribuente, i vari acquisti erano stati effettuati.

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato in accoglimento del secondo motivo di ricorso che deve ritenersi assorbente rispetto alle residue doglianze.

Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce un dato incontroverso quello secondo cui la detrazione fiscale contestata riguardava un’attività non pertinente all’oggetto sociale della ditta del G., esercente l’attività di noleggio di autoveicoli affiliata alla società AVIS s.p.a. Questo elemento assume una rilevanza decisiva ai presenti fini processuali e prescinde dall’effettività delle operazioni di acquisto di carburante controverse, riguardando il differente e dirimente profilo dell’inerenza di tali acquisti all’attività commerciale del contribuente.

Invero, è pacifico che il carburante veniva acquistato dal contribuente presso la ditta individuale di C.A. per essere successivamente rivenduto alla società Rubicone Corse s.r.l., con la conseguenza che tali operazioni, in assenza di ulteriori specificazioni, sembrano riguardare attività estranee all’oggetto sociale della ditta del G.. Nè emergeva che il contribuente avesse acquistato il carburante per utilizzarlo nell’ambito della sua attività commerciale, così come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, in ai, nel passaggio esplicitato a pagina 4, si affermava: “Agli atti risultano presenti 27 assegni emessi dalla Società Rubicone Corse nei confronti del G., elenco delle competizioni sportive, relativo conteggio dei quantitativi di carburante utilizzato, domande di iscrizione di piloti alla società cessionaria e, perfino, una perizia tecnica a firma di P.F….”.

In altri termini, gli acquisiti di carburante effettuati dal G. presso la ditta della C. riguardavano un’attività commerciale apparentemente estranea a quella del contribuente, rispetto alla quale non sembrerebbero sussistenti le connotazioni di inerenza indispensabili per la detrazione fiscale di tali spese d’impresa, riguardanti la rivendita a terzi di carburante, con le connesse operazioni di stoccaggio e trasporto, della cui pertinenza all’oggetto sociale della ditta sottoposta a verifica la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto dare preliminarmente conto.

In questa cornice, il percorso seguito dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, nell’accogliere il ricorso del contribuente, non appare armonico con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: “In tema d’Imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito l’impresa, l’inerenza all’attività d’impresa delle singole spese e dei costi affrontati, Indispensabile per ottenerne la deduzione ex D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (ora art. 109), va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l’impresa – sicchè il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili” (cfr. Sez. 5, n. 4041 del 27/02/2015, Rv. 633703).

Queste conclusioni discendono dal fatto che la deducibilità delle spese d’impresa, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, presuppone la dimostrazione, posta a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente sia nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, sia nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o del futuri vantaggi conseguibili attraverso i rapporti esistenti tra l’impresa e il terzo (cfr. Sez. 5, n. 10914 del 27/05/2015, Rv. 635697; Sez. 5, n. 24065 del 16/11/2011, Rv. 620347).

A questi parametri la Commissione Tributaria Regionale di Campobasso non si conformava, omettendo di esaminare – e conseguentemente di motivare l’eventuale inerenza delle spese d’impresa controverse nel contesto ermeneutico che si è richiamato, allo stato indimostrata.

2. Le ulteriori doglianze restano assorbite nella censura processuale oggetto di accoglimento, presupponendo il loro vaglio la corretta valutazione dell’inerenza delle spese d’impresa controverse all’attività commerciale svolta dal contribuente nel corso del 2003, che dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

3. Ne discende conclusivamente l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso in diversa composizione.

Il Giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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