Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15963 del 29/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26695-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA COSENZ, rappresentato e

difeso dall’avvocato MATTEO NOTARO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/27/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 24/02/2012, depositata il 02/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Matteo Notano difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso in cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 44/27/2012, depositata il 2/04/2012, la quale ha dichiarato parzialmente fondato l’appello promosso da F.F. contro la sentenza della CTP di Lecco che gli aveva negato il diritto al rimborso dell’IRAP relativo agli anni 2005-2009.

La CTR ha ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione necessario ai tini dell’applicazione dell’imposta, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza di rimborso per intervenuta decadenza limitatamente alla somma versata a titolo di acconto il 20/06/2005.

L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che erroneamente la CTR ha ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente non aveva assolto in modo adeguato all’onere della prova su di lui gravante.

Il contribuente ha presentato controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.

Occorre preliminarmente ricordare che, così come anche evidenziato dal ricorrente, l’accertamento sulla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Orbene, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente non abbia offerto alcuna prova volta a negare la sussistenza del requisito rilevante ai fini dell’applicazione del tributo. Assume, in particolare che il sig. F., esercente l’attività di agente di commercio, a fronte dell’esposizione in dichiarazione di costi sintomatici della presenza di un’autonoma organizzazione, visti anche i ricavi conseguiti, avrebbe dovuto provare il contrario e che la CTR nella sua decisione si sia limitata ad accogliere apoditticamente la tesi avversaria.

Il motivo di ricorso è infondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la CTR, nel motivare la sua decisione e, quindi, nell’escludere la presenza dell’autonoma organizzazione, ha fatto riferimento a quanto esposto nell’atto d’appello dal sig. F., considerando che i beni strumentali, che la CTP ha ritenuto eccedenti il minimo indispensabile, “costituiscono il supporto logistico-operativo in assenza del quale non è neppure pensabile l’esercizio di un’attività in autonomia quale quella svolta dal F. (trattasi di mobili d’ufficio, di un fax, di due telefoni e di due p.c. oltre ad un’autovettura e ad un motoveicolo, idonei a garantire, rispettivamente, la custodia dei documenti, le comunicazioni interpersonali, la trasmissione e l’acquisizione di dati, notizie, elaborati, gli spostamenti sul territorio)”.

Orbene, la decisione impugnata ha compiuto un accertamento fattuale in ordine agli elementi idonei a giustificare il requisito anzidetto, escludendolo motivatamente in relazione alla ritenuta inidoneità dei costi riscontrati a delineare il presupposto dell’autonoma organizzazione proprio perchè riconducibili alla costituzione di un apparato strumentale minimale in relazione all’attività commerciale in concreto svolta. Sicchè la censura proposta dall’Agenzia è inammissibile, tendendo ad ottenere una rivisitazione del quadro probatorio esaminato dalla CTR che non è consentita a questa Corte, nemmeno cogliendosi alcun vizio di violazione di legge nella censura esposta dall’Agenzia che non ha neanche prospettato deficit motivazionali nella decisione impugnata.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in relazione al recente formarsi di una stabile orientamento giurisprudenziale in materia.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016

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