Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15891 del 29/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 29/07/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 29/07/2016), n.15891
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26691/2013 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. DAVIDE LO
GIUDICE giusta mandato a margine del controricorso;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA ((OMISSIS)), in persona del
Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso lo studio dell’Avv. VINCENZO
SCORSONE, rappresentato e difeso dall’Avv. DONATELLA GIUSTOLISI
giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1035/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 29/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/6/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAZZOTTA;
udito l’Avvocato VINCENZO SCORSONE (delega avvocato DONATELLA
GIUSTOLISI) difensore della controricorrente che si riporta agli
scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1 – Considerato che è stata depositata relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti;
2 – Rilevato che il Consorzio controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2;
3 – Rilevato che nella indicata memoria, pur dandosi atto, quanto alla operatività di un divieto di conversione, della ricostruzione della normativa regionale come effettuata dalla SS.UU. di questa Corte nella decisione del 9 marzo 2015, n. 4682, richiamata nella relazione, è tuttavia posta la questione della permanenza di validità della normativa specificamente prevista per i Consorzi di Bonifica (L.R. n. 49 del 1981) come sembrerebbe confermato anche dalla successiva L.R. n. 14 del 2010;
4 – Rilevato che sempre il controricorrente ha evidenziato che sono pendenti innanzi alla sezione lavoro due ricorsi di contenuto assolutamente identico a quello odierno (n. 12445/2013 R.G. e n. 12451/2013 RG.) per i quali non risulta ancora fissata l’udienza di discussione;
5 – Ritenuto che non sussistono i presupposti per una decisione camerale.
PQM
La Corte dispone trasmettersi il presente fascicolo alla Sezione Quarta Lavoro per la trattazione in pubblica udienza anche congiuntamente ai procedimenti n. 12445/2013 R.G. e n. 12451/2013 R.G..
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2016