Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16042 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 27/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27648/2013 proposto da:

VILLA S ANNA SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato

legale rappresentante pro tempore F.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato

COSCO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO

GUALTIERI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI (OMISSIS) in persona del suo

Direttore Generale p.t. Dr. M.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA MARTINI 2, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO MARASCIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PULLANO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato ALFREDO GUALTIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Villa S. Anna spa (d’ora in poi casa di cura), in esito alla ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione per mancanza della ragionevole probabilità di essere accolta, pronunciata dalla Corte di appello di CATANZARO ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., propone ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c., affidato a tre motivi, ed esplicato da memoria, avverso la sentenza del Tribunale di CATANZARO. 2. La casa di cura, accreditata con il servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni sanitarie, e l’Azienda sanitaria n. (OMISSIS) (poi Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), d’ora in poi Azienda sanitaria), nell’ambito della normativa regionale di settore, avevano stipulato (nel novembre 2006 e in riferimento all’anno in corso) un accordo per il pagamento da parte della struttura pubblica di prestazioni sanitarie.

Nel 2007, la casa di cura convenne in giudizio l’Azienda sanitaria per sentir dichiarare la rescissione per lesione del contratto, adducendo la sproporzione ultra dimidium, per essere stati erogati servizi pari a oltre 36 milioni di Euro a fronte di un budget previsto di oltre 18 milioni di Euro, nonchè l’approfittamento dello stato di bisogno, al fine di poter rinegoziare “il volume massimo di prestazioni per l’anno 2006”.

Il Tribunale rigettò la domanda (sentenza del 28 febbraio 2013).

L’Azienda sanitaria si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ritenne l’assenza di prova in ordine ai presupposti richiesti dall’art. 1448 c.c., costituiti dalla lesione ultra dimidium e dalla conoscenza dello stato di bisogno da parte dell’Azienda sanitaria.

Sul primo profilo rilevò che, ai sensi dell’art. 4, dello stesso contratto, per le prestazioni che avessero superato i volumi massimi di attività e i tetti di spesa concordati, era stata prevista una retribuzione secondo un sistema tariffario di progressivo abbattimento dei costi in base a criteri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale. Con la conseguenza che, non avendo l’attrice tenuto conto di questa clausola, non vi era prova del superamento richiesto dall’art. 1448 c.c.. Infatti, il superamento era stato basato dall’attrice sul numero delle prestazioni erogate nell’anno 2006 corrispondenti ad un corrispettivo (pari a oltre 36 milioni di Euro), superiore di oltre la metà rispetto a quello convenuto in contratto (oltre 18 milioni di Euro), ma senza considerare gli abbattimenti tariffari previsti nell’art. 4 suddetto per le prestazioni in eccedenza rispetto al massimo concordato. Quanto al secondo profilo, in ordine alla mancata prova della conoscenza dello stato di bisogno, il Tribunale rilevò che la conclusione del contratto era intervenuta all’esito di incontri negoziali, anche a livello regionale e sindacale, rispetto ai quali non risultava in atti che fosse emerso lo stato di bisogno assunto dall’attrice. Nè, ai fini dell’approfittamento, poteva avere rilievo la circostanza che, secondo la ricorrente, senza la conclusione del contratto le prestazioni già erogate non sarebbero state pagate.

2. Con il primo e secondo motivo, strettamente connessi, la casa di cura invocando genericamente la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”, insieme alla violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e di quello della corrispondenza tra il chiesto il pronunciato – assume l’erroneità della decisione del giudice per aver considerato una circostanza, quella della erogazione delle somme per prestazioni eccedenti il tetto secondo i previsti progressivi abbattimenti, dandone per scontata l’attuazione, mentre, tale clausola non aveva operato e la dimostrazione della sua operatività avrebbe dovuto gravare sull’azienda quale fatto impeditivo della lesione ultra dimidium concretata dalle prestazioni erogate; mentre, l’azienda non aveva eccepito tale circostanza (pag. 17 del ricorso) e avrebbe generato un equivoco (pag. 14 del ricorso), con conseguente extrapetizione.

Con il terzo motivo, la cui rubrica è redatta sul modello del primo motivo e nel corpo del quale si invoca la violazione dell’art. 1448 c.c., e dell’art. 115 c.p.c. – la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’approfittamento e della consapevolezza dello stato di bisogno, rilevando, sia pure non espressamente, il notorio stato di bisogno in cui si trovano le case di cura, che si sostengono quasi esclusivamente con i contributi delle aziende sanitarie, la mancanza di contestazione di tale circostanza da parte della azienda sanitaria, l’essere stata l’azienda stessa causa del dissesto finanziario per via del mancato pagamento dei propri debiti.

3. Le censure non hanno pregio e vanno rigettate.

3.1. L’azione generale di rescissione del contratto per lesione tutela l’equilibrio delle prestazioni tra le parti nella fase della formazione del contratto. Protegge il contraente dal contratto a condizioni inique. Assume come rilevante la situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre inducendo ad accettare una sproporzione fra le prestazioni. Richiede l’approfittamento dell’altra parte, come consapevolezza dello stato di bisogno e della sproporzione tra le prestazioni. Prevede un criterio per stabilire quando c’è sproporzione, e quindi lesione. La lesione deve essere oltre la metà; la prestazione ricevuta deve essere inferiore alla metà del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto e la sproporzione deve perdurare fino al momento in cui l’azione è proposta.

3.2. Dalla fattispecie – come costruita dal codice quale temperamento al principio generale secondo cui, di regola, salvo i casi in cui intervengono fonti di integrazione del contratto, è irrilevante lo squilibrio economico originario – discendono conseguenze rilevanti per la conferma della decisione impugnata.

3.1. Dall’essere il vizio di rescissione per lesione un vizio genetico del contratto, rispetto al quale rileva innanzitutto il valore delle prestazioni al tempo della conclusione dello stesso, discende: – che tutte le pattuizioni che concernono il prezzo sono essenziali ai fini della determinazione del valore della prestazione e, insieme, ai fini dell’accertamento in ordine all’esistenza della sproporzione ultra dimidium; – che, ai fini della verifica in ordine alla sussistenza della lesione, è irrilevante il profilo dell’esecuzione del contratto.

Pertanto, è irrilevante stabilire se la controparte avesse o meno eccepito questi profili. Nella specie, il giudice di merito ha correttamente esaminato tutte le clausole contrattuali, rilevando che la società attrice, nel prospettare la lesione aveva del tutto omesso di considerare la clausola che, per le prestazioni in eccedenza rispetto ai volumi massimi di attività e ai tetti di spesa concordati, prevedeva una retribuzione secondo un sistema tariffario di progressivo abbattimento dei costi in base a criteri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale.

3.2. Dall’essere la sproporzione tra le prestazioni, nella misura dell’ultra dimidium, elemento fondante l’azione discende l’onere del contraente che si assume leso di offrirne la prova.

Nella specie, correttamente il giudice di merito ha ritenuto mancante ab origine tale prova. Per avere la parte istante prospettato la sproporzione nella misura astrattamente richiesta mettendo a confronto tutte le prestazioni eseguite al prezzo previsto per i volumi massimi di attività, senza minimamente considerare il prezzo che, sulla base dell’art. 4 del contratto, subiva abbattimenti progressivi e proporzionali per le prestazioni eccedenti i volumi massimi. In definitiva, per non aver prospettato la lesione valutando tutti gli accordi contrattuali assunti al momento della conclusione del contratto posto che, astrattamente, la lesione avrebbe potuto essere integrata rispetto alle prestazioni eccedenti i volumi di attività compresi nel tetto accettato, qualora, tenuto conto del corrispettivo pattuito secondo il meccanismo di regressione tariffaria, questo fosse stato inferiore alla metà del valore che la prestazione aveva al tempo del contratto.

3.3. La mancanza di prova in ordine alla sproporzione della prestazione essenziale per la lesione, assorbe ogni ulteriore scrutinio in ordine alla esistenza dello stato di bisogno.

3.4. In conclusione, il ricorso va rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Il vizio di rescissione per lesione, ex art. 1448 c.c., è un vizio genetico del contratto a tutela dell’equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva innanzitutto il valore delle prestazioni al tempo della conclusione dello stesso. Di conseguenza, tutte le pattuizioni che concernono il prezzo sono essenziali ai fini della determinazione del valore della prestazione e, insieme, ai fini dell’accertamento in ordine all’esistenza della sproporzione ultra dimidium, mentre resta irrilevante il profilo dell’esecuzione del contratto. Qualora, come nella specie di contratti stipulati per la erogazione di prestazioni sanitarie presso strutture private, il contratto preveda regimi tariffari differenziati in ragione del rientro delle prestazioni entro determinati volumi di attività e dell’eccedenza rispetto a questi volumi massimi, con abbattimenti progressivi della remunerazione, la prospettazione attorea di una lesione ultra dimidium che prescinda dall’insieme delle modalità di determinazione del prezzo è di per sè idonea ad escludere la sussistenza della prova, a carico dell’attore, in ordine alla lesione prospettata”.

4. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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