Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16127 del 03/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 03/08/2016), n.16127
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26706-2014 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,
LUIGI CALIULO, ANTONELLA LIDIA CARCAVALLO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
N.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 204/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
30/04/2014, depositata il 06/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato ANTONELLA PATTERI, difensore del ricorrente, che si
riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva riconosciuto il diritto di N.M. alla rivalutazione contributiva della L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8 nel periodo dal 5.7.1978 al 31.8.1982 e dal 16.5.1983 al 31.12.1992 durante il quale lavorando alle dipendenze della ditta Autoriparazioni U.R. e figlio di (OMISSIS) e dell’Officina Citroen di S.C. di (OMISSIS) era stato esposto in maniera qualificata alle polveri di amianto con applicazione del coefficiente 1,5.
La Corte territoriale in esito alla prova testimoniale assunta in appello e sulla base della ctu disposta in primo grado ha ritenuto confermata l’esposizione alle polveri di amianto con le percentuali previste dalla legge e per la durata necessaria al riconoscimento del beneficio azionato.
Inoltre, con riguardo alla maturazione del diritto alla pensione, il giudice di appello ha accertato che alla data del 2.10.2003 il N. non aveva maturato il diritto alla pensione neppure avvalendosi dell’incremento contributivo e dunque nei suoi confronti trovava applicazione la meno favorevole disciplina introdotta dalla L. n. 326 del 2003 con applicazione del coefficiente di rivalutazione dell’1,25 in luogo dell’1,50 come chiesto dal ricorrente, seppur in via subordinata, sin dal primo grado.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps che denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c. stante il contrasto esistente tra il dispositivo e la motivazione della sentenza.
Il N. è rimasto intimato.
Il ricorso deve essere accolto.
Risulta dagli atti, il cui esame è consentito dalla natura della censura formulata (error in procedendo) che il giudice di primo grado aveva integralmente accolto la domanda proposta da N.M. riconoscendo quindi il suo diritto al beneficio dell’incremento contributivo nella misura dell’1,50 %.
Tale statuizione era stata oggetto di specifica impugnazione e la Corte territoriale con evidente contrasto tra la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza e le ragioni esposte nella motivazione ha da un canto rigettato il gravame dell’Istituto salvo poi esporre in motivazione le ragioni per le quali lo stesso gravame sarebbe stato comunque fondato con riguardo alla disciplina concretamente applicabile al caso concreto (L. n. 257 del 1992, art. 13 nel testo modificato dalla L. n. 326 del 2003, art. 47).
Tale ultima disposizione al comma 1 prevede infatti che “A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”.
Come è noto “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) – ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’INAll “stabilendo una disciplina ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 376 del 2008, in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore che, nella disciplina transitoria ha fatto salva la posizione di chi avesse già presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio meno favorevolmente regolato dalle nuove disposizioni”. (cfr. Cass. n. 8649 del 2012).
Tuttavia nel caso in esame non è dato comprendere quale sia stata effettivamente la scelta del giudice di appello che da un canto rigetta il gravame e dall’altro accoglie la domanda subordinata.
In conclusione nel caso in esame sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 poichè il provvedimento è inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo.
Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016