Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4499 del 22/02/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4499 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 9556-2008 proposto da:
SOLENGO SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato
ADONNINO PIETRO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente –
2012
2332
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
Data pubblicazione: 22/02/2013
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 50/2006 della COMM.TRIB.REG. di
L’AQUILA, depositata il 28/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIMIANI, delega
Avvocato ADONNINO depositata in udienza, che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per il
rigetto del 1 ° e 2 0 motivo del ricorso, inammissibile
il 3° e 4°.
udienza del 05/12/2012 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
Svoluimento del processo
Con avviso di accertamento in data 5.2.2C0
l’agenzia
delle entrate di Teramo contestava alla $01 erigo s.p.a.
l’Lndebita fruizione deli’imposta sosticutiva al 19 ‘L, ex
art. 1 del d. lgs. n. 358 del 2307, a una plusvalenza
derivata dalla cessione alla sua controllante Montenegro
s.p.s. dio Buten.
La commissione tributaria previnc(ale di Teramo, adita
dalla società Solenge, seppur ritenendo l’avviso non
inficiato da nullità, lo annullava sul rilievo della
esistenza, in capo alla contribuente, del requisito
richiesto dall’art. 1, 3 ce., del d. lgs. cit., nonché
sulla considerazione che l’operazione non aveva avuco
evidente finalità di beneficio fiscale essendo stata
motivata dal fine di evitare L’ingresso in società di
azionisti ignoti.
La
decisione
di
prime
grado
era
riformata
dalla
commissione tributaria regionale delL’Abruzzo, la quale,
con sentenza in data 93.0.2087, accoglieva l’appello
principato dell’agenzia delle entrato e rigettava, invece,
l’incidentale della società Solerigo.
La fattispecie, per guanto in effetti rileva, era dal.la
sentenza ricostruita nel modo seguente: (i) la Solengo,
controllata dalla s.p.à. Montenegro,
non aveva avuto
dipendenti,
alcuna
ne
aveva
oserei lato
attività
produttiva; (li ) era stata costinuiva pochi mesi prima
dell’acquisizione della partecipazione nella dio Buton e
s.p.a. della partecipazlore totalitaria detenuta nelia
gp egoug Tue_JT,isniTT
OI4PGb
UI
-eUOT29.572
Aed
FP1_ o6ueTo2 g4aT00s gT ope.Ar) op’io:o
.
glezzi_TaTIgJeJ
0903 -71
p ezue4u -eu eT 013up,-)
;guoTz -gAdo i Tlep pATsn -pa ponou
e – A2A0.zd O emp4s
1 (4T0
UTODUT
Tpnu ETTap T:) -Tjouci
!_e:p 04″..1:73W -7. 220U07P-,=;Tp TT
eA9e’ìT7
000/
O
u ‘L ‘ETTP
p – ;:,anb ol4 e4u0:2LSe am)n – :T7Tm[s
‘nOL/co
• o ‘
04,90d0Id
.d . p
‘ . 0d
:swour
01V1P1TT
odods (1) -1 e
. p o . l_uauirbunTbl)gA
71- 1 ? ,T a 1? 1-1″- (3 U
o -J
PZUCAIe.q0 ggseuud i TTe
ou0100uliwo3 oT
I
9 P ?47-11- nu
–
FT
– pp P4PUUS 0AU0410 eiguoTba.:
EAUTTO
LUOTZP:E;eMOD
.éuTep ezue -dsos
9.1..9:390003 u -og Tp I04u.7)me-,;0:31? 7p osTAAe,T opueubndulT
‘PACI ci
olep
172A,9AU
e4unncH04000
–
? -4DTDO:=.;
eAeTiod TA9C1
goTpTznTID DUOTZPIede
61)
000001 (AI)
eurs
euaTa
PlUTOAO
e –_1:2odm -r,uL
ep G 04 EsTnb UT
0Id
d4p -r. Toa -4:1oo eTiep e_gdo
uoTzTsTnbde,TI -gp ozzam
u TunpTse.1
ET
. 6-zueTpAsnid
e:1000117,1
G.Tubed
rp
eLpTZUP
TIL7T -Thasuo2
d • o o.. be -J4U0A 91)
omTopow un ip 01OI0
[feU odTpTlni5 oTb5gssed o.zem 100
124e_T4000uT T0op .992d •ucicies;
‘;_) -772 -0TIT/12 Dup7 .ze10140LI40TJ:
01e01 gun Tp o400 –.uT,1100 u4guTillp 040719 gUMZPjedO i r
opu.gsse uou ‘,DiedsT7T 0001/
9AI4 P00002 Tp
03 uun ,i op•m
ul
0
0001
eiisp
P.Ta DUOLZPadO,I4n OdODP
LIT
(T? H’
ori:;
:U:VUZZTTPULI 070 0 04e_TDUOD
‘eulTsgpern uTTDp
O 00100e:2 eT odop ciiTqns eT u4oToA guoTzepTnbTT LIT ui.sod
TAi4o11[
L’amministrazione ha rdsist1to con controLicerse.
Motivi della decisione
– Col primo motiva e denunziata la violazione
falsa apolicaz one dell’ari. 37-bis, e e 5
d.p.r. n.
600/1973,
in relazione all’art.
ail’art. 12 della 1. n.
cc., del
156 o.p.c. e
2/2630.
dell’avviso di accertamento, ndp era stata
contestata
l’elusività dell’operazione, per cui il presupposto di cui
all’art. 37-bis era
stato
evidenziato solo con l’avviso di
accerLamento. Il quale pero con era stato preceduto dalla
richiesta di chiarimenti nel termine prescritto dal 4 0
dal 5’ co. della medesima disposizione.
Ne sarebbe dovuta derivare – secondo la ricorrente – la
dichiarazione di nullità dell’av,,so sé e per sé
considerate, senza rilevanza della operata similitudine
con la situazione disciplinata dall’art. 12 della l. n.
212/2000, posto che codesta norma – a differenza dell’art.
– rileva ai fini del diritto di difesa in fase
contenziosa.
il primo motivo è inammissibile.
11 quesito di dritto
formula
Truere composto dalla seguente
interrogativa: “La previsione
di cui all’art.
bis, quarto e quinto gomma del d.p.r. n. 610/1973 produce
effetto di I o :] liti del ‘avviso di accertamento, nella sua
totaLtà
considerato, allorché non sono richiesti al
contribuente chiarimenti da inviare per
iscritto entro 60
giorni dalla data di ricezione dello richiesta, o quindi
Si assume che nel verbae di constatazione, a monte
produce effetti di nullità dell’avviso di accertamento
anche in quanto non specificamente motivato in relazione
alle giustificazionL tornite do contribuente, non essendo
la previsione di cui ai_ art. 3Y bis imitata dalla
previsione dell’art. 120. del c.p.c.
,
né essendo
equiparabile, nel senso di utilizzazione alternativa, alla
Si tratta di un quesito del
previsione dell’art. 12, comma 7, della o. 212/2000 7″.
tutto carente quanto
all’enunciazione degli clementi di fatto caratterizzanti
la fattispecie sostanziale, che invero non sono riportati
in alcun modo. Sicché, in guanto tale, non é idoneo
fondare una pronuncja utile a definire i I giudizio.
A ogni modo I_ quesito è l:ìoromiicsi bile anche in relazione
all’oggetto.
La commisslone regionale non ha negato l’esisli_enza del
vizio denunciato nel quesito, ma ha affermato che quel
vizio era stato sanato dal raggi ingimento dello scopo,
l’atto avendo posto comunque il contribuen Le.
– nelle
condizioni migliori per preparare la sua difesa dalle
pretese dell’ufficio appellante”.
Conseguentemente la fattispecie con cui il ricorrente
doveva misurarsi, in ragione di quanto 2.7ifermato
nell’impugnata sentenza, noi era quella della nullità
dell’atto in sé, sebbene quella delia sanatoria, posto che
codesta era stata posta al fondo de_la pronuncia.
In
sosanza,
la questione decisa dalla
commissiono
regionale in esito alla rllienuta efficacia sanante desunta
della linea di difesa suoi -La dalla società in sede
4
giurisdizionale,
rispetro
alla
r.)-3colvirata
nullità
dell’atto impositivo, atteneva alla sanatorio di questa
nullità,
giacché
a
risne’t(l
tale
nozione,
e
alla
fattispecie nella quale essa si soslanzia, la nullità
dell’arto
(per
l’omessa
anteriore
richiesta
di
chiarimenti) rappresentava solo un antecedente logico.
E in linea generale può confermarsi che l’atto impositivo
non si sottrae alla costruzione della comune categoria
della sanatoria dell’atto invalido. Sicché,
eventualità,
non
eccezionalmente
l’atto
efficace,
rio
nullo
i
fatto
in simile
diventare
ci
(id
est,
la
fattispecie) che deriva dall’evento sanante.
L’avere la ricorrente bredispcs o il quesito nei termini
sopra esposti rende evidente che la stessa non ha colto la
specificità
della situazione che rileva, ne la distonia
che si annida tra l’oggetto della pronuncia (la sanatorio)
e l’oggetto della censura (la fluii:Ad dell’atto).
II. – Ti secondo motivo denunzia la violazione e la falsa
applicazione dell’art. I dei C. igs. n. 358/1997.
Si
chiede
la
cassazione
dell’impugnata
sentenza
in
congruente risposta al quesito se l’art.. l, 3 c co., dei d.
lgs. cit. consente l’applicazione dell’aliquota agevolata
aile plusvalenze reall
.sate
medionle la cessione di
partecipazione di controllo ai sonai dell’art. 2359 c. o.
effettuate nell’ambito del gruppo, senza che sia di
ostacolo
il
fatto che la cessionaria abbia già il
controllo indiretto sulla società lo cui partec:nazione è
stata ceduta.
5
In sostanza, secondo
trattamento
efdcorrente, sarebbe e
agevolativo
snif l ciente
che,
io
a
de
valle
dell’operazione, si realizzi a esita del controllo
diretto da parte della cedente e l’acquisto dello stesso
da parte della cessionaria.
Il secondo motivo O nammissibie per incoerenza risneittc
alla ratio della sentenze impugnata.
La sentenza esprime una rari° decideridi incentrata sulla
elusivita
dell’operazione,
riconoscimento
quale
dell’agevolazione
base
fiscale;
del
mancato
elusivira
giustoppIntc desumibilo dal fatto che 1:: -1 cessionaria aveva
già il controllo iiindi -r – e_to) della partecioazione oggetto
di cessione; sicché non era sTara a’fatto al uata
secondo la tesi espressa
giudice di merito
un’ opera z ione di risfruttnrazione societaria, sebbene
un’operazione indebitamente tinalizzaia o ottenere il
vantaggio fiscale.
La questione di diritto posia dal quesi t o non tiene in
nessun conto cibi che la sentono a ha affermato a presidio
delJ’accoglimento de appello. Donde si rivela astratta e
avulsa dal tenore di questa.
ITI. – Il terzo motivo denunzia a sua voifa la violazione
e la falsa applicazione Io ‘ari 56 dei d. lgs. n.
546/1992.
Si chiede in tal caso di dire se “un atto
appello dalla
cui lettura diretta lo Ctr avrebbe ricavato che
risulterebbe ben individuata Ta suatulizione della sentenza
impugnata sottoposta a censura, sor_to il profilo che
6
stato chiesto nelle conclasleni
a conferma dell’oberato
dell’ufficio, non soddisfa ia previsione dell’art. 56 del
d.lgs. n. 546/1992, per la •uaLe questioni ed eccezioni
non accolte nella sentenza della commissione tributaria
provinciale che non sono soee.ll icamente riproposte in
appello devono intendersi t huncialie”.
è inalmaissibile ner plurime ragioni, tra
Il terzo motivo
le quali ridondano la scarsa perspieulà del quesito
comunque nzAir la non pertinenza del medesimo rispett_o alla
tesi illustrata nel motivo.
Il quesito non lascia neppure intuire, per come formulato,
quale sia la concreta
tattlspecie
processuale che si
afferma rilevante, stante che su_la tattispecie
o stesso
ricorrente si esprime in modo perplesso, con utilizzo di
verbi in modo condi lerale (“avrebbe ricavato”;
“risulterebbe ben individua -ua”
A ogni modo il quesito enuncia una tesi diversa da quella
in cui si sostanzia la censura in effetti rivolta alla
sentenza.
La lettura del ricorso nuot;t2c1
fascia intendere una critica
alla motivazione dell’imougnata sentenza, incen .irafa sul
rilievo che, con riguardo allia questione afferente la Dit,
la motivazione era insa=ficiente a giustificare la
decisione. A pag. 88 del ricorso leggesi infatti ( le
“quella della CTR è una valutazione fondata su di una
motivazione sicuramente in,sufficiente, se non addirittura
assente (..)”; e ancora che “la mouivazione così tormulata
non può dirsi idonea a glastificare la decisione in quanuo
7
priva di qualsiasi riferimentd, concreto alla richlesia di
validazione del proprio operato da parte dell’ufficio”.
Ora, a disparte il fatto che la sentenza ha escluso
l’agevolazione
in
ragione
dell’essere
l’operazione
connotata da elusività, e di tenta evidenza che il duesiin
è stato formulato in relzione aila violazione di una
56 del d. igs. n. 516/i992,
norma processuale quale
che concerne l’onere di riproposizione, in appello, di
questioni ed eccezioni non accolto nella sentenza di primo
grado.
Codesta regola nulla ha da spartire con la prospettata
censura in ordine alla idoneità della motivazione della
sentenza a esprimere il fondamento della decisione.
E in ogni caso neppure si comprende in qual modo possa
venire in considerazione nel caso concreto, in cui invero
la
sentenza
di
primo
grado
aveva
pronuncia:c
l’annullamento dell’atto impositivo in accoglimenlo della
tesi avversa.
IV. – Il quarto motivo infine deduce la violazione e la
falsa applicazione dell’arr. 6 dei
d. Igs. n. 166/1997.
Si chiede in questo caso di cassare l’impugnata sentenza
in congruente risposta al quesito se “l’art. 6 dei d. lgs.
n.
466/1997,
helliesfendere
l’applicazone
delle
previsioni dell’ari_ 37-bis dei d.p.r. n. 600/1973 ai
delle disposizioni del medesimo, decreto, ha escluso dalla
considerazione di indebIli combortamenli quelli che non
siano tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio
a fronte della medesima immissdne di capitale investito”.
8
CSENTE DA RECASTRAZIOM7,
Aì
LU
–
i
Anche questo motivo è in. mmissihi.le.
I. •••i.isconoscimento dei benefici
La sentenza ha confermato
Dit sull’essenziale ripemat rilievo eella elusività
dell’operazione, tratta da una ben definita sequela di
circostanze come quelle esposto in narrativa.
Il quesito, nel prospettare la censura di violazione (o
risolve
in
un
all’apprezzamento
di
sindacafo
al
riguardo
in
fatto
operato
dal
ordino
giudice
tributario, intendendo at ermare che, nella specie,
la
condotta della società, o fronte dell’immissione di
capitale, non era Lesa a moltiblicare La base di calcolo
del beneficio.
In tal modo il motivo finisce per sol eci. ore lo corte a
effettuare una revisione del raqionamento che ha condotto
il
giudice di merito o ravvisare reiusivIta
dell’operazione. Donde si rivela inammissibile in rapport.o
al limitato ambito del giudizio r legittimità.
V. – 11 ricorso è in conclusione rigettato.
Le spese processuali seguono
soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso. e condanna la ricorrente alle
spse processuali, che liguida It coro 20.000,00 per
compensi, oltre le spese brondtà,e 0 debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta
sezione civile, addì i; d cembie 2012.
norma di diritto, in verità Si
falsa applicazione