Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28356 del 18/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 28356 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Rimborso. Mod VR e
quadro RX Rilievo.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
BARBIERI SRL con sede in Trieste, in persona del legale
rappresentante pro tempore,
Data pubblicazione: 18/12/2013
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.88/10/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Trieste Sezione n. 10, in data
09.06.2011, depositata il 23 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 27 novembre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.26722/2011 è stata
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.88/10/2011, pronunziata dalla CTR di Trieste, Sezione
n. 10, il 09.06.2011 e DEPOSITATA il 23 giugno 2011,
con cui è stato rigettato l’appello dell’Agenzia
Entrate ed è stato riconosciuto il diritto al chiesto
rimborso dell’IVA, nella considerazione che, poiché
l’importo dell’IVA a rimborso era stato indicato nella
dichiarazione dell’anno 2003,
poteva
riconoscersi
all’omessa
nessuna preclusione
presentazione
del
modello VR.
Affida l’impugnazione ad un mezzo, con il quale censura
l’impugnata decisione per violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 30 comma 2 ° e 38 bis comma l °
del dpr n.633/1972, nonché dell’art. 21 comma 2 ° del D.
Lgs n.546/1992.
2 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
3 – La questione posta dal ricorso, sembra doversi
esaminare e definire, tenendo conto del principio
secondo cui “In
materia
di
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IVA, nel caso di
depositata in cancelleria la seguente relazione:
cessazione dell’attivita’, soltanto una
domanda di
rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile conforme
al
modello
legale,
ossia
contenente
elementi necessari stabiliti
dalla
tutti gli
legge
ed
schema
tipico
di
ottobre 1972 n.
cui
633,
all’art. 30 del d.P.R. 26
con la conseguenza che la
domanda difforme resta
decadenza
biennale
assoggettata
prevista,
in
alla
via residuale,
dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”
(Cass. n.18920/2011, n.18915/2011, n.21053/2005).
4 – Avuto riguardo alla realtà fattuale ed alla ratio
dell’impugnata
decisione,
si
è
dell’avviso
che
sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso
in Camera di Consiglio, proponendosene l’accoglimento
per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380
bis cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che, nel caso, trattasi di società, che non
ha presentato il modello VR, ritenendo sufficiente
avere indicato il credito nel quadro RX della
dichiarazione IVA dell’anno 2003, relativa all’anno
2002;
3
indicati nel modello ministeriale, corrisponde allo
Considerato che, nel caso, costituisce circostanza
incontestata che la contribuente aveva presentato,
validamente, la dichiarazione annuale e che nella
stessa aveva espressamente esposto il credito IVA
quadro RX;
Considerato, altresì, che la CTR, a sua volta, stante
tale presupposto, ha affermato che la mancata
presentazione del modello VR, non poteva comportare la
perdita del diritto al credito IVA, stante l’opzione
esercitata e la relativa inequivocità;
Considerato che la decisione impugnata, risulta in
linea con il principio, già affermato in sede di esame
di fattispecie analoga, secondo cui “In tema di
rimborso dell’ IVA, deve tenersi distinta la domanda di
rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato
dal contribuente, da considerarsi già presentata con
compilazione nella dichiarazione annuale del quadro
“RX”, che configura formale esercizio del diritto,
rispetto alla presentazione altresì del modello “VR”,
che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, comma
primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto
per l’esigibilità del credito e dunque adempimento
necessario solo a dar inizio al procedimento di
esecuzione del rimborso; ne consegue che, una volta
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maturato e richiesto a rimborso, compilando l’apposito
esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto
al rimborso con la compilazione del quadro “RX”, la
presentazione del modello “VR” non può considerarsi
assoggettata al termine biennale di decadenza previsto
546, ma solo a quello di prescrizione ordinario
decennale ex art. 2946 cod. civ.” (Cass. n.20039/2011,
n.9794/2010);
Considerato, quindi, che le doglianze della ricorrente
Agenzia non risultano in grado di incrinare il tessuto
argomentativo dell’impugnata sentenza, desumendosi,
peraltro, dagli atti e dallo stesso ricorso
dell’Agenzia, che nel caso la domanda di rimborso è
stata presentata il 20.11.2007, e quindi ben prima
della scadenza del termine decennale, fissato dal
trascritto principio;
Considerato che sussistono i presupposti per definire
la causa in Camera di Consiglio, ex artt.375 e 380 bis
cpc, con declaratoria di rigetto per manifesta
infondatezza;
Considerato, ancora, che nulla va disposto per le
spese, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013
Il P