Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16376 del 04/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16376
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 18414-2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMILLA n. 52,
presso lo studio dell’Avvocato CRISTIANO BARTOLETTI, rappresentato e
difeso dall’Avvocato SEBASTIANO BRIGANTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il
13/01/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/06/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
udito l’Avvocato SEBASTIANO BRIGANTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, ha liquidato in favore dell’Avv. M.M. – il quale aveva prestato la propria attività professionale, quale procuratore e difensore di fiducia, in favore di C.A. e C.M., in proprio e nella qualità di genitori della minore C.G., nonchè di C.E. e di M.B., nella qualità di genitori delle minori C.V. e C.M., persone offese nell’ambito di un procedimento penale, nel corso del quale venivano ammesse al patrocinio a spese dello Stato – l’importo complessivo di Euro 20.000,00, oltre spese forfettarie e IVA e CAP;
che con ordinanza in data 13 gennaio 2015, il Giudice del Tribunale di Tivoli, accogliendo in parte il ricorso in opposizione dell’Avv. M., ha elevato il compenso in favore del professionista ad Euro 21.612,30, oltre accessori, condannando il Ministero della giustizia al pagamento di tale importo, e ha compensato tra le parti le spese del giudizio di opposizione (stante la limitatissima misura dell’accoglimento dell’impugnazione, oltremodo modesta rispetto all’ammontare delle pretese – Euro 65.037,00 – vantate nell’istanza di liquidazione);
che per la cassazione di tale ordinanza l’Avv. M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 luglio 2015, sulla base di tre motivi;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso;
che il consigliere designato della Sesta Sezione ha depositato in data 19 aprile 2016 relazione ex art. 380 bis c.p.c. con la quale è stato proposto il rigetto dell’impugnazione;
che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti di evidenza decisoria che consentono la definizione del ricorso in camera di consiglio;
che, pertanto, la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione civile, tabellarmenti, competente.
PQM
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta – 2 Sezione civile, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016