Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16316 del 04/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 04/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 04/08/2016), n.16316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23959-2012 proposto da:

AASTRA ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA

FERRARA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

ALOSYS COMMUNICATIONS SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FALERIA 20, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

SCHINA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AASTRA ITALIA SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA FERRARA,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2223/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato FERRARA Federico Maria, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SCHINA Pierfilippo, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l. La s.p.a. Aastra Italia – già Eads Telecom S.p.a.- conveniva davanti al Tribunale di Milano la S.r.l. TCube – ora Alosys Communications S.r.l. – deducendo di aver stipulato con la stessa, in data 28.2.03, contratto di collaborazione per commercializzazione di prodotti/servizi per il cliente Telecom Italia S.p.a. e che l’attività di TCube aveva ad oggetto “la qualificazione di Eads presso Telecom Italia S.p.a. e l’inserimento nei listini della stessa Telecom Italia dei prodotti proposti da Eads”, “anche attraverso l’organizzazione di presentazioni e dimostrazioni che saranno operativamente condotte dal personale tecnico – commerciale di Eads”. L’attrice deduceva di essere receduta dall’accordo con missiva 27.12.05 e con decorrenza immediata, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto, per mancanza di causa e per essere esso a tempo indeterminato, con la condanna della convenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Al presente giudizio era riunito quello di opposizione proposta dalla s.p.a. Aastra Italia avverso il decreto con cui era stato ingiunto il pagamento a TCube del compenso per le prestazioni effettuate per Eads Telecom, per l’importo complessivo di Euro 65.939,58, di cui alle fatture n. (OMISSIS), emesse tutte in forza del medesimo contratto ex adverso.

Con sentenza n. 8155 del 23.6.2009, il Tribunale rigettava le domande attoree, dichiarando fra l’altro la nullità del recesso s.p.a. Aastra Italia.

Con sentenza dep. il 21 giugno 2012 la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta da s.p.a. Aastra Italia.

Per quel che ancora interessa, esclusa la invalidità del contratto, denunciata sotto il profilo della sproporzione delle prestazioni ovvero per la inesistenza di controprestazione a carico della convenuta, secondo i Giudici il contratto de quo doveva ritenersi a tempo indeterminato, atteso il testuale riferimento alla scadenza “finchè Telecom italia spa acquisterà prodotti da Eads”, e che tale tipo di contratto era pienamente legittimo, dovendo escludersi che le parti avessero inteso stipulare un accordo perpetuo; il recesso, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, doveva considerarsi legittimo; peraltro, esso era intempestivo in quanto successivo alla effettuazione delle prestazioni in relazione alle quali era stato chiesto il compenso oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Aastra Italia sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE. 1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c., denuncia che la sentenza impugnata aveva posto a base della decisione una ragione (intempestività del recesso) diversa dalle domande ed eccezioni sollevate dalle parti, posto che Aastra aveva sempre chiesto la validità e la legittimità del recesso dal contratto con la conseguente pronuncia di dichiarare che nulla sarebbe stato più dovuto in virtù del contratto de quo a controparte, senza che fosse stata mai chiesto un accertamento sull’efficacia retroattiva del recesso ovvero che il contratto avesse perso efficacia.

1.2. Il motivo è infondato.

La domanda di accertamento negativo del debito proposta dalla attrice con 1′ atto di citazione del 22 febbraio 2006 si basava sulla verifica dell’avvenuto scioglimento del rapporto in virtù del recesso dichiarato dalla committente ovvero sugli effetti derivanti da tale dichiarazione: l’avvenuto scioglimento del rapporto per effetto del recesso era fra gli altri motivi posti a sostegno dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Ne consegue che la verifica degli effetti del recesso sul rapporto (e quindi anche della intepestività) rientravano nel thema decidendum posto che concernevano i fatti posti a base delle domande proposte da Aastra.

Il secondo motivo lamenta il contrasto fra dispositivo e motivazione laddove, pur avendo dichiarato la legittimità del recesso, aveva poi rigettato l’appello.

Il motivo è infondato.

L’affermazione sulla (astratta) legittimità del recesso in un contratto a tempo indeterminato, quale doveva ritenersi quello intercorso fra le parti, è stata priva di rilevanza decisoria, posto che la domanda proposta in via subordinata era finalizzata alla declaratoria di inesistenza di debiti previa verifica dell’avvenuto scioglimento del rapporto per effetto dell’avvenuto recesso: il che è stato escluso per la accertata intempestività del recesso ed ha comportato il rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo.

RICORSO INCIDENTALE. 1.1. L’unico motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto legittimo il recesso, erroneamente considerando il contratto a tempo indeterminato, quando dal tenore testuale doveva ricavarsi che in esso fosse predeterminata o predeterminabile la scadenza ovvero che esso dovesse continuare fino alla uscita dal mercato dei prodotti in oggetto con la conseguenza che sarebbero dovute le roialties dal 2006 ad oggi.

1.2. Il motivo va disatteso.

La sentenza ha correttamente proceduto a qualificare il contratto come a tempo indeterminato alla stregua del suo tenore letterale, facendo riferimento all’evento incerto e futuro indicato in contratto (“finchè Telecom italia spa acquisterà prodotti da Eads”).

Il motivo si risolve si risolve nella inammissibile denuncia della interpretazione del contratto, prospettando una diversa conclusione sul significato da attribuire alla clausola contrattuale de qua, dovendo qui ricordarsi che, in tema di interpretazione dei contratti, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se non quando la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto o per violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 c.c. e ss. Anche il ricorso incidentale va respinto.

In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

PQM

Rigetta i ricorsi e compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016

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