Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16494 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24626/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ELAN IMMOBILIARE SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80,
presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 69/2008 della COMM. TRIB. REG. della
LOMBARDIA, depositata il 13/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BARBATO che ha chiesto il
rigetto e deposita una cartolina A/R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti di Elan Immobiliare s.r.l. venne emessa cartella di pagamento per il recupero di credito IVA indebitamente riportato in dichiarazione per l’anno 2001. Il ricorso della contribuente venne disatteso dalla CTP. L’appello venne invece accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sulla base della seguente motivazione per quanto qui rileva.
“Al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, viene disposto che, se a seguito dei controlli automatici in discorso emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, come è accaduto nel caso di specie, l’esito della liquidazione deve essere comunicato al contribuente. Sul punto si rileva che la società ha negato che ciò sia avvenuto e ne ha fatto uno specifico motivo d’appello, l’Ufficio nulla ha controdedotto in merito. Si constata poi che detto obbligo è stato confermato da quanto previsto alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, che sanziona la sua violazione con la nullità degli atti successivamente emessi”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la contribuente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del controricorso mancando la prova della relativa notifica.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la preventiva informazione è dovuta quando “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e che nel caso di specie non ricorreva un’ipotesi di incertezza, trattandosi di infedele dichiarazione (è stato utilizzato in compensazione nella dichiarazione un importo superiore a quello indicato per l’anno 2000, che era l’anno di riferimento).
Il motivo è inammissibile. In primo luogo va evidenziato il quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., risulta formulato soltanto nei termini delle circostanze di fatto che caratterizzano la vicenda, e non ha ad oggetto la questione di diritto. In secondo luogo, la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito non di non aver correttamente individuato la norma regolatrice della questione controversa o di averla applicata in difformità dal suo contenuto precettivo, bensì di avere o non avere erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza degli elementi costitutivi d’una determinata fattispecie normativamente regolata, è inammissibile come censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè tale valutazione non comporta un giudizio di diritto ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 30 marzo 2005, n. 6653; 29 aprile 2002, n. 6224).
Nulla per le spese stante l’inammissibilità del controricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso ed il controricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016