Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28290 del 18/12/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28290 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 19415/08 proposto da:
Berneri
Ernesto
Orfeo
e
Meroni
Irene
Carla,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Costantino
Corvisieri n. 46, presso lo Studio dell’Avv. Domenico
Cavaliere, che li difende anche disgiuntamente con
l’Avv. Paolo Comoglio, giusta delega in calce al
ricorso;
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– ricorrenti
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata avverso la sentenza n. 38/30/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 19
Data pubblicazione: 18/12/2013
ottobre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6 novembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
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Generale Dott.
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il rigetto del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 38/30/07, depositata il 19
ottobre 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Piemonte dichiarava l’inammissibilità dell’appello
proposto dai contribuenti coniugi Berneri Ernesto Orfeo
e Meroni Irene Carla avverso la decisione n. 73/03/06
della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli
che aveva respinto il ricorso col quale i ridetti
contribuenti avevano chiesto l’annullamento dell’avviso
di liquidazione col quale l’Ufficio, in mancanza di
attestazione dell’Ispettorato Agrario circa l’esistenza
delle prescritte condizioni, aveva revocato il
beneficio stabilito a favore della piccola proprietà
contadina dalla 1. 6 agosto 1954 e quindi recuperato
l’ordinaria imposta di registro.
La CTR, dopo aver accertato che “l’atto d’appello non
era stato depositato in copia presso la Commissione
Tributaria di Vercelli”, dichiarava la sua
inammissibilità a’ sensi dell’art. 53, comma 2, d.lgs.
31 dicembre 1992.
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udito l’Avv. Domenico Cavaliere, per i ricorrenti
Contro
la
sentenza della
CTR,
i
contribuenti
proponevano ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.
Diritto
1.
Col primo complesso motivo di
ricorso,
360, comma 1, n. 5, c.p.c., esponendo, in rubrica,
“Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa
l’avvenuto accertamento
ex actis
di un fatto
processuale negativo (e cioè: del mancato deposito di
copia dell’appello presso la Segreteria della
Commissione Tributaria di primo grado), controverso,
perché contestato dagli appellanti, e decisivo per il
giudizio (stante l’applicata sanzione di
inammissibilità del gravame, sancita dall’art. 53,
comma 2, ult. parte, d.lgs. 546/92), nonché circa il
rigetto dell’istanza di parte, volta a sollecitare in
tal senso dal giudice d’appello nuovi accertamenti
d’ufficio presso il giudice di primo grado”; secondo i
contribuenti, difatti, il duplice vizio motivazionale
denunciato andava ravvisato nel fatto che la CTR aveva
ritenuto provato il mancato deposito della copia
dell’appello per non averla rinvenuta nel fascicolo e
oltreché per non averla trovata enumerata nell’indice e
perché gli appellanti non avevano dato alcuna
dimostrazione a riguardo, p. es. mediante produzione di
ricevuta postale.
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contribuenti censuravano la sentenza a’ sensi dell’art.
Il motivo, sotto un primo profilo, è da giudicarsi
infondato giacché la CTR non è incorsa in alcuno dei
vizi motivazionali denunciati. Invero, la spiegazione
della CTR permette di seguire
l’iter logico
dell’accertamento della circostanza del mancato
deposito basato, in assenza di contraria prova, sul non
menzione nell’indice dello stesso. Circostanze, queste
ultime, certamente tra di loro non contraddittorie
(Cass. sez. III n. 5055 del 2012; Cass. sez. lav. n.
27162 del 2009).
Il motivo, sotto il secondo profilo, laddove cioè la
CTR viene censurata per aver omesso di spiegare perché
non aveva fatto uso dei poteri officiosi di ricerca,
seppur in proposito sollecitata, è da giudicarsi
inammissibile. In effetti, si rimprovera alla CTR di
non ha spiegato le ragioni giuridiche per le quali non
ha ritenuto di utilizzare i propri poteri d’indagine.
Sol che l’omessa o errata motivazione giuridica è nella
sostanza irrilevante, a meno che dia luogo ad un error
in iudicando ovvero in procedendo,
tant’è vero che se
la statuizione è conforme a diritto la Corte è tenuta
ex officio ad integrarla ovvero a correggerla a’ sensi
dell’art. 384, comma ultimo, c.p.c. (Cass. sez. trib.
n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 19618 del 2003).
2. Col secondo complesso motivo, i contribuenti
censuravano la sentenza a’ sensi dell’art. 360, comma
l, n. 4, c.p.c., esponendo, in rubrica, “Nullità del
procedimento e della conseguente sentenza, per avere,
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rinvenimento all’interno del fascicolo e sulla non
nella controversia
de qua,
il giudice tributario di
secondo grado dichiarato inammissibile l’appello
(notificato a mezzo posta), in conseguenza del mancato
deposito di una copia dell’atto di impugnazione presso
la segreteria della Commissione Tributaria di primo
grado, così applicando la corrispondente sanzione
parte, d.lgs. 546/92, senza aver previamente disposto
ed esperito (come sarebbe stato suo preciso dovere, in
forza dei principi attinenti al «giusto processo>>,
ex
art. 111, comma 1 e 2, Cost.) accertamenti d’ufficio
sulla effettiva sussistenza di tale fatto processuale
negativo, malgrado la presenza di un’apposita istanza
della parte interessata, trovatasi in serie difficoltà
di prova del fatto positivo contrario, in relazione
agli artt. 7, comma l; 22, comma 5; 53, comma 2, d.lgs.
546/92, nonché in relazione al principio generale
desumibile dall’art. 182, comma l, c.p.c. (qui
invocabile per analogia,
ex
art. l, comma 2, cit.
d.lgs. 546/92)”; questo perché, secondo i contribuenti,
la CTR, nel respingere l’istanza di indagini d’ufficio,
avrebbe violato l’art. 7 d.lgs. n. 546 cit., dando
luogo a “nullità non formali”, avendo “scartato
apoditticamente l’ipotesi, non certo implausibile, di
un eventuale disguido documentale”. Il quesito
sottoposto era: “se, nella situazione processuale
surriferita, alla luce dei principi costituzionali del
«giusto processo>>
(ex art. 111, comma l e 2, Cost.),
il giudice tributario d’appello – prima di dichiarare
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d’inammissibilità, sancita dall’art. 53, comma 2, ult.
l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art.
53, comma 2, ult. parte, d.lgs. 564/92, per omesso
deposito, presso la Segreteria del giudice di primo
grado, di copia dell’appello, non notificato a mezzo
Ufficiale Giudiziario – abbia, tanto più se sollecitato
da un’espressa istanza della parte interessata,
contrari a tale fatto negativo (od omissivo), il dovere
imprescindibile, a pena di nullità del procedimento e
della susseguente sentenza, di disporre d’ufficio
accertamenti supplementari intorno al fatto genetico di
quella stessa inammissibilità (quantomeno, mediante
richiesta di informazioni) presso il giudice di primo
grado, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 546/92 (in
relazione agli artt. 22, comma 5; 53 d.lgs. medesimo,
nonché in relazione analogica all’art. 182, comma 1,
c.p.c.)”.
Il motivo è infondato.
In effetti la CTR ha accertato che la copia dell’atto
d’appello
Commissione
non
era
stata
Tributaria
depositata presso
Provinciale,
la
mentre
contribuenti non hanno provato il contrario. E la CTR
non era tenuta a sopperire alle attività probatorie
della parte, in alcun modo impedite, col pratico
effetto di sollevarla dall’onere della dimostrazione
del fatto processuale. E, peraltro, con una attività
meramente esplorativa (Cass. sez. trib. n. 26392 del
2010; Cass. sez. trib. n. 14960 del 2010).
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impossibilitata a provare altrimenti fatti positivi
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3. In mancanza di costituzione dell’Ufficio, non deve
farsi luogo a regolamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 6 novembre 2013