Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16516 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 6953-2015 proposto da:

G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FAZZALARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO MARIA LOPEZ;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

Procuratore Speciale della SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE NIATANO, EMANUELE DE ROSE, giusta mandato speciale a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 617/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

15/04/2014, depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Antonella Patteri per delega verbale dell’Avvocato

Lelio Maritato difensore del resistente, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Ferrara respingeva l’opposizione avverso l’iscrizione alla gestione commercianti all’esito di accertamento ispettivo proposta da G.U. (amministratore della AZTE Ricambi srl, come tale iscritto alla Gestione Separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26), sulla base delle dichiarazioni rese dal predetto in sede ispettiva, in relazione al loro valore di confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria ex art. 2935 c.c.. La Corte di appello di Bologna, adita in sede di gravame, con la sentenza impugnata, confermava la decisione di primo grado, rilevando che le dichiarazioni rese dal G. erano coerenti e concordanti con quelle rese da altri tre soci parimenti sentiti dai verbalizzanti e che il giudice di primo grado aveva sottoposto a vaglio critico il complesso delle risultanze istruttorie, conferendo prevalenza, in punto di attendibilità, a quanto dichiarato nell’immediatezza ai verbalizzanti rispetto alle versioni “più sfumate” rese in giudizio a distanza di tempo da due soci anch’essi soggetti passivi della pretesa contributiva dell’INPS.

Rilevava che le prestazioni lavorative del G. erano connotate dai caratteri di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi dell’attività aziendale, gestita con apporto diretto di cinque soci e con l’ausilio di soli quattro dipendenti.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste l’INPS, anche quale mandatario della SCCI spa.

Con il primo motivo, si denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rilevandosi che i soci si limitavano al solo controllo dell’operato del personale (tre operai e un’impiegata) a tempo pieno e che solo residualmente effettuavano operazioni di vendita e consegna merci e che le dichiarazioni rese dal G. in sede ispettiva non rivestivano natura confessoria, non contendo dichiarazioni della parte a sè sfavorevoli. Si afferma che la Corte di appello ha pretermesso la disamina delle mansioni in concreto dispiegate dal ricorrente, rientranti nell’ambito delle competenze tipiche dell’amministratore, essendo i compiti esecutivi svolti dal personale dipendente.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2475 e 2380 bis c.c., rilevandosi che gli amministratori compivano le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, come previsto dalla seconda delle norme richiamate, e contestandosi il mancato accertamento, da parte della Corte del merito, del contenuto delle mansioni esecutive asseritamente svolte dal ricorrente rispetto alle competenze dell’amministratore, largamente prevalenti sulle prime.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, rilevando che l’interpretazione autentica fornita dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, (conv. dalla L. n. 122 del 2010) della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 era tale che doveva ammettersi la legittimità della doppia iscrizione nella Gestione commercianti e nella Gestione Separata L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26 non operando la fictio iuris del’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, e che nondimeno era necessario l’accertamento, con onere probatorio a carico dell’INPS, dell’esistenza dei requisiti specificamente previsti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini dell’iscrizione nella Gestione Commercianti.

Assume che la prevalenza dell’attività svolta dall’amministratore rispetto agli altri fattori produttivi va valutata individuando il requisito dalla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che i dati desumibili dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva dimostravano come la concreta attività sociale fosse attuata in maniera stabile e prevalente attraverso personale dipendente, essendo l’apporto del G. limitato alla direzione, controllo e coordinamento, ossia a compiti che erano espressione del suo molo di amministratore.

Infine, con il quarto motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per assoluto difetto della motivazione e per avere fatto ricorso ad una motivazione per relationem non consentita, in ordine ai rilievi contenuti in appello relativi al mancato discrimine operato dal primo giudice tra mansioni esecutive e mansioni amministrative, senza alcuna precisazione in ordine all’apporto diretto del G. rispetto all’attività aziendale svolta dai dipendenti.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ stato ritenuto (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076) che: “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208”.

E’ stato, infatti, emanato il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’I.N.P.S.. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26.

Non opera più, quindi, alla stregua della norma interpretativa (ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale), la regola della attività prevalente e quindi, in via generale, vale l’obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata.

Tuttavia, come da questa Corte precisato nelle decisioni del 5 marzo 2013, n. 5444 e del 26 marzo 2015, n. 6192, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l’attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo.

La disciplina previgente è, infatti, stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

La iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercito dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

Da tanto deriva che, se la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è che l’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’I.N.P.S., non fa scattare il criterio dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività “prevalente”, rimanendo attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, deve coerentemente ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo, secondo gli ordinari criteri.

Così la sussistenza di un’attività comportante l’obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordato L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 206.

Ai fini, dunque, di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza (che vale nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei settori produttivi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura; vale, cioè, solo al fine di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente contemporaneamente, anche in un’unica impresa, attività plurime, ma pur sempre tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in parola), bensì quella della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.

Per il doppio onere occorre, dunque, una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria.

La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale “coesistenza” è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorchè pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti – si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11 luglio 2012, n. 11685 -). Tanto in relazione alle doglianze espresse nel terzo motivo, con riguardo al quale è sufficiente osservare che la presenza di un numero minimo di dipendenti, quale è risultato nella specie, correttamente è stato ritenuto integrare a livello presuntivo l’onere probatorio gravante sull’istituto, onere assolto anche attraverso le ulteriori attività istruttorie espletate.

Ciò precisato, appare corretto il decisum della Corte territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del G. di attività riconducibile a quella aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi e l’esclusione dello svolgimento della sola attività di amministratore. Non colgono, invero, nel segno le censure di cui al primo motivo, con il quale si contesta la mancata valutazione delle mansioni svolte dal G., e quelle svolte nel quarto motivo, relative alla nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

La prima doglianza risulta formulata in dispregio del paradigma imposto dalla nuova versione di tale norma, vigente ratione temporis. Nessun fatto decisivo trascurato dalla Corte territoriale viene indicato se non le stesse circostanze valutate nella sentenza impugnata e di cui si vorrebbe una diversa lettura, evidenziandosi che la parte in sede ispettiva non aveva dichiarato fatti a sè sfavorevoli. Nella sostanza viene richiesta una rivalutazione delle prove, senza identificare, come già detto, rispetto a quelli indicati in sentenza, elementi probatori differenti dotati del carattere di decisività, nel senso che la loro valutazione avrebbe condotto ad una decisione difforme.

La regola dell’onere della prova è stata osservata, mentre esula dall’esame di questa Corte, delimitato dai rilievi del ricorrente, la valutazione in concreto degli elementi a sostegno di una “coesistenza”, per l’intero periodo di cui alla pretesa contributiva, di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria.

Il vizio denunciato, poi, neppure sussiste alla stregua dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, alla luce dei quali l’inosservanza dell’obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica, ipotesi nella specie non ravvisabili. Ed invero è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. S. u. 8053/2014).

La prospettazione del vizio in termini difformi da quelli indicati rende la censura inammissibile e nella specie ciò che in realtà si contesta è la motivazione per relationem rispetto alla quale è principio pacifico quello alla cui stregua tale tecnica è ammissibile, atteso che l’art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi, o, come nella specie, a circostanze rilevanti ai fini di causa già esaminate dal giudice di primo grado, in coerenza con i motivi del gravame.

Infine, pure il richiamo all’art. 2380 bis c.c. non conduce alle conclusioni auspicate dal ricorrente, posto che tale norma si limita ad affermare che la gestione dell’impresa spetta agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, senza alcuna incidenza sulla diversa questione della concreta abituale e prevalente attività svolta dagli stessi nella diversa funzione rilevante ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti.

Sussistendo, con ogni evidenza, il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo, si propone, alla stregua delle svolte considerazioni, il rigetto del ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il G. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sul rigetto del ricorso, non valendo le osservazioni svolte in memoria del ricorrente a scalfire l’iter argomentativo e le conclusioni di cui alla relazione. In particolare, il riferimento al carattere sporadico ed episodico dell’attività esecutiva svolta dal G. nell’azienda costituisce un’affermazione in contrasto con la ricostruzione in fatto eseguita dai giudici del merito, non supportata da elementi capaci di denotare un errore nel procedimento di valutazione delle prove dagli stessi compiuto e correttamente è stato ritenuto che le censure in tali termini avanzate sono inammissibili nella presente sede di legittimità.

Le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico del ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Il rigetto dell’impugnazione comporta che venga disposto in conformità alla richiamata previsione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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