Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28243 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28243 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 4265-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2840

contro

LUCY BAGS SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 122/2005 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 12/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 18/12/2013

udienza del 15/10/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Campania con sentenza 12.12.2005 n. 122 ha

decisione di prime cure ha annullato l’avviso di rettifica con il quale veniva recuperata
l’IVA dovuta per l’anno 1998 avendo contestato l’Ufficio indebite detrazioni d’imposta
relative a fatture passive per acquisto carburante, e la applicazione di percentuali di
ricarico incongrue sui beni commercializzati dalla società.
I Giudici di appello hanno ritenuto che la mancanza della indicazione sulle “schede
carburante” della targa identificativa del veicolo e della firma del gestore dell’impianto
di distribuzione, non fosse ostativa alla prova dell’effettivo acquisto ed utilizzo del
carburante nell’esercizio della attività d’impresa, e che la percentuale di ricarico era stata
illegittimamente rideterminata dall’Ufficio senza tener conto degli indici di resa e delle
rimanenze.
La sentenza è impugnata per cassazione, con due mezzi , dalla Agenzia delle Entrate
con atto spedito dall’Ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta in data 27.1.2007
e ricevuto dalla parte intimata in data 3.2.2007.
Non ha resistito la società.

Motivi della decisione

Il primo motivo con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 2 della legge n.
31/1977 e del DM 7.6.1977, nonchè il vizio di omessa motivazione, ai sensi dell’art.
360co I nn. 3 e 5 c.p.c., deve ritenersi fondato quanto al vizio di “error in judicando”,
non rivestendo alcuna autonomia la ulteriore censura relativa al vizio logico che si limita
soltanto a replicare, le medesime argomentazioni critiche in diritto.
1
RG n. 4265/2007
ric. Ag. Entrate c/Lucy Bags s.r.l. in liquid.

accolto l’appello della contribuente Lucy Bags s.r.l. in liquidazione ed in riforma della

La “scheda carburante” è espressamente disciplinata dal Dpr 10.11.1997 n. 444,
adottato in attuazione dell’art. 3 comma 137, lett. d), della legge n. 662/1996, con il
quale sono state dettate le norme regolamentari per la semplificazione delle annotazioni
da apporre sulla documentazione relativa agli acquisiti di carburate per autotrazione di
cui all’art. 2 della legge 21.2.1977 n. 31, nonché dal DM Finanze 7 giugno 1977 n. 6287

febbraio 1977, n. 31, concernente conversione in legge, con modifìcazioni, del decretolegge 23 dicembre 1976, n. 852″.

L’art. 2 della legge n. 31/1977 dispone che “Con decreti del Ministro per le finanze
saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti
di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da
parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Tale documentazione sostitutiva della
fattura di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potra’ essere stabilita nella
forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovra’ contenere tutti gli elementi atti
ad identificare la operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalita’ per la
compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione. Per le
violazioni degli obblighi relativi alla compilazione, tenuta e conservazione della
documentazione stessa, si applicano le sanzioni previste dal citato D.P.R. per le
violazioni dei corrispondenti obblighi concernenti la fatturazione.”

L’art. 1 del DM n. 6287/1977 prevede che “Gli acquisti di carburanti per
autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di
soggetti all’imposta sul valore aggiunto debbono risultare da apposite annotazioni
eseguite, nei termini e con le modalita’ stabiliti nei successivi articoli, in una scheda
conforme al modello allegato.

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RG n. 4265/2007
ric. Ag. Entrate c/Lucy Bags s.r.l. in liquid.

recante “Modalita’ per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della legge 21

Le annotazioni di cui al comma precedente sono sostitutive della fattura di cui
all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modifìcazioni.
Salvo il disposto di cui al successivo art. 5, e’ fatto divieto ai gestori di impianti
stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di

Il regolamento n. 444/1997 ribadisce che le annotazioni nella apposita scheda
carburante “sono sostitutive della fattura” (art. lco2) tanto che è fatto espresso “divieto
ai gestori degli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione di emettere
la fattura” (art. 1co3), venendo estesa alla scheda carburanti la medesima disciplina
dettata dall’art. 39 del Dpr n. 633/1972 non solo per la tenuta dei registri obbligatori (in
cui debbono essere annotati i dati relativi alla scheda) ma anche per la conservazione dei
documenti giustificativi (scheda carburante) come risulta dall’art. 22co3 Dpr n.
600/1973 cui rinvia l’art. 39co3 Dpr n 633/1972 (per le modalità di tenuta dei registri e
degli “altri documenti”).

Ne segue che il valore probatorio da attribuire al documento-scheda carburanti,
discende dalla identica funzione di “fattura” alla quale assolve ex lege tale scheda,
anche ai fini della detrazione Iva (come espressamente indicato dall’art. 3 del DM n.
6287/1977) e non trova equipollenti.

Non è infatti impedito al Legislatore nazionale di individuare forme vincolate di
rappresentazione dei fatti (sanzionando eventuali condotte violative degli obblighi relativi alla
compilazione, tenuta e conservazione: art. 6col Dlgs n. 471/1997) ove le stesse risultino

giustificate razionalmente dalla esigenza di provvedere nella particolare materia fiscale a
specifici interessi quali, nella specie, quello della efficienza e speditezza dei controlli
della PA rendendo più agevole e snella la attività di verifica da parte degli Uffici
finanziari, dovendo in conseguenza ribadirsi il principio secondo cui
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RG n. 4265/2007
ric. Ag. Entrate c/Lucy Bags s.r.l. in liquid.

“la possibilità di

tali prodotti la fattura prevista dall’art. 21 del decreto indicato nel comma precedente”.

detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad
alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le
cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare,
siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a
tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta
contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa” (cfr. Corte cass. Sez. 5,

Orbene tra le indicazioni obbligatoriamente prescritte rientra senza dubbio anche
quella del numero di targa – costituente il principale elemento di individuazione del veicolo -,
come è confermato dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli
per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione
stradale, si consente eccezionalmente che l’individuazione del veicolo avvenga mediante
annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice. Ne consegue che, in
caso di omissione dell’indicazione in questione, il contribuente non è ammesso a godere
delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 31 del 1977 in relazione all’acquisto del
carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo rifornito e
l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività di impresa, senza che l’adempimento a
tal fine disposto ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta
contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (cfr. Corte cass. Sentenza n.
21769 del 9/11/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 21941 de/ 19/10/2007).

La sentenza della CTR che statuito l’irrilevanza della mancanza nella scheda
carburante dei dati idonei ad identificare il veicolo e della firma del gestore del
distributore si pone in palese contrasto con i principi sopra affermati e deve, pertanto
essere cassata.
Il secondo motivo con il quale la Agenzia fiscale impugna la sentenza sul capo

concernente la ritenuta illegittimità della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio
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RG n. 4265/2007
ric. Ag. Entrate c/Lucy Bags s.r.l. in liquid.

Co
t.
Stefano livieri

Sentenza n. 26539 del 5/11/2008 -che enuncia il principio in materia di Irpeg-)

sul costo del venduto (violazione artt. 37 e 38 Dpr n. 600/73, violazione artt. 115 e 116 c.p.c.,
violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360co1 n. 3) c.p.c.; vizio logico di motivazione, in
relazione all’art. 360co1 n. 5) c.p.c.), deve ritenersi inammissibile in relazione alla censura

di violazione delle norme di diritto, in quanto: a) la stessa Agenzia ricorrente riferisce
nel ricorso che l’accertamento è stato svolto ai fini IVA, sicchè appare del tutto
inconferente il riferimento alla violazione di norme dettate in materia di imposte dei

sostegno della medesima censura secondo cui l’Amministrazione finanziaria è
legittimata ad avvalersi anche della prova presuntiva per dimostrare la esistenza di un
maggiore volume di affari rispetto a quello risultante dalle scritture contabili con
conseguente riversamento sul contribuente dell’onere della prova contraria, atteso che la
decisione della CTR non trova fondamento in alcuna delle questioni criticate, ma
sull’asserita incongruità del “modus procedendi” dei verificatori che,
ingiustificatamente, non avrebbero rilevato ulteriori fatti attinenti alla attività d’impresa
(indici di resa della produzione; rimanenze dei prodotti) rilevanti ai fini della corretta

determinazione della percentuale di ricarico.

Fondato è invece il motivo in esame in relazione alla censura prospettata come vizio
logico della motivazione.
La CTR campana non sembra, infatti, avere esattamente valutato il materiale
probatorio offerto dalla Amministrazione (in particolare tratto dal PVC della Guardia di
Finanza in data 9.9.1998) dal quale emergerebbe che la percentuale di ricarico sarebbe
stata determinata in contraddittorio con il rappresentante della società -il quale avrebbe
fornito dichiarazioni sul costo del venduto e sui ricarichi dei generi merceologici- ed
anche verificando la consistenza delle rimanenze.
La estrema laconicità della affermazione della illegittimità del calcolo della
percentuale di ricarico, contenuta nella sentenza della CTR eampark,che non fornisce
alcuna indicazione in ordine ai dati delle rese e delle rimanenze ed al diverso risultato
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RG n. 4265/2007
ric. Ag. Entrate c/Lucy Bags s.r.l. in liquid.

redditi; b) del pari inconferente, rispetto alla “ratio decidendi”, è l’argomento esposto a

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N. 131

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che si otterrebbe in termini di ricarico, omettendo di individuare anche i documenti
esaminati, si palesa del tutto apodittica, non consentendo di verificare la correttezza
dell’iter logico che ha condotto all’annullamento dell’atto impositivo, e determina,
tenuto conto degli indicati elementi di prova forniti dal PVC e non considerati dai
Giudici di merito, il vizio di legittimità della motivazione, con conseguente cassazione
della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di merito affinché provveda ad un nuovo

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della
Commissione tributaria della regione Campania per nuovo esame limitatamente alla
questione concernente la determinazione della percentuale di ricarico sul costo del
venduto, nonché per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 15.10 .2013

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DIC 2.013

esame del materiale probatorio ed alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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