Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16771 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21426-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FARVIMA MEDICINALI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA 11, presso

ASSONIME, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PENNELLA

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALASCIANO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di controllo della Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società Farvima Medicinali srl un avviso di accertamento, con il quale ha rideterminato il reddito per il 2001, negando alla società la deducibilità di costi, che, secondo l’Agenzia, dovevano invece riferirsi al 2000, anno in cui sarebbe stata effettuata la spedizione della merce acquistata.

Sul presupposto che per stabilire l’anno di competenza occorre invece riferirsi alla consegna della merce (avvenuta questa nel 2001), la società ha impugnato l’accertamento.

La CTP di Napoli, con sentenza 580 del 2007, ha accolto le ragioni del contribuente; decisione confermata in appello con sentenza 175 del 2009.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, ai fini fiscali e contabili rilevano gli accordi tra le parti, che, nella fattispecie, vanno nel senso della disponibilità della merce da parte del cliente solo al momento della consegna.

Avverso tale decisione propone ricorso l’Agenzia con un solo motivo, che denuncia erronea interpretazione dell’art. 109 T.U.I.R., mentre resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ratio decidendi della sentenza impugnata è nell’affermazione che, ai fini del perfezionamento dell’acquisto, contano soltanto le disposizioni generali di contratto, o le prassi commerciali, dalle quali si ricava che il momento traslativo della merce è perfezionato alla consegna.

1.- Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 109 T.U.I.R. (norma che sostituisce il vecchio testo dell’art. 75). Secondo l’Agenzia la norma, correttamente intesa, prevede che le spese portate in deduzione si considerano effettuate al momento della spedizione, senza che possa farsi riferimento come ha ritenuto il giudice di appello a prassi o ad accordi fatti in deroga alla legge.

Il motivo è fondato.

L’art. 109 T.U.I.R. (in vigore dal 22.8.2008), che riproduce, in termini, il testo dell’art. 75 T.U.I.R. vigente all’epoca, prevede che le spese si considerano sostenute, a seconda dei casi, al momento della consegna o della spedizione.

E’ stato stabilito da questa Corte che “la legge tributaria, perseguendo il fine di un corretto prelievo fiscale, ha privilegiato, nella determinazione del reddito di esercizio, il principio della competenza fiscale, indicando i criteri inderogabili da adottare per individuare la data dei costi e dei ricavi. Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 2, lett. c), ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza – con criterio sostanzialmente eguale a quello adottato in materia di I.V.A. per stabilire la data di effettuazione delle operazioni (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, e succ. mod.) stabilisce infatti che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute – per quanto riguarda i beni mobili – alla data della consegna o spedizione, fissando quali criteri inderogabili per l’individuazione dell’effetto traslativo “la data della consegna” o “la data della spedizione” con palese riferimento giuridico alla consegna ed alla spedizione di beni mobili regolate, rispettivamente, dall’art. 1510 c.c., commi 1 e 2,” (Sez. 5 n. 341 del 2006).

A specificazione di tale regola, si è osservato che, ai fini dell’individuazione dell’esercizio di competenza, nel caso di acquisto di merce affidata a terzi per il trasporto, occorre individuare il momento traslativo del bene mobile, e tale individuazione si fa ai sensi dell’art. 1510 c.c., cui la norma tributaria rimanda, e dunque tenendo conto, oltre che della data della spedizione, quale risulta dai documenti che accompagnano la merce, anche delle condizioni generali dello specifico contratto di trasporto, dalle quali soltanto può desumersi l’eventuale non coincidenza della data di spedizione con l’effettivo trasferimento della disponibilità giuridica della merce, anche prescindendo dal momento della consegna all’acquirente, e ciò in armonia con il principio di competenza economica, che governa l’imputazione temporale delle componenti del reddito, in virtù del quale gli elementi attivi e passivi sono iscritti in bilancio al momento dell’ultimazione della prestazione, inerendo temporalmente il costo all’esercizio in corso al momento della completa fruizione della prestazione, indipendentemente dal momento di fatturazione Sez. 5 n. 1633 del 2008. In seguito anche Sez. 5 n. 6142 del 2009; Sez. 6, n. 25083 del 2013).

In sostanza, in base all’art. 1510 c.c., comma 2, conta il momento di spedizione, e solo nel caso in cui le condizioni di contratto indichino un diverso momento traslativo va fatto riferimento alla pattuizione delle parti.

Soltanto se le condizioni generali di contratto indichino che la disponibilità giuridica si realizza per l’acquirente in un momento diverso dalla spedizione, allora sarà onere del contribuente allegare il patto contrario alla regola legale.

Nella specie, dalla sentenza impugnata non risulta che vi siano condizioni generali dello specifico contratto idonee a derogare ai principii stabiliti dal citato art. 2510 c.c.. Peraltro gli stessi giudici di appello, per stabilire che ai fini fiscali rileva il momento in cui le merci entrano in possesso dell’acquirente, fanno riferimento a non meglio precisati accordi verbali che regolano gli scambi commerciali tra fornitore e cliente.

La sentenza impugnata dunque non considera affatto la regola legale sul momento di acquisto nel caso di merce spedita all’acquirente, regola, che giusta la giurisprudenza richiamata, fa riferimento all’art. 1510 c.c., il quale impone di considerare come rilevante, quanto ai beni mobili consegnati allo spedizioniere, come nella fattispecie, proprio il momento della spedizione. La decisione di secondo grado, in altri termini, ritiene di potersi riferire a non meglio indicate prassi invece che alla legge e alle condizioni generali dello specifico contratto di trasporto.

Il ricorso va pertanto accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, e non essendo necessari accertamenti in fatto, si decide nel merito respingendo in parte qua (cioè con riferimento alla contestazione di costi non di competenza per Euro 537.022,67) il ricorso introduttivo. Le spese sono compensate per via del consolidarsi della citata giurisprudenza successivamente alla instaurazione della lite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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