Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16742 del 09/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21332-2010 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliatosi in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Gruppo Trasporti Pontino Soc. coop. a r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sede di Latina, sezione 39, depositata in data
23 giugno 2009, n. 478/39/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
18 aprile 2016 dal Consigliere Dr. Angelina Maria Penino;
udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Barbara Tidore;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Dr. Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo, assorbiti gli altri.
Fatto
La narrativa della sentenza impugnata dà conto di detrazioni operate dalla cooperativa, contestate dall’Agenzia. In particolare, il giudice d’appello sostiene che la contribuente abbia documentato in sede contenziosa le detrazioni con contratti ed altra documentazione, tempestivamente esibita in giudizio, ritenendo al riguardo infondata l’eccezione di tardività della produzione proposta dall’ufficio.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui non v’è replica.
Diritto
1.-Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale l’Agenzia si duole della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61 per la formulazione anapodittica della sentenza è fondato, determinando altresì l’assorbimento degli altri due.
Ciò alla luce del principio di diritto in base al quale la concisa esposizione degli elementi in fatto della decisione non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; ord. 9 gennaio 2015, n. 920).
Non è dato difatti comprendere dalla lettura della sentenza a quali poste si riferiscano le detrazioni, quale sia stata la documentazione prodotta e quale contenuto avesse. Il che non consente di delibarne la correttezza, soprattutto ove si consideri che pare di evincere dal testo della sentenza, la quale evoca “…una tardività di produzione documentale da parte della contribuente che soltanto in sede contenziosa produce documentazione a sostegno”, che la questione posta dall’Agenzia riguardasse la preclusione probatoria in sede processuale determinata dall’omessa produzione documentale in sede procedimentale. Deduzione, questa, rimasta sincopata e, per conseguenza, non verificabile.
Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, affinchè riesamini la fattispecie e regoli le spese.
PQM
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016