Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28221 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28221 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA
sul ricorso 9690-2007 proposto da:
COMUNE DI FANO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 213, presso l’avvocato REBOA ROMOLO, che

Data pubblicazione: 18/12/2013

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ISOTTI MANUELA, giusta procura speciale per Notaio
2013
1735

dott. ALBERTO DE MARTINO di FANO – Rep.n. 103.854
del 19.3.2007;
– C
002-9-44-ol4

– ricorrente contro

4

1

FERRI MARISA, FERRI ELSA, TALAMELLI SANTA;

intimati

sul ricorso 13422-2007 proposto da:
FERRI MARISA (C.F. FRRMRS50A64D4880), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 20, presso

dall’avvocato COLI MARIO, giusta procura in calce
al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI FANO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA 213, presso l’avvocato REBOA ROMOLO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ISOTTI MANUELA, giusta procura speciale per Notaio
dott. ALBERTO DE MARTINO di FANO – Rep.n. 103.854
del 19.3.2007;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n.

80/2006 della CORTE

l’avvocato RIZZO CARLA, rappresentata e difesa

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/11/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROMOLO REBOA
che si riporta agli scritti;

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udito,

per

la controricorrente e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato MARIO COLI che ha chiesto
il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento
dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 26.03.1991 Marisa ed Elsa Ferri insieme a Santa Talamelli adivano il Tribunale di
Pesaro chiedendo la condanna del Comune di Fano al pagamento sia di somma

appezzamenti di terreno di loro proprietà e sia dell’indennità di occupazione legittima,
quantificando le distinte pretese rispettivamente in £ 212.000.000 ed in £ 17.572.000
nelle conclusioni assunte il 23.06.2000.
Con sentenza n. 1235 del 25.11.2000 il Tribunale di Pesaro, nel contraddittorio delle
parti, accoglieva la domanda introduttiva, determinando il credito delle attrici nella
complessiva somma di £ 253.139.700, oltre interessi legali dal 1°.08.1988.
La sentenza veniva impugnata con appello principale dal Comune e con gravame
incidentale dalle Ferri e dalla Talamelli.
Con sentenza del 18.01-4.02.2006 la Corte di appello di Ancona in accoglimento
parziale del gravame del Comune, riduceva alla somma di € 64.913,00 con interessi
legali l’importo capitale già stabilito dal primo giudice, disponendo che esso, quale
credito di valuta d’indole risarcitoria, fosse rivalutato in base Istat, come chiesto dalle
appellanti incidentali.
La Corte territoriale riteneva anche che fosse fondato il motivo dell’appello principale
con cui il Comune aveva sostenuto l’illegittima inclusione nel risarcimento della
somma di £ 127.450.000, inerente al terzo stralcio di terreno appreso, esteso mq 2147,
dal momento che tale porzione era stata occupata in base ad ordinanza del 16.04.1991
e, dunque, in data posteriore a quella d’introduzione del giudizio, che l’indennità per
essa era stata dalle attrici chiesta solo in sede di precisazione delle conclusioni e che
l’ente non aveva mai accettato il contraddittorio sul punto, chiarendo che la relativa
pretesa era stata azionata in diverso e pendente giudizio.

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maggiore di quella stimata dal Comune a titolo di indennità provvisoria di esproprio di

Avverso questa sentenza il Comune di Fano ha proposto ricorso per cassazione affidato
ad un motivo e notificato il 20-22 ed il 20-23.03.2007 ad Elsa Ferri ed a Santa
Talamelli, che non hanno svolto attività difensiva, nonché il 20-21.03.2007 a Marisa

Elsa Ferri ed al Comune di Fano, ha resistito con controricorso e proposto ricorso
incidentale fondato su un motivo, cui ha replicato il Comune con controricorso
notificato 1’11.06.2007.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale il Comune di Fano denunzia “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 360, n° 3, c.p.c. in relazione alla L.2359/1865, all’art. 20 L.
865/71 ed alla L.359/92, art 5 bis, comma 7 bis.”.
Espone che le aree acquisite erano incluse in un PEEP, approvato con deliberazione
consiliare del 12.05.1986 e dotato di efficacia legale per la durata di 18 anni, per cui la
relativa declaratoria di PU non necessitava della fissazione dei termini di cui all’art. 13
della legge n. 2359 del 1865, che esse erano state oggetto di occupazione quinquennale
autorizzata con ordinanze sindacali del 12.08.1988 e del 31.01.1989 nonché di
legittimo procedimento di esproprio tempestivamente definito con ordinanza del
27.04.1992.
Si duole che i giudici d’appello abbiano confermato sia la qualificazione della
fattispecie in termini di occupazione acquisitiva, per il rilievo che il fondo era già stato
edificato nel 1991, e sia la liquidazione del credito in base al criterio contemplato dal
comma 7 bis dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, invece di procedere alla
determinazione dell’indennità di esproprio in base al criterio riduttivo di cui al 1°

5

Ferri che con atto notificato il 28.04-7.05.2007 a Franca Talamelli, ed il 2.05.2007 ad

comma del medesimo art. 5 bis, stante la ricorrenza di legittime procedure di
occupazione e di esproprio di aree divenute edificabili, che conseguentemente non solo
non abbiano accolto la sua richiesta di rinnovazione della CTU a fronte della diversa e

nonostante che le indennità di esproprio e di occupazione legittima integrassero debiti
di valuta.
Conclusivamente chiede che si affermi che, nel caso di espropriazioni volte
all’attuazione dei PEEP, non trova applicazione l’art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359,
che stabilisce che nella dichiarazione di pubblica utilità vadano fissati i termini entro i
quali devono compiersi le espropriazioni e i lavori, ma le disposizioni normative
speciali che delimitano nel tempo “ope legis” l’efficacia dei predetti piani
particolareggiati esecutivi e, quindi, l’ambito temporale per l’ultimazione dei lavori e
degli atti espropriativi ad essi relativi; che, conseguentemente, l’inclusione di un’area
nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare implica che, per la
determinazione dell’indennità di esproprio debba adottarsi il criterio previsto dall’art. 5
bis, comma 1, 1. 8 agosto 1992 n. 359.
Con il ricorso incidentale la Ferri deduce: “Violazione ed errata applicazione degli artt.
183, 184, 190 c.p.c.”,
Si duole del fatto che sia stata ritenuta inammissibile per novità la domanda proposta in
sede di precisazione delle conclusioni, di condanna del Comune di Fano al pagamento
anche dell’importo relativo all’occupazione della terza parte del medesimo suo fondo,
attuata nel corso del giudizio di primo grado. Deduce che l’indagine e le conclusioni
del CTU avevano ricompreso questa porzione e che il Comune aveva implicitamente
accettato il contraddittorio, nulla avendo osservato ed eccepito in sede di precisazione
delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.

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corretta impostazione ma che abbiano accordato anche la rivalutazione del credito,

Il ricorso principale è in parte inammissibile, in parte infondato. Con l’atto di appello,
per questa parte interamente riportato dalla sentenza impugnata, il comune di Fano non
ha censurato affatto la natura illegittima dell’espropriazione ritenuta dai giudici di

espropriato che la stessa amministrazione riconosce legalmente edificabile perchè
inserito nell’ambito di un piano di zona; ed ha contestato in particolar modo i parametri
utilizzati,o per converso non tenuti presenti per l’accertamento e la scelta del valore
venale da attribuire all’immobile. Per cui tutte le censure dell’ente rivolte a dimostrare
la legittimità sia della dichiarazione di p.u. contenuta nella delibera di approvazione del
PEEP, che dei successivi atti della procedura ablativa fino al dedotto decreto di
esproprio devono considerarsi nuove; e perciò non prospettabili per la prima volta a
questa Corte di legittimità anche perché involgono accertamenti di fatto devoluti al
giudice del merito.
Una volta confermato che l’indennizzo dovuto ai Ferri- Talamelli ha natura risarcitoria
perché originato da espropriazione illegittima, non è revocabile in dubbio che la somma
loro attribuita a tale titolo dai giudici di merito costituisca debito di valore (art. 2043
cod. civ.) e debba quindi essere rivalutata onde tenere indenne il debitore dagli effetti
della svalutazione monetaria:perciò correttamente calcolata dalla Corte di appello fino
alla data della decisione.
Infondato è infine anche il ricorso incidentale con cui si insiste nel sostenere che la
Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare anche l’indennizzo risarcitorio di cui al
provvedimento di occupazione 16 aprile 1991 sopravvenuto nel corso del giudizio,
perché seppure la richiesta era tardiva, la controparte non vi si era opposta né aveva
formulato eccezioni contro di essa, in quanto il giudice di appello non ha disapplicato
affatto il relativo principio più volte affermato dalla giurisprudenza, ma ha accertato

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primo grado, perciò divenuta definitiva; bensì la c.d. edificabilità di fatto del terreno

(pag.4) che nel caso non solo il comune nelle conclusioni istruttorie ne aveva eccepito
la tardività e la preclusione nella presente controversia, ma aveva dedotto che
l’indennizzo in questione costituiva proprio l’oggetto di altra controversia pendente tra

la ricordata regola circa la necessità della contestazione della domanda tardiva, quanto
dimostrare l’illogicità dello stesso trascrivendo il contenuto (nella parte che interessa)
dei verbali di udienza e quindi che nessuna contestazione della richiesta era ravvisabile
nelle difese della controparte. Sotto questo profilo la doglianza che non ha colto la ratio
decidendi si disvela, quindi, inammissibile.
Atteso l’esisto della lite, il Collegio ritiene conforme a giustizia dichiarare interamente
compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara interamente compensate tra le parti le
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013
Il Presidente

le medesime parti. Per cui per contestare il relativo accertamento non bastava invocare

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