Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28214 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28214 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1988 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2010, proposto:
DA
ARCANGELA GOLLICO, elettivamente domiciliata in Roma, presso

lo studio Titomanlio alla Via Terenzio n. 7, con gli avv.ti
Raffaele De Bonis Cristalli e Orazio Abbamonte, che la
rappresentano e difendono anche disgiuntamente, per procura
a margine del ricorso notificato il 15 gennaio 2010.
RICORRENTE PRINCIPALE

Data pubblicazione: 18/12/2013

CONTRO
COMUNE DI POTENZA,

in persona del

sindaco p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Concetta Matera e

quale elettivamente domiciliano in Potenza, alla Contrada S.
Antonio La Macchia, come da procura a margine del
controricorso notificato a mezzo posta il 20.02.2010.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n.
43/09, del 10 – 25 febbraio 2009, non notificata.
Udita, all’udienza del 5 novembre 2013, la relazione del
Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Orazio Abbamonte
per il ricorrente e il P.M., in persona del sostituto
procuratore generale dr. Immacolata Zeno, che conclude per
l’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e
l’accoglimento del secondo motivo di esso, con assorbimento
degli altri motivi di detto ricorso e con il rigetto del
primo motivo di quello incidentale, che comporta
assorbimento degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 9 marzo 1989, Arcangela Gollico,
premesso di avere ceduto a titolo gratuito con il marito
Policarpo De Carolis poi deceduto, al Comune di Potenza con
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Brigida Pignatari dell’Ufficio legale dell’ente, presso il

atto del 31 luglio 1982, un suolo edificabile in Potenza di
mq. 1.861 in Catasto Terreni a F. 19, P.le 405 e 407,
dell’estensione di mq. 1861, e che tale contratto era nullo

l’ente locale dinanzi al Tribunale della stessa città
perché, dichiarata la nullità che precede, condannasse il
convenuto a risarcire l’attrice, anche quale erede del
marito, del danno subito per tale condotta.
Il risarcimento chiesto ammontava al valore venale dell’area
occupata senza titolo dall’ente locale e alla perdita di
valore del reliquato, avendo il Comune di Potenza utilizzato
e trasformato solo in parte detto suolo con alloggi per i
terremotati del sisma del 1980 in Basilicata.
Il Comune di Potenza si costituiva, deducendo di avere
corrisposto all’attrice, per la cessione del suolo, la
facoltà di edificare sul residuo suolo e il locale
Tribunale, con sentenza non definitiva del 30 novembre 1991,
dichiarava nulla la cessione di cui alla citazione, perché
priva di causa, affermando che il comune doveva restituire
all’attrice le aree di cui sopra ovvero pagare il valore
venale dell’area occupata, liquidato in £ 30.840.000 (mq.
771 X £ 40.000 a mq.).
Con pronuncia definitiva del 27 gennaio 1998, lo stesso
3

perché privo dei requisiti di legge, conveniva in giudizio

tribunale stabiliva che detta somma, per la natura
risarcitoria del credito che era di valore, doveva essere
rivalutata alla data della decisione (1997) ed erogata con

L’attrice proponeva appello contro la sentenza di cui sopra,
deducendo che il prezzo fissato in primo grado era
ragguagliato ad un indice di edificabilità inferiore a
quello effettivo e che il terreno aveva valore maggiore di
quello deciso dal tribunale, mentre l’ente locale era tenuto
a pagare anche il suolo non occupato con la costruzione
degli alloggi di cui sopra.
Anche il Comune di Potenza impugnava la sentenza del
Tribunale e, chiesta la riunione dei due giudizi, eccepiva
l’inammissibilità per tardività dell’avverso gravame
principale ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. e,
contestata l’esistenza di un indebito oggettivo a base della
domanda della controparte che avrebbe dovuto chiedere solo
il risarcimento del danno per occupazione illecita del suo
terreno, affermava che alla controparte spettava meno di
quanto proposto dal c.t.u., essendo errate le conclusioni di
questo sul valore venale delle aree occupate e non dovendosi
gli interessi riconosciuti in primo grado, per lo stato di
dissesto del comune nelle more da questo dichiarato.
4

gli interessi di legge dalla domanda al saldo.

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 43 del 10- 25
febbraio 2009 non notificata, accoglieva parzialmente gli
appelli riuniti delle parti e condannava il Comune di

e

19.701,75, così

quantificata al 30 giugno 1984, oltre rivalutazione e
interessi legali sulle somme via via rivalutate e su C
23.876,94 dal 27 maggio 1982 al 30 giugno 1984, al tasso di
legge vigente, dovuta per la maggiore superficie occupata
per i lavori, compensando in parte le spese di causa tra le
parti, e ponendole nel resto a carico del Comune di Potenza.
Nulla era riconosciuto a favore della Gallico per l’area
rimasta in sua proprietà e non utilizzata dall’ente locale,
e la sentenza, rilevato che il Comune aveva precisato che la
sua domanda di rimborso delle somme versate in eccesso alle
controparti per l’occupazione, era divenuta, con l’appello
della Gollico, azione bi quest’ultima l- risarcimento del
danno per occupazione illecita del suo terreno, per essere
illegittimo il procedimento ablatorio in assenza dei termini
di durata del procedimento e dei lavori (art. 13 della L. n.
2359 del 1865), qualificava l’azione come avente la sua

causa petendi in una occupazione illecita, usurpativa o
senza titolo.
Affermato che in tal modo si era avuta un’ammissibile
5

Potenza a pagare alla controparte

mutamento della domanda originale di risarcimento del danno
da occupazione appropriativa o per pubblica utilità in
quella da occupazione usurpativa, la Corte di merito

aree occupate senza titolo, che in primo grado si erano
ritenute edificabili erroneamente, mentre tali non erano, in
quanto solo per il vincolo preordinato all’esproprio, esse
erano state destinate alla realizzazione di alloggi per i
terremotati del 1980, ai sensi della legge n. 219 del 1981.
Tale vincolo, anche se conformativo e idoneo a dar luogo ad
una destinazione edificabile dei terreni, non poteva
assumere rilievo nel caso, per qualificare edificabili i
suoli occupati e per determinare il risarcimento dovuto,
rilevando solo a tal fine la loro destinazione urbanistica
anteriore all’occupazione e all’intervento ablatorio.
Il danno è stato quindi liquidato nel valore delle aree come
non edificabili, entro i limiti e modi già indicati/ Per la
cassazione di tale sentenza, la Gollico propone ricorso in
via principale di cinque motivi notificato il 15 gennaio
2010, cui replica, con controricorso notificato a mezzo
posta il 20 febbraio successivo e illustrato da memoria, il
Comune di Potenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6

riconosceva il danno da risarcire nel valore venale delle

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono in via preliminare
riunirsi i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
1. Sul piano logico è anche preliminare l’esame della

ricorrente, già proposta dal Comune di Potenza in secondo
grado in via incidentale e ripetuta da questo con il primo
motivo del suo ricorso per cassazione.
Su tale eccezione nulla ha deciso la C rte d’appe
Un

per

C-, tram-, Ge4

cui la stessa può ritenersi /tacitamente rigettata, con
statuizione che il Comune considera errata e da riformare.
L’eccezione denuncia una pretesa violazione del termine
breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. dal Comune di
Potenza, per avere l’ente locale proposto il suo appello con
atto notificato il 12 febbraio 1999, oltre i trenta giorni
dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza al
sindaco della città in persona propria, avvenuta il 29
maggio 1998.
La sentenza era stata notificata personalmente al sindaco,
quale organo del Comune e non al difensore dell’ente locale
ai sensi dell’art. 170 c.p.c. e, ad avviso del Comune di
Potenza, la predetta notificazione non poteva che aver dato
luogo alla decorrenza del termine breve di trenta giorni per
impugnare, violato dalla controparte, che non aveva proposto
7

eccezione di inammissibilità dell’appello dell’attuale

gravame entro tale termine.
Come deduce lo stesso comune ricorrente incidentale, la
giurisprudenza è stata sempre costante nell’affermare che la

personalmente, invece che al difensore, è inidonea a far
decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per
l’impugnazione;

si chiede quindi di modificare detto

indirizzo ermeneutico e qualificare la notifica della
sentenza alla parte personalmente idonea a dar luogo alla
decadenza dal gravame, per violazione del termine breve.
Aderendo all’indirizzo interpretativo costante di questa
Corte (cfr. di recente in tal senso S.U. 13 giugno 2011, n. ,
oly,42,e A.!Ge. futr-D
12898 e Cass. 11 febbraio 2013 n. 4384), [logico in ragione
della esigenza che la opportunità dell’impugnazione sia
valutata dal difensore tecnico, non può che confermarsi che
solo la notificazione della sentenza all’avvocato della
parte, può far decorrere il termine breve per impugnare di
cui all’art. 325 c.p.c., rendendo conoscibile la decisione
al solo soggetto tecnicamente abilitato a rilevare la
opportunità di proporre l’impugnazione.
Pertanto l’appello era nella fattispecie ammissibile, non
rilevando la notifica della sentenza personalmente alla
parte ai fini della decorrenza del termine per appellare,
8

notificazione del provvedimento da impugnare alla parte

per cui l’eccezione della tardività del gravame è da
ritenere implicitamente rigettata con statuizione corretta,
che comporta il rigetto del primo motivo di ricorso

merito gli altri motivi di esso e il ricorso principale.
2.1. Il primo motivo del ricorso principale della Gollico
deduce

violazione

dell’art.

112

c.p.c.

dalla Corte

potentina, per avere la ricorrente chiesto alla stessa di
liquidare “i danni subiti dall’appellata entro i limiti di
giustizia, con applicazione dei criteri di cui all’art. 3,
comma 65, della legge 23 dicembre 1996 n. 662” e solo
successivamente domandato il risarcimento del danno da
occupazione illecita del suolo dall’ente locale.
La Corte di merito, d’ufficio, ha affermato che l’originaria
domanda, fondata su una occupazione per causa di pubblica
utilità o appropriativa, era divenuta azione risarcitoria da
occupazione usurpativa, e così ha rilevato la modifica del
titolo a base delle richieste della Gollico senza dichiarare
preclusa la domanda nuova di costei per la mutatio libelli
operata.
Il quesito conclusivo chiede di dichiarare illegittima la
decisione di merito che, di ufficio, ha trasformato la
domanda

originaria

di

risarcimento
9

da

occupazione

incidentale, perché infondato, consentendo di valutare nel

appropriativa in quella, diversa, da occupazione usurpativa,
non rilevando la inammissibilità della nuova richiesta.
1.2. Il secondo motivo del ricorso principale della Gollico

avere deciso in contrasto con il giudicato della pronuncia
non definitiva del Tribunale di Potenza del 1991, che aveva
riconosciuto la natura edificabile dell’area occupata,
violando in tal modo anche l’art. 112 c.p.c.
Il tribunale aveva qualificato il suolo con “potenzialità
edificatorie”, affermando che l’indennità di espropriazione
doveva liquidarsi ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359
del 1865 nel valore venale dell’area; tale statuizione non
era stata impugnata dal Comune di Potenza e quindi la
pronuncia di appello che ha qualificato, di ufficio,
“agricola” o inedificabile la medesima superficie e
liquidato il risarcimento del danno in base a tale natura,
ha violato il giudicato su tale punto decisivo ed è andata
oltre l’appello, in contrasto con l’art. 112 c.p.c.
1.3. Si lamenta, in terzo luogo, la violazione degli artt.
360 n. 5 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 16 della legge n.
865 del 1971, perché la Corte d’appello non ha riconosciuto
il danno prodotto al reliquato, con la occupazione parziale
delle aree della Gollico in rapporto alla natura edificabile
10

censura la sentenza, per violazione dell’art. 2909 c.c., per

dell’intera superficie e alla riduzione di cubatura
realizzabile sull’area rimasta alla danneggiata, da
considerare anche essa occupata sul presupposto che, anche a

mai era stata chiesta dalla Gollico la restituzione.
In tal modo la decisione impugnata non ha motivato nel
merito sulla domanda della Gollico di risarcimento del danno
da occupazione illecita liquidabile ai sensi dell’art. 16
della legge n. 865 del 1971 e dell’art. 2043 c.c., in 1/12
del valore dell’area per ogni anno in cui la stessa era
stata illecitamente detenuta dal comune, oltre accessori.
1.4. Si deduce poi, con il quarto motivo di ricorso, la
violazione delle stesse norme indicate nel terzo motivo, per
non essersi liquidato alcun danno derivato dall’occupazione
alle aree rimaste alla

Gollico,

che la stessa Corte

d’appello determina in mq. 888, liquidando il dovuto a
titolo risarcitorio solo in rapporto alle aree occupate e
trasformate.
1.5. Si lamenta poi con il quinto motivo di ricorso la
omessa pronuncia sulla domanda d’interessi anatocistici
proposta dal ricorrente principale, anche con il gravame
alla Corte d’appello, che doveva riconoscere tali accessori
almeno dalla data di notifica dell’appello della Gollico.
11

considerare acquisito lo stesso reliquato al comune, di esso

2.1. Il controricorso del Comune di Potenza replica ai
motivi del ricorso principale e, in via incidentale, dopo
avere ripetuto l’eccezione di inammissibilità dell’appello

sentenza, denuncia omessa motivazione o mancata pronuncia
sulla domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso,
dall’ente locale con la somma di E 74.443,92, versata con la
rivalutazione per l’illecito, in base a una qualifica dal
Tribunale delle aree come “edificabili”, corretta in secondo
grado con il riconoscere la loro destinazione agricola.
Valutare i terreni occupati per costruire alloggi da
destinare ai terremotati della Basilicata del 1980 in
relazione alla edificabilità loro attribuita con il vincolo
per l’esproprio, è stato errato per il ricorrente
incidentale.
L’ente locale chiede se vi sia stata omessa pronuncia sulla
domanda di restituzione delle somme versate in eccesso
rispetto a quanto riconosciuto dovuto in appello ovvero se
basti il riconoscimento in motivazione della “possibilità”
per l’ente locale, di ripetere dette somme da esso versate
alla Gollico in più del dovuto, per ritenere riconosciuto il
diritto del Comune di Potenza al rimborso di quanto pagato
in eccesso a controparte, rispetto al valore delle aree
12

in questa sede già ritenuta infondata al n. 1 della presente

stesse.
2.2. Si lamenta ancora, dal comune ricorrente incidentale,
violazione degli artt. 194, comma l, c.p.c. e 90, comma l,

l’errore della Corte di merito di avere rigettato
l’eccezione di nullità delle operazioni del c.t.u., che non
aveva dato avviso al consulenti di parte e ai difensori del
comune, delle operazioni da esso iniziate, per consentire la
partecipazione alle

stesse di detti

difensori tecnici

dell’ente locale.
La Corte di appello ha ritenuto tardiva la deduzione delle
indicate nullità, da prospettarsi al più tardi nella prima
udienza successiva alla mancata convocazione dei difensori o
al massimo nella prima difesa dopo il deposito della
relazione dell’ausiliare, seguita alla irregolarità che si
denuncia a carico del c.t.u., mentre nel caso il difensore
aveva chiesto, subito dopo le pretese irregolarità della
consulenza, il rinvio di una udienza in attesa del deposito
della relazione dall’ausiliare senza denunciare tali
illegittime condotte del consulente e domandando solo se era
illegittima la condanna delle parti alle spese di
consulenza, da ritenere nulla per cui per essa alcunché
doveva ritenersi dovuto all’ausiliare
13

disp. att. c.p.c., oltre che degli artt. 90 e 91 c.p.c., per

3.1. Il primo motivo del ricorso principale della Gollico è
inammissibile come del resto si è già rilevato dalla
sentenza di questa Corte 21 dicembre 2012 n. 3424, che s’è

ricorso di altro privato danneggiato da occupazione di un’
area vicina a quella di cui al presente giudizio, dello
stesso Comune di Potenza, nel medesimo procedimento
espropriativo del post-terremoto del 1980 in Basilicata, ed
ha ritenuto preclusa tale impugnazioneDetto motivo di ricorso è inammissibile per difetto
d’interesse della ricorrente a denunciare il mutamento della
propria domanda originale, in quanto dalla nuova causa
petendi dell’occupazione usurpativa accertata dalla Corte di
appello, in luogo di quella originaria, nessun danno è
derivato alla donna, avendo determinato in concreto tale
nuova qualificazione dell’azione effetti sostanzialmente
identici a quelli della domanda risarcitoria da occupazione
appropriativa (così Cass. 16 luglio 2010 n. 16750).
Anche a non rilevare l’inammissibilità del ricorso che
denuncia una condotta contra legem della stessa ricorrente,
la recente giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata
nel senso che non comporti preclusione da domanda nuova il
mutamento della causa petendi dell’azione di risarcimento
14

pronunciata sulla stessa impugnazione, in altra causa su

del danno da occupazione per pubblica utilità in quella di
risarcimento da occupazione usurpativa, ai sensi dell’art.
2043 c.c. (così, cfr. Cass. 5 dicembre 2011 n. 25959 e la

Il primo motivo di ricorso della Gollico è quindi, prima che
infondato e da rigettare, precluso, perché nel merito vi è
stata la sostanziale accettazione del contraddittorio sulla
nuova domanda della ricorrente da parte del comune.
3.2. Il secondo motivo del ricorso principale è stato
ritenuto fondato dalla sentenza citata del 2012, che
richiama espressamente analoga soluzione adottata in altri
casi, relativi a sentenze che avevano pronunciato su
antecedenti logici della decisione con efficacia di
giudicato, come accaduto nella fattispecie in ordine alla
rilevata natura edificabile delle aree occupate in primo
grado, non impugnata dalle parti (con Cass. 17 febbraio 2011
n. 3909, ricordata nella sentenza n. 3424 del 2012, cfr.
pure Cass. 16 marzo 2012 n. 4821).
Anche se il tribunale s’è pronunciato su una ripetizione di
indebito contestata dal ricorrente in questa sede, la
domanda con il gravame della Gallico era stata trasformata
da questa in azione risarcitoria e in primo grado la
liquidazione della somma da restituire all’ente locale
15

citata n. 16750 del 2010).

sarebbe stata diversa, in caso di decisione difforme sul
punto pregiudiziale della natura, edificabile o agricola,
delle aree occupate.

dovendosi negare che la Corte d’appello potesse discostarsi
dalla qualificazione urbanistica agricola o inedificabile
dell’area occupata, già riconosciuta in via definitiva, dato
che la pronuncia sul punto non era stata censurata da alcuna
delle parti, e costituiva quindi giudicato.
Deve invece dichiararsi inammissibile il terzo motivo di
ricorso, potendosi presumere che la liquidazione del
risarcimento nel merito abbia compreso tutti i danni subiti
per l’occupazione e quindi anche la eventuale perdita di
valore del reliquato se sussistente, nulla altrimenti
spettando per tale titolo al danneggiato.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale
comporta la cassazione della sentenza in relazione al motivo
accolto, con necessità di riliquidare il danno, per cui
assorbe il quarto e il quinto motivo del medesimo ricorso,
relativi l’uno alla liquidazione delle perdite effetto
dell’occupazione illecita anche per le aree residue della
proprietà occupata e l’altro agli accessori della
liquidazione, da rimettere al giudizio in sede di rinvio.
16

Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto,

3.4. Il primo motivo del ricorso incidentale s’è già
respinto perché infondato, mentre resta assorbito il secondo
motivo di tale ricorso, attinente alla liquidazione del

rinvio, nel corso del quale non potrà non tenersi conto di
quanto versato dal Comune di Potenza in corrispettivo delle
aree in favore di controparte alcune somme, che la sentenza
impugnata ha ritenuto di misura maggiore di quanto spettante
alla danneggiata, con implicito riconoscimento del diritto
del comune a ripetere quanto pagato in eccedenza ai privati
risarciti come la Gollico.
Deve poi dichiararsi assorbito dall’accoglimento parziale
del secondo motivo del ricorso principale, anche l’ultimo
motivo di ricorso incidentale relativo alla pretesa nullità
delle operazioni del c.t.u. rilevanti ai fini della
quantificazione del dovuto, che dovrà operarsi comunque in
sede di rinvio.
4. In conclusione, riuniti i ricorsi, va accolto il secondo
motivo del ricorso principale, dovendo dichiararsi
inammissibili il primo e il terzo motivo di tale
impugnazione, mentre va rigettato il primo motivo di ricorso
incidentale, con assorbimento degli altri motivi di entrambi
i ricorsi.
17

risarcimento, che dovrà avvenire, come già detto, in sede di

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in
relazione al motivo accolto, con rimessione della causa alla
Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, perché

in questa sede e decidendo anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo di
quello principale e dichiara inammissibile il primo e terzo
motivo di questo, rigetta il primo motivo dell’incidentale,
con assorbimento dei residui motivi dei due ricorsi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rimette la causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della 1″ sezione
civile della Corte suprema di Cassazione il

511kottAre À 013.

si pronunci sulla domanda, applicando i principi enunciati

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