Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16970 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 11/08/2016), n.16970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CMP COSTRUZIONI MECCANICHE POLIVALENTI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 160/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.6.2009 la CTR Campania ha ritenuto di annullare l’iscrizione a molo e la conseguente cartella di pagamento notificata alla contribuente in dipendenza dell’omesso versamento, in una procedura di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 – bis, delle rate successive alla prima sulla base della considerazione che nella specie si rende applicabile la L. n. 2 del 2009, art. 32, comma 7, in guisa del quale “l’ufficio deve recuperare le imposte residue iscrivendo a ruolo le rate non versate dalla contribuente, oltre interessi se dovuti”.

Avverso questa interpretazione è insorta l’Agenzia delle Entrate chiedendo la cassazione dell’impugnata sentenza in forza di un solo motivo di ricorso, a cui non ha replicato la parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso l’Agenzia ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 32, comma 7, convertito in L. n. 2 del 2009, L. n. 289 del 2002, , 9 – bis e D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, convertito in L. n. 248 del 2006, posto che contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, l’art. 32 anzidetto si limita a prevedere il potenziamento dell’attività di riscossione, ma non statuisce in alcun modo che nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 9 – bis successivamente al versamento della prima rata gli effetti del condono sono conservati pur in presenza di inadempimento del contribuente”.

2.2. Il motivo si palesa fondato per ragioni pregiudiziali quanto all’IVA e nel merito quanto alle imposte dirette.

2.3. Invero, quanto agli effetti della disciplina agevolativa recata dalla L. n. 289 del 2002, sull’IVA, come questa Corte ha già osservato, le misure che in tema di condono comportano una rinuncia definitiva dell’amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in data 17.5.77, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17.7.08, in causa C – 132/06. Secondo tale decisione, invero, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della predetta sesta direttiva del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di IVA, per avere previsto, con la L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, cosi pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (24505/15; 24009/15; 20068/09).

Ebbene – come si è precisato – deve ritenersi che detta pronuncia abbia una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale (a carattere sia legislativo che amministrativo), con la quale lo Stato membro rinunci in via generale, o in modo indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario. Ne discende che va disapplicato, per contrasto con il menzionato diritto comunitario cogente, sebbene con riferimento alla sola IVA, l’art. 9 – bis, che, consentendo di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento del tributo, comporta una rinuncia definitiva alle sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell’obbligo di pagamento del tributo principale (20467/15; 25133/15; 19546/11).

2.4. Nè può dubitarsi del fatto che la disapplicazione del diritto nazionale confliggente con le norme del diritto comunitario cogente debba essere operata, pure d’ufficio, anche nel presente giudizio di legittimità, onde assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie aventi un rango preminente rispetto a quelle del singoli Stati membri. A tanto induce, invero, il principio di effettività, enunciato nei Trattati istitutivi della Comunità prima e dell’Unione poi, che comporta l’obbligo per il giudice nazionale di applicare il diritto comunitario in qualsiasi stato e grado del processo, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o – nella specie – il carattere chiuso del giudizio di cassazione (SS.UU. 26948/06)).

2.5. Il motivo è invece, come detto, fondato nel merito quanto alle imposte dirette.

E’ palese l’errore di sussunzione consumato nella specie dalla CTR che ha applicato ad una fattispecie correttamente individuata una norma disciplinante una fattispecie totalmente diversa. Mentre infatti nel caso di specie oggetto di contesa era se l’istanza di condono ex art. 9 – bis si mantenga o meno efficace nell’ipotesi in cui la parte abbia omesso il versamento delle rate previste ai fini della definizione – sicchè la fattispecie identificava propriamente la questione sostanziale delle condizioni che consentono l’accesso alla procedura di definizione agevolata prevista dalla norma -, il giudice d’appello ha ritenuto che risposta affermativa al problema di diritto così posto potesse ritrarsi da una norma dettata in tema di riscossione dei crediti derivanti dall’omesso versamento delle somme dovute a titolo di condono, da una norma intesa perciò a regolare non già in senso innovativo un profilo sostanziale o comunque influente sulla concreta questione oggetto di discussione, ma un profilo strettamente procedurale, mirando invero il legislatore, chiusa la stagione condonistica, a definire le pendenze residue attraverso un deciso potenziamento dell’attività riscossiva.

Ne discende perciò che, essendo la norma applicata del tutto estranea alla fattispecie esaminata, nessun effetto argomentativo è da essa escerpibile -come al contrario erroneamente ravvisato dal giudice territoriale – in funzione di una rimeditazione del consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui “in tema di condono fiscale, mentre il condono tributario “premiale” previsto dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15, 16, consente al contribuente di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art. 9 – bis della stessa legge concede invece un condono tributario “clemenziale” che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al “quantum” dovuto dal contribuente, sicchè, in quest’ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2, della legge citata, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a molo dell’importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali” (379/16).

3. Accolto dunque il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, la causa può essere decisa nel merito ricorrendo i presupposti dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo.

4. Spese alla soccombenza in questo giudizio e compensate nei gradi di merito attesa la novità della questione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’impugnate sentenza e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo; condanna parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7000,00= oltre alle spese prenotate a debito e ad eventuali accessori e compensa le spese dei giudizi di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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