Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17042 del 11/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 11/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 11/08/2016), n.17042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 791-2011 proposto da:

R.G., (C.F. (OMISSIS)), R.M. (C.F. (OMISSIS)),

R.A. (C.F. (OMISSIS)), RE.GI. (C.F. (OMISSIS)),

tutti in proprio e nella qualità di eredi di R.F. e

RO.RO., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso

l’avvocato GABRIELE CORMAGI, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIETRO CAMI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA

(C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO PERGOLIZZI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato SONIA DI DOMENICANTONIO, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA,

con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, ritualmente notificata, Ro.Ro. nonchè i figli R.G., Gi., A. e M., aventi causa di R.F., rispettivamente marito e padre deceduto, già assegnatario di alloggio in (OMISSIS) da parte della Gescal (successivamente vi era stata nuova assegnazione alla Romano con promessa di vendita del medesimo alloggio) convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, l’I.A.C.P. di Messina, successore della Gescal, ai sensi dell’art. 2932 c.c., perchè fosse pronunciata sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo di trasferimento della proprietà di detto alloggio.

Si costituiva lo IACP che chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con sentenza in data 11/09/2000, rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori.

Si costituiva l’ente appellato, chiedendo il rigetto dell’appello.

Veniva espletata prova per testi.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 13/11/2009, rigettava l’appello.

Ricorrono per cassazione Re.Gi. A. e M., quali eredi di R.F. e Ro.Ro., nel frattempo deceduta, che pure depositano memoria difensiva per l’udienza.

Resiste con controricorso lo IACP di Messina.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione di norme di diritto ex L. n. 43 del 1949; D.P.R. n. 1035 del 1972, ex art. 1 là dove la sentenza impugnata aveva sostenuto la rilevanza, nella specie, del requisito di utilizzazione abitativa dell’alloggio.

Con il secondo, vizio di motivazione, in quanto il giudice a quo non avrebbe tenuto conto della documentazione in atti e dell’istruttoria testimoniale.

Quanto al primo motivo, è indubbio, come correttamente precisa il giudice a quo, che di regola il diritto al trasferimento degli alloggi di edilizia economica e popolare è subordinata al requisito, di generale applicazione della persistenza dell’utilizzazione abitativa dell’alloggio: la funzione sociale dell’assegnazione è quella di soddisfare le esigenze abitative degli aventi diritto, consentendo l’accesso alla casa a prezzi di favore a soggetti comunque bisognevoli di sostegno.

Affermano i ricorrenti che la legge in concreto applicabile non imporrebbe l’obbligo di residenza.

Al contrario, il D.P.R. n. 1265 del 1956, art. 14 recante norme integrative e complementari per l’attuazione della L. n. 43 del 1949, prevede, tra i requisiti per l’assegnazione di alloggi con promessa di vendita, come nella specie, che il lavoratore presti abitualmente la propria opera ovvero risieda nel luogo di ubicazione dell’alloggio. Vi è una continuità di disciplina, in quanto il D.P.R. n. 1035 del 1972, pur non applicabile direttamente alla fattispecie ratione temporis, prevede anch’esso, la sussistenza dei requisiti di residenza o prestazione di attività lavorativa. E la giurisprudenza ha precisato che in mancanza di occupazione dell’immobile, l’assegnatario si presume rinunciatario con automatica cessazione dell’assegnazione (tra le altre, Cass. N. 10823 del 1992).

Va per di più osservato che, proprio in applicazione della legislazione in materia, nel contratto con promessa di vendita a favore della R., si sancisce l’obbligo dell’assegnataria di non servirsi dell’alloggio per uso diverso da quello di abitazione. Precisa il giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, che tale previsione esprime palesemente non solo il divieto di modifica della destinazione d’uso ma anche del mero non uso. Si tratta di una valutazione di fatto, cui i ricorrenti contrappongono inammissibilmente una interpretazione alternativa.

Va infine precisato che il trasferimento in proprietà dell’alloggio non si determina automaticamente con l’esercizio della facoltà di riscatto o con il completo pagamento del prezzo, in quanto l’ente proprietario o gestore conserva il potere di rilevare ragioni di decadenza o revoca dell’assegnazione preclusiva del successivo passaggio di proprietà (tra le altre, Cass. n. 6123 del 2001; Cass. n. 21459 del 2009), salvo ovviamente la possibilità degli assegnatari che abbiano pagato il residuo prezzo di ottenere la restituzione, eventualmente con una azione di ripetizione di indebito, che nella specie non è stata proposta.

Va pertanto rigettato il primo motivo in quanto infondato, e con elementi di inammissibilità, relativi al profilo sopra trattato circa l’interpretazione di clausola contrattuale.

Quanto al secondo motivo, chiarisce il giudice a quo che dalla documentazione prodotta e dall’istruttoria espletata, non emerge la prova del mancato trasferimento: lo IACP ha prodotto certificazioni anagrafiche circa il trasferimento della R. e dei figli da (OMISSIS) fin dal 1970. Continua il giudice a quo, ritenendo del tutto irrilevante una certificazione anagrafica relativa ad uno dei figli che è stato residente in Francavilla nel 1979.

Precisa infine la sentenza impugnata che i due testi assunti hanno affermato di aver notato in più occasioni la presenza della R. sui luoghi: si tratta di un venditore ambulante e di un possessore di terreno vicino. Essi, secondo l’interpretazione della Corte di merito, sorretta da motivazione adeguata e non illogica, hanno dichiarato di aver riscontrato saltuariamente seppur con una certa continuità, la presenza sui luoghi della R., e ciò appare – continua la Corte – scarsamente probante in merito alla configurabilità di una effettiva e costante situazione residenziale.

I ricorrenti propongono nella sostanza una valutazione alternativa delle prove e dell’istruttoria testimoniale, non controllabile in questa sede. Il motivo va pertanto dichiarato inammissibile.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2016

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