Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17107 del 16/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 16/08/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 16/08/2016), n.17107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9264/2015 proposto da:

GAIA SERVIZI DI UTILITA’ SOCIALE S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA CAPUTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GABRIELE FAVA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimato –

nonchè da:

F.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, GIACINTO

FAVALLI, CHIARA CONSONNI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GAIA SERVIZI DI UTILITA’ SOCIALE S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell’avvocato

GIANLUCA CAPUTO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GABRIELE FAVA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1226/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/12/2014 R.G.N. 1370/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato CAPUTO GIANLUCA;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l’opposizione proposta da F.C. – dipendente della s.r.l. Gaia Servizi di Utilità Sociale quale dirigente, con funzioni di direttore generale dal 1 gennaio 1997 sino all’agosto 2011 e poi di direttore di farmacia – avverso l’ordinanza della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 59, con la quale era stata respinta la domanda proposta dal predetto dipendente, il quale aveva chiesto dichiararsi discriminatorio o determinato da motivo illecito, il licenziamento intimatogli dalla società in data 21 ottobre 2013.

Ha altresì dichiarato inammissibili le ulteriori domande volte alla declaratoria di assenza di giusta causa o di ingiustificatezza del licenziamento, con condanna della società al pagamento delle indennità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dirigenti.

Tale pronuncia, a seguito di reclamo del F., è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano, la quale, con sentenza depositata il 22 dicembre 2014, dopo avere escluso l’illiceità e la discriminatorietà del licenziamento, ha ritenuto questo privo di giusta causa ed ingiustificato, condannando la società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità supplementare, con gli accessori di legge.

Al F. era stato contestato, nell’ambito di una verifica eseguita dall’ASL, Milano (OMISSIS), relativa alla procedura di rettifica delle ricette emesse nel periodo gennaio – dicembre 2003, che, nonostante l’Azienda gli avesse comunicato “la necessità di essere presente alla convocazione dell’ASL, al fine di dimostrare la mancata analiticità delle contestazioni e degli importi richiesti”, il predetto dirigente, “in contraddittorio con l’Ente, senza previamente informare nè stabilire di concerto con l’Azienda le modalità di contestazione delle somme richieste”, aveva “definito una quantificazione dell’importo a debito gravante sulla Gaia Servizi di Utilità Sociale, pari ad Euro 13.204 come da verbale n. 7 del 16.09.2013”.

Ricorre per cassazione contro la sentenza sopra indicata la società sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il dipendente, il quale propone altresì ricorso incidentale condizionato per due motivi. Quest’ultimo ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deduce che la Corte di merito, dopo avere affermato che, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, le domande subordinate, relative alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa e per mancanza di giustificazione, non potevano essere esaminate in quanto non fondate sugli stessi fatti costitutivi, ha esaminato le domande medesime, e ciò sul presupposto che il Tribunale, nella fase di opposizione, non aveva dichiarato inammissibili dette domande. Tale assunto, aggiunge, è errato, poichè la decisione di rigetto emessa dal Tribunale aveva assorbito ogni ulteriore questione circa l’ammissibilità delle domande subordinate. Conseguentemente la Corte di merito, decidendo sulle domande in questione, ha pronunciato ultra petitum.

2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata depositata il 22 dicembre 2014, nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), secondo cui l’impugnazione è ammessa “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La nuova formulazione della disposizione anzidetta non contiene alcun riferimento alla “motivazione” della sentenza impugnata nè sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 8053/14), “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”.

Ed ancora, “…La riformulazione dell’art. dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha ricondotto il vizio di legittimità nell’alveo del minimo costituzionale della motivazione della sentenza richiesto dall’art. 111 Cost., venendo, pertanto, a coincidere il vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con l’esistenza della motivazione in sè, prescindente dal confronto con le risultanze processuali” (così, in motivazione, Cass. n. 3852/16).

Quanto all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. sez. un. n. 8053/14 cit.).

Il motivo in esame, che ha censurato l’impugnata sentenza sotto un profilo espunto dalla normativa in vigore, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47, 48, 49 e 50, rileva che non possono essere proposte, nelle forme del nuovo rito, domande diverse da quelle di cui al comma 47, aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 e successive modificazioni, e cioè l’impugnativa dei licenziamenti illeciti, perchè discriminatori o ritorsivi. L’unica domanda che poteva formare oggetto di esame da parte del giudice d’appello era dunque quella principale, ossia l’accertamento di un licenziamento discriminatorio, mentre le domande subordinate, con le quali era stato chiesto dichiararsi illegittimo il licenziamento perchè privo di giusta causa o ingiustificato, essendo fondate su fatti costitutivi diversi, dovevano essere considerate inammissibili.

4. Il motivo non è fondato.

A norma della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, con il ricorso in opposizione avverso l’ordinanza della fase sommaria non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 dello stesso articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi.

Il comma 47 dianzi indicato prevede che le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolare della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Il F., impugnando il licenziamento, ha chiesto che questo fosse dichiarato illecito, perchè discriminatorio e ritorsivo, ed in subordine che fosse dichiarato illegittimo, in quanto privo di giusta causa o privo di giustificazione.

Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 141 del 2006), fatti costitutivi dell’azione di impugnazione del licenziamento sono esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’illegittimità dell’atto espulsivo.

Tale principio di diritto esclude che possano considerarsi fondate su fatti costitutivi diversi, le domande come sopra proposte dal dipendente.

Si tratta, invero, di pretese che traggono il loro presupposto dalla vicenda estintiva del rapporto e che sono collegate tra loro, essendo fondate sugli stessi fatti costitutivi.

D’altra parte, della L. n. 300 del 1970, art. 18, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, “nel prevedere una gradualità di tutele collegate al tipo di licenziamento accertato, attribuisce al giudice il potere-dovere di qualificare i fatti allegati al ricorso e di ricondurli alle ipotesi ivi previste, anche ai fini di determinare il regime sanzionatorio applicabile” (Cass. n. 23073 del 2015).

Non è necessaria una assoluta identità di tutti i fatti costitutivi delle diverse domande azionate, essendo sufficiente una sovrapposizione quanto meno parziale con i fatti costitutivi dell’impugnativa del licenziamento (così, in motivazione, Cass. 12094/16, la quale ha ritenuto che la domanda di reintegra L. n. 300 del 1970, ex art. 18, è fondata sugli stessi fatti costitutivi di cui alla domanda della L. n. 604 del 1970, ex art. 8 e che anche la domanda di condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso è fondata sulla pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e su un ingiustificato recesso senza preavviso ed è fatta valere nell’ambito di una impugnativa di licenziamento L. n. 300 del 1970, ex art. 18, rispetto alla quale vi è coincidenza di fatti costitutivi e dalla cui vicenda estintiva del rapporto di lavoro trae presupposto).

Sotto altro profilo, deve poi osservarsi come la concentrazione delle domande risulta maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonchè della effettività della tutela assicurata.

Diversamente opinando, il lavoratore sarebbe costretto a proporre più ricorsi avverso il medesimo licenziamento, frazionando le domande in relazione agli stessi fatti costitutivi, con una dilatazione dei tempi del processo non coerente con le finalità primarie della normativa in materia di licenziamenti dettata dalla L. n. 92 del 2012.

Nella specie, la trattazione congiunta della domanda principale e di quelle subordinate, articolate in via gradata, non ha comportato alcun aggravio di carattere istruttorio, evitando semmai un’inutile rinnovazione di attività processuale.

La interpretazione qui accolta è in linea con il principio del diritto costituzionale della parte alla tutela piena ed effettiva dei diritti e degli interessi legittimi (art. 24 Cost.) attuata attraverso il “giusto processo”, che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 5700 del 2014) non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso, ma tende ad assicurare “altri valori, in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa il diritto al contraddittorio e, in definitiva, il diritto ad un giudizio”.

5. Con il terzo motivo la società, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto, peraltro con motivazione lacunosa ed insufficiente, che il licenziamento fosse privo di giusta causa. Esso invece era legittimo, tenuto conto dei danni cagionati all’azienda e venendo anche in rilievo la colpa lieve, in ragione della qualifica dirigenziale rivestita dal F..

Aggiunge la ricorrente che la decisione impugnata non è suffragata da alcuna prova e che non è stata considerata la grave negligenza del F., il quale, richiesto dal datore di lavoro, di tenere una determinata condotta, ha agito in contrasto con le direttive aziendali, tenendo all’oscuro la società per diversi mesi circa gli importi richiesti dall’ASL ed “accettando gli addebiti, come rideterminati dall’ASL, senza effettuare alcun approfondimento e/o richiesta di ulteriori dettagli” e senza informare preventivamente l’azienda.

Circostanze queste, ad avviso della ricorrente, che “la Corte non ha esplorato attraverso alcun mezzo istruttorio, peraltro fondando erroneamente la decisione circa l’illegittimità del licenziamento per giusta causa, in palese disapplicazione dei principi di legge adottabili nel presente caso”.

6. Il motivo è inammissibile.

Ancorchè prospettata sotto il profilo della violazione di legge, la censura investe la motivazione della sentenza che la stessa ricorrente definisce “lacunosa ed insufficiente”.

Al riguardo va precisato che il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è ravvisabile qualora vi sia stata una erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta normativa, e cioè una errata individuazione della norma regolatrice della controversia, circostanze queste che la ricorrente omette del tutto di indicare.

La ricorrente si duole invece della non corretta valutazione dei fatti di causa e della condotta tenuta dal F., denunciando sostanzialmente un vizio di motivazione, non più consentito ai sensi della nuova versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che prevede ora il ricorso per cassazione nell’ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza n. 8053/14, hanno affermato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nella specie non si ravvisa siffatta anomalia, avendo la Corte di merito dato conto delle ragioni della decisione, osservando che la società non aveva offerto di provare di avere richiesto al F. di essere presente, tramite un suo delegato, alla convocazione dell’ASL al fine di contestare gli importi richiesti; che il F., quale direttore generale nel periodo di riferimento, era pienamente in grado di conoscere le criticità e gli errori della fatturazione oggetto della contestazione; che all’incontro con l’ASL era presente anche il collega A., responsabile del magazzino e di fatto ormai coordinatore del servizio farmacie, il quale ha sostanzialmente condiviso la definizione della vicenda.

Deve aggiungersi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/14 cit.; Cass. 27 novembre 2014 n. 25216).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

7. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato, con il quale il F.: a) ha eccepito l’illegittimità del licenziamento perchè intimato dal Presidente della società in assenza di poteri gestori (primo motivo); b) ha lamentato che la Corte, pur esaminando le domande subordinate, relative alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa e per mancanza di giustificazione, aveva prima sostenuto, erroneamente, che non avrebbero potuto essere esaminate, perchè non fondate sugli stessi fatti costitutivi (secondo motivo).

8. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore di F.C., in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2016

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