Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17463 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23982-2014 proposto da:

A.C., n. q. di erede di G.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO

rappresentanto e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5424/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

03/06/2013, depositata i108/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ARIENZO ROSA;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN, difensore del controricorrente, che

si riporta e insiste nell’eccezione di inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da G.A. nei confronti dell’INPS, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6, (benefici ex combattenti) sulla pensione di reversibilità in regime internazionale in godimento, per effetto della nullità della procura alle liti, in adesione alla prima eccezione proposta dal convenuto.

Su impugnazione della G., la Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’8.10.2013, respingeva il gravame affermando che la procura non era valida, dovendo presumersi che essa fosse stata rilasciata all’estero, considerato che la mandante era residente all’estero, che nulla era stato indicato circa il luogo e il rilascio della procura, che la ricorrente non era mai comparsa in udienza nè aveva fornito la prova del proprio ingresso in Italia, che il ricorso di primo grado, a margine del quale la procura era stata apposta, non indicava il luogo del relativo rilascio.

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso A.C., nella asserita qualità di erede della G., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Viene dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 182 c.p.c., siccome novellato e degli artt. 83, 232, 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., sostenendosi che sussisteva l’obbligo del giudice di invitare le parti alla regolarizzazione del mandato alle liti ritenuto nullo, permettendo la sanatoria del vizio sin dall’instaurazione del rapporto processuale e che, trattandosi di legitimatio ad processum, verificabile in ogni stato e grado del processo, la prova della esistenza della procura possa essere fornita in ogni stato e grado del processo ed anche in sede di legittimità. Viene pertanto allegata rituale procura notarile con cui la ricorrente, nel conferire mandato speciale alle liti per il giudizio di legittimità, sostiene di avere nel contempo ratificato il mandato conferito nel giudizio di appello e di primo grado ai precedenti difensori.

L’ A. rileva, poi, l’erroneità della decisione per violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., laddove è stato posto a fondamento del superamento della presunzione di rilascio in Italia del mandato alle liti la circostanza della residenza all’estero della parte ricorrente, della mancata indicazione del luogo di rilascio sul mandato e della mancata risposta all’interpello.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte, a s. u., ha affermato il principio alla cui stregua “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell’ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta”.

Nel caso esaminato si ricade nell’ipotesi di impugnazione proposta dall’asserito erede della parte originaria, deceduta nelle more del giudizio.

A fronte dell’eccezione sollevata dall’INPS nel corpo del controricorso con riguardo al difetto di prova della legittimazione attiva in capo alla ricorrente, per mancata dimostrazione della qualità di unica erede della A., quest’ultima assume, nella memoria, di avere provveduto a notificare all’INPS in data 9.12.2014 (dopo la notifica del controricorso dell’istituto del 13.11.2014), il certificato di morte debitamente timbrato e tradotto e l’atto notorio sulla qualità di erede, rimasto privo di contestazione.

Va, tuttavia rilevato che tale notifica – come è dato rilevare dalla relata inserita anche in copia nel corpo della memoria – è stata effettuata presso il procuratore dell’INPS costituito nel giudizio di gravame (avv. Paola Scarlato) e non presso i procuratori costituiti per l’istituto nel giudizio di legittimità, sicchè non può affermarsi la mancata contestazione da parte dell’INPS della dedotta qualità di erede, così come affermato dalla ricorrente anche con richiamo alla sentenza a SS. UU. sopra richiamata (cfr., nello stesso senso, successivamente, Cass. 15.1.2015 n. 547).

Non risulta neppure dimostrato che l’ A. sia unica erede della G., per cui anche sotto tale ulteriore profilo manca la prova della legittimazione attiva necessaria ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, che, in ragione di tali considerazioni, non può che essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Ricadendo la fattispecie in una delle ipotesi previste, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna l’ A. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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