Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17648 del 06/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/09/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 06/09/2016), n.17648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25807-2010 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI e ALESSANDRO RICCIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.F., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 663/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/05/2010, R.G. N. 312/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato MAURO RICCI;

udito l’Avvocato GIOVANNI PAOLOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

PQM.

Vedi Provvedimento Allegato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 663/2010, depositata il 13.5.2010, la Corte d’Appello di Firenze, riuniti i ricorsi, rigettava gli appelli proposti dall’INPS contro la sentenze di primo grado del tribunale di Siena che avevano condannato l’INPS a pagare agli appellati, ciechi civili, le somme quantificate a seguito di ctu a titolo di perequazione dell’indennità di accompagnamento in godimento,-attribuita per il loro status di ciechi civili assoluti nella misura pari a quella goduta dai grandi invalidi di guerra. La Corte, rigettati gli appelli, condannava l’INPS al pagamento delle spese del giudizio.

A fondamento della pronuncia la Corte osservava, per quanto d’interesse, che le sentenze fossero sorrette da due ctu le quali avevano esplicitamente affermato e ribadito di avere esclusivamente calcolato le differenze della misura base dell’indennità di accompagnamento, ovvero del suo importo, senza alcun conteggio di altre indennità, ed in particolare dell’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnamento militari di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6spettante esclusivamente ai grandi invalidi di guerra. E che questa inequivocabile precisazione non era stata invece considerata dall’Ente che al riguardo nulla aveva dedotto o contraddetto in quella sede. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’INPS con un unico motivo. Resistono le controparti con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 28 marzo 1968, n. 406, art. 1 e 3, della L. n. 508 del 1988, art. 2, commi 1 e 2, della L. n. 429 del 1991, art. 1, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 2, commi 1 e 2 e delle relative tabelle come aggiornate con L. 6 ottobre 1986, n. 656 (art. 360 c.p.c., n. 3). A fondamento del motivo, richiamate e trascritte le consulenze effettuate in primo grado, l’INPS sostiene che, come eccepito in appello, la tabella utilizzata dal ctu nelle due relazioni poste a fondamento delle decisioni in primo grado (tabella E, lett. A bis, n. 1 del D.P.R. n. 915 del 1978) non fosse pertinente alle questioni oggetto di causa (esatta individuazione dell’importo dell’indennità di accompagnamento percepita dai grandi invalidi di guerra e da riconoscere nella identica misura, unitamente al meccanismo di adeguamento di cui alla L. n. 342 del 1989, ai ciechi civili ricorrenti) in quanto essa si riferisca all’indennità spettante soltanto agli invalidi di guerra.

2. In primo luogo occorre respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti in quanto, contrariamente a quanto sostenuto, il ricorso riporta l’indicazione delle parti del giudizio, conformemente all’art. 366 c.p.c..

3.- Nel merito il ricorso è fondato. Va premesso che l’oggetto del contendere non attiene all’equiparazione dell’indennità di accompagnamento spettante al cieco civile assoluto nella misura

spettante soltanto agli invalidi di guerra.

2. In primo luogo occorre respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti in quanto, contrariamente a quanto sostenuto, il ricorso riporta l’indicazione delle parti del giudizio, conformemente all’art.366 c.p.c.

3.- Nel merito il ricorso è fondato. Va premesso che l’oggetto del

contendere non attiene all’equiparazione dell’indennità di accompagnamento spettante al cieco civile assoluto nella misura corrisposta al cieco assoluto di guerra, anche in relazione alla spettanza dell’adeguamento automatico. Si tratta di un principio acquisito, affermato dalla Corte territoriale e di recente ribadito da questa Corte con sentenza n. 9926/2016. “Per il resto va ritenuto che la previsione di una equiparazione, sia per la misura base che per l’adeguamento automatico, sia del tutto conforme alle previsioni di cui alla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 2, della che prevede: “Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano alla indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1 della come sostituito dalla L. 10 ottobre 1989, n. 342, art. 1 per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra” si veda Cass. 3 febbraio 1996, n. 921 (adeguamento che si concreta in un’assegno aggiuntivo risultante dall’applicazione di una quota dell’indice di variazione previsto dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 9; quota determinata annualmente con D.P.C.M.)”.

4.- Neppure è disputato, come risulta dalla stessa impugnata, che detta equiparazione non includa l’intero complesso delle misure di assistenza spettanti agli invalidi di guerra, tra cui la corresponsione dell’assegno sostitutivo della prestazione di accompagnamento militari (di cui al D.P.R. n. 834 del 1981, art. 6 spettante esclusivamente ai grandi invalidi di guerra).

5. Nella presente causa si controverte invece specificamente della corretta tabella da applicare al fine di garantire la corretta determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la quale, come già detto, deve corrispondere alla misura prevista per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra).

6. Non vi è dubbio che detta tabella sia la Tabella E, lett. A), n. 1 la quale prevede le “Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente”. E non possa essere invece quella di cui lett. A-bis, n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”.

7. L’applicazione della tabella E lett. A) n.1 risulta testualmente L. n. 429 del 1991, art. 1 che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. E dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2 che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656).

8. E poichè risulta riportato dal ricorso, in conformità al principio dell’autosufficienza, che il ctu abbia invece utilizzato per il calcolo delle differenze, in entrambe le cause svolte separatamente in primo grado, la Tabella E, lettera A bis, n. 1 dei grandi invalidi di guerra – ” come richiesto dal quesito del G.L.” – la sentenza qui impugnata, disattendendo la specifica censura sollevata in appello, è incorsa nelle violazioni di legge dedotte in ricorso.

9. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l’ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2016

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