Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17831 del 09/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/09/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 09/09/2016), n.17831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. SPECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 284/2011 proposto da:

SER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI 46, presso lo studio

dell’avvocato LUCA LEONE, che lo rappresenta e difende giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LEONE che insiste per

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VARONE che insiste per il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con avviso di accertamento emesso il 10.11.2005 l’Agenzia delle Entrate di Viterbo recuperava a carico della srl “SER” un credito di imposta usufruito per l’incremento dell’occupazione ai sensi della L. n. 388 del 2003.

L’atto traeva origine da un controllo durante il quale risultava che uno dei dipendenti assunti non aveva i requisiti per consentire alla società di beneficiare della agevolazione fiscale connessa all’assunzione.

La società ha impugnato l’avviso, che è stato annullato dalla Commissione provinciale con sentenza del 26.10.2007.

Su appello dell’Agenzia, la CTR, con decisione dell’11.11.2009, ha invece riformato la decisione di primo grado, confermando la legittimità del recupero fiscale.

Propone ricorso per cassazione la società con un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La decisione impugnata ha ritenuto legittimo il diniego dell’agevolazione (credito di imposta) alla società ricorrente, che ne aveva beneficiato sul presupposto di avere assunto dipendenti, in precedenza disoccupati, e tra questi, quello per cui è causa. L’Agenzia aveva accertato che il dipendente in questione nei precedenti 24 mesi era stato già assunto da altri, sia pure per un breve periodo, e dunque non aveva lo stato di disoccupato che la legge richiede per agevolare l’incentivo alla occupazione.

1.- Con l’unico motivo di ricorso la società fa valere, da un lato violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e dall’altro omessa motivazione su un fatto controverso.

In particolare, evidenzia la ricorrente che il dipendente in questione era stato, si, assunto nei precedenti 24 mesi da altro datore di lavoro, ma soltanto per 38 giorni; che l’assunzione era avvenuta in prova ed il contratto, per difetto dell’esito positivo della prova, non si era convertito in tempo indeterminato; che formalmente il dipendente aveva mantenuto lo stato di disoccupato, ossia non era stato cancellato dalle liste della disoccupazione. In conclusione doveva dirsi che, al momento dell’assunzione, il dipendente era disoccupato da più di due anni.

Ritiene che la decisione impugnata ha erroneamente interpretato la L. n. 388 del 2000, non considerando che non può ritenersi come precedente occupazione un periodo di lavoro in prova, quando questa non sia stata superata ed il contratto si sia risolto.

La sentenza impugnata non avrebbe considerato adeguatamente questi elementi (periodo di prova non superato, mancata formale cancellazione dalle liste di disoccupazione) nel valutare se il dipendente assunto, nei precedenti 24 mesi, fosse stato o meno disoccupato.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente fa valere alcune circostanze, alle quali, come detto, attribuisce rilievo decisivo, ed in particolare la natura di rapporto in prova del contratto di lavoro, la sua breve durata. Si tratta però di circostanza su cui la sentenza impugnata tace, e non le utilizza per accogliere l’appello, o comunque per rigettare la tesi del contribuente. La sentenza si limita a dire che il dipendente era stato impiegato nei due anni precedenti e che dunque la società non aveva diritto all’agevolazione.

Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (sez. 1 n. 23675 del 2013).

Invece, la ricorrente non ha indicato, in mancanza di cenno nella sentenza impugnata, dove e come ha dedotto quelle circostanze, della cui omessa considerazione ora si duole.

Il ricorso va pertanto rigettato su tale profilo di inammissibilità e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura di 2500,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2016

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